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Pubbl. Lun, 20 Lug 2020

Le Sezioni Unite sul rapporto tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Pubblichiamo l´informazione provvisoria delle Sezioni Unite sul rapporto tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.


Apprendiamo dalla sezione novità della Corte di Cassazione, l'informazione provvisoria sul rapporto tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Invero, come avevamo anticipato[1] con ordinanza n. 50696/2019 la seconda Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

"1) se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione all'elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza o della minaccia esercitate, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico, e, in tale seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elemento;

2) se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere qualificato come reato proprio esclusivo e, conseguentemente, in quali termini si possa configurare il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile."

A seguito dell'udienza del 16 luglio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto i quesiti nella seguente maniera:

"1) Il reato di esercìzìo arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie.

2) Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio; il concorso del terzo è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità."