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Pubbl. Mer, 9 Set 2020

Scioglimento di società di capitali per inattività dell´assemblea: quali le ipotesi di esclusione?

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Stefano Marziali



L´Ordinanza 5 marzo 2020 da parte del Tribunale di Firenze ha precisato che lo svolgimento dell´assemblea di approvazione del bilancio dimostra una residua (o recuperata) capacità di funzionamento che, in sostanza, esclude la sussistenza della causa di scioglimento della società di cui all´art. 2484 n.3 c.c. Difatti, la mancata partecipazione del socio richiedente lo scioglimento della società medesima non ha comunque impedito la normale prosecuzione dell´attività sociale.


ENG The Ordinance of 5 March 2020 by the court of Florence specified that the holding of the shareholders´ meeting for the approval of the financial statements demonstrates a residual (or recovered) capacity to function which, essentially, excludes the existence of the cause for the dissolution of the company referred to to art. 2484 n. 3 of the Italian Civil Code. In fact, the non-participation of the shareholder requesting the dissolution of the company did not, however, prevent the normal performance of the company activity.

Sommario: 1. Lo scioglimento delle società di capitali. - 2. Continuata inattività ed impossibilità di funzionamento dell'assemblea. - 3. Mancata approvazione del bilancio di esercizio.

1. Lo scioglimento delle società di capitali

Appare doveroso, in prima battuta, effettuare una panoramica generale sulla disciplina dettata in materia di scioglimento delle società, con particolare riferimento alle società di capitali.

La liquidazione delle società costituisce indubbiamente un procedimento di elevata complessità, sia per quanto concerne i numerosi e delicati adempimenti posti a carico dei liquidatori, sia per i rapporti giuridici che, per effetto della stessa, vengono ad instaurarsi tra i medesimi liquidatori, gli amministratori, i soci e i creditori.

L'art. 2485, comma 1, c.c., dispone che, al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori devono provvedere senza indugio ad accertarla e, successivamente, procedere agli adempimenti previsti dal comma 3 dell'art. 2484 c.c.

Contestualmente all'accertamento, salvo nei casi specifici in cui sia l'assemblea a provvedervi, e salvo che l'atto costitutivo e lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori hanno l'ulteriore obbligo di procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci, affinché quest'ultima provveda a deliberare, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto o dell'atto costitutivo, in merito al numero dei liquidatori, indicando a quali di essi spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, nonché gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo1.

Risulta, quindi, di particolare rilievo individuare il momento esatto in cui l'organo amministrativo deve prendere contezza dell'intervenuta causa di scioglimento della società. Invero, l'accertamento che deve essere compiuto dagli amministratori consiste in un'indagine mirata al riscontro, in concreto, dei presupposti di fatto che integrano le varie fattispecie di eventi dissolutivi di cui all'articolo 2484, comma 1, c.c.

Pertanto, possiamo suddividere la disciplina in due diverse fasi2:

  1. La fase dell'accertamento, ad opera degli amministratori, del verificarsi di una causa di scioglimento della società (tra quelle descritte nei numeri da 1 al 5, primo comma, art. 2484 c.c.);
  2. E la fase della convocazione, da parte degli stessi amministratori, dell'assemblea soci, e la delibera di quest'ultima con i conseguenti adempimenti.

Ponendo l'attenzione al caso di specie, il Codice civile prevede, tra le possibili cause di scioglimento di una società di capitali, anche due forme di mancato funzionamento assembleare:

  • Da un lato, per l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea;
  • Dall'altro, per la continuata inattività di quest'ultima.

La norma in commento si riferisce espressamente all'assemblea. Difatti, secondo l'orientamento prevalente3, la continuata inattività o l'impossibilità di funzionamento di altri organi sociali (l'organo amministrativo o di controllo) non può configurare la causa di scioglimento della scietà in esame. Inoltre, è configurabile la causa di scioglimento in esame anche la condotta posta dagli amministratori che per un periodo di tempo prolungato, non procedano alla convocazione dell'assemblea, rendendo così impossibile ai soci far intervenire in sostituzione il Tribunale ai sensi dell'art. 2367 c.c. Tale dinamica emerge nel caso in cui l'assemblea deliberi, in conformemente alla norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta4.

2. Continuata inattività ed impossibilità di funzionamento dell'assemblea

La continuità inattività dell'assemblea va intesa come l'assenza, per un periodo prolungato, di qualsivoglia attività, dovuta al fatto che quest'ultima non riesce nemmeno a riunirsi o a costituirsi validamente.

Di converso, l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea è una situazione di "stallo" interna all'assemblea, dovuta all'esistenza di insanabili contrati della compagine sociale, tali da impedire il funzionamento dell'assemblea stessa, nonostante questa di volta in volta si riunisca e si costituisca validamente. Ad esempio a causa di insanabili contrasti tra i soci, che non consentono il raggiungimento delle maggioranze necessarie per la vita societaria e per il perseguimento dello scopo sociale.

Conformemente a una ormai costante e consolidata giurisprudenza5 in materia sia "l'impossibilità di funzionamento" sia la "continuata inattività" dell'assemblea, per operare come cause di scioglimento debbono presentarsi come cause di carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire nemmeno l'approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell'attività sociale.

3. Mancata approvazione del bilancio d'esercizio

Alla luce di quanto esposto, occorre segnalare come il panorama delle decisioni sul tema appare piuttosto variegato.

Infatti, alcune pronunce hanno ritenuto sufficiente, come causa di scioglimento, la mancata approvazione e il mancato deposito dei bilanci per più esercizi6.

Specularmente, secondo altre pronunce, per cristallizzare in maniera chiara ed inequivocabile l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea e del suo carattere di irreversibilità, occorrerebbe la mancata approvazione del bilancio per due esercizi7.

In aggiunta, si è affermata la sufficienza della mancata approvazione anche di un solo bilancio, nel caso in cui i plurimi giudizi arbitrali e statuali impegnano i due soci paritetici in una lotta intestina senza prospettiva di accordo, delineando così un quadro di dissidio paralizzante8.

L'ordinanza in commento s'innesta nel solco delle decisioni concernenti l'approvazione del bilancio d'esercizio. Essa riguarda il caso di una S.r.l. con due soci paritari e con operatività del regime di default, secondo il quale l'assemblea è costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Il tribunale fiorentino non ha ravvisato la sussistenza di una causa di scioglimento, in quanto l’assemblea, pur in assenza di uno dei due soci, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2018. Di conseguenza, anche nel caso di dissidi interni tra soci titolari di quote paritarie, l'approvazione del bilancio d'esercizio esclude l'evento dissolutivo di cui al citato art. 2484, comma 1, c.c., a dimostrazione di una residua e recuperata capacità di funzionamento dell'assemblea.

In altri termini, secondo il Tribunale, nella fattispecie testé descritta non emerge un'inattività o un'incapacità, da parte dell'organo assembleare, tale da determinare una irreversibile paralisi delle società.


Note e riferimenti bibliografici

1 Art. 2487 comma 1 c.c.

2 I. Corio, La procedura "automatica" di messa in liquidazione delle s.r.l. Azienda & Fisco, n.8/2009.

3 C. Pasquariello, Commentario breve al diritto delle società, Cedam, Milano, 2017, p. 1564.

4 Trib. Padova 09.04.2013

5 Trib. Napoli 25.05.2011, Trib. Brescia 23.05.2012, Trib Milano 22.05.2015.

6 Trib. Brescia 24.06.2011.

7Trib. Bologna 17.04.2013.

8 Trib. Prato 17.12.2009.