Sommario: 1. La concezione della dignità umana nel Grundgesetz e l’attività giurisprudenziale del Bundesverfassungsgericht; 2. I plurimi volti della dignità umana nella Costituzione Italiana; 3. Dignità e principio di Eguaglianza: verso un unico obiettivo; 4. La centralità della dignità nella Costituzione Italiana in termini di retribuzione; 5. Dignità umana e iniziativa economica privata; 6. La proiezione della dignità umana nello spazio europeo; 7. Brevi riflessioni sull’intreccio logorante tra dignità umana e fine vita.
1. La concezione della dignità umana nel Grundgesetz e l’attività giurisprudenziale del Bundesverfassungsgericht
L’articolo 1, comma 1, della moderna Costituzione tedesca recita: “La dignità dell’uomo è intangibile. Rispettarla e proteggerla è obbligo di ogni potere statale”[2]. Il principio della dignità umana, in codesta Costituzione, presenta un valore immenso, non solo grazie alla dichiarazione solenne di intangibilità dell’art. 1, GG che la “strappa” da qualsiasi forma di revisione costituzionale dichiarandone quindi la sua immodificabilità, ma anche per merito dell’attività di analisi, delucidazione ed interpretazione attuata, con fermezza, dal Tribunale costituzionale tedesco, il Bundesverfassungsgericht (BVerfGE).
In verità, la Costituzione della Repubblica federale di Germania (Grundgesetz) non contempla una definizione chiara di “dignità”, ma si limita meramente a sottolinearne il ruolo e la palese importanza. La dottrina tedesca, come anche il BVerfGE, perciò, ha dovuto farsi carico di un compito faticoso: individuare un significato giuridico univoco della dignità umana. A tal proposito, sussistono tre teorie fondamentali della dignità umana, che trovano i loro fulcri nelle produzioni filosofiche antecedenti[3]. Intorno all’art. 1 GG è scaturita più di una questione.
In concreto, ci si è chiesti, con costanza: cosa si intenda per “dignità umana”, e di conseguenza, cosa voglia dire, sotto il profilo giuridico, che essa sia intangibile. Per quanto concerne il significato giuridico della dignità umana, oggi, codesta dottrina evidenzia delle incertezze, a causa della vaghezza del concetto medesimo di dignità, che immerge le proprie radici nel Cristianesimo. Un passo in avanti, invece, viene realizzato dal Tribunale federale tedesco, il quale con lo scorrere del tempo, riesce ad accumulare una giurisprudenza esauriente e, al contempo, intricata. Inizialmente, il Tribunale ha riportato le modalità di violazione e di lesione della dignità umana.
Nella sua prima pronuncia[4], infatti, il Tribunale sostiene che l’art. 1, comma 1, GG intende proteggere la dignità umana da “umiliazioni, stigmatizzazioni, persecuzioni, disprezzo, ecc.”. In seguito, il BVerfGE ha ritenuto opportuno annettere al contenuto di dignità, contraddistinto dalle possibili forme di lesione, una definizione più teorica. Alla luce di ciò, esso ha abbracciato la visione kantiana di dignità. Secondo il filosofo, “l’uomo, e in generale ogni essere razionale, esiste come fine in sé stesso, non semplicemente come mezzo da usarsi a piacimento per questo o quella volontà, ma dev’essere sempre considerato, in tutte le sue azioni indirizzate verso sé stesso come verso altri esseri razionali, insieme come fine”[5].
In ordine a quanto sancito dal Tribunale costituzionale tedesco, le forme di violazione della dignità si configurano nella flessione dell’uomo ad oggetto e, nel privare quest’ultimo della capacità di autodeterminarsi, che lo differenzia da qualunque altro essere vivente. Tuttavia, il BVerfGE precisa, poi, che a ledere la dignità è soltanto quello specifico trattamento che “in via di principio pone in dubbio l’essere soggetto dell’uomo” o costituisce “uno spregio volontario della dignità dell’uomo”. La suddetta delucidazione non è, però, bastata al Tribunale costituzionale tedesco per sottrarsi da talune critiche. Infatti, il BVerfGE, nelle sue pronunce, appare piuttosto vago ed incerto, tant’è che esso non specifica, ad esempio, cosa significhi esattamente la sopramenzionata espressione di “spregio volontario”.
Il Tribunale costituzionale tedesco, dunque, non concede una definizione chiara della “dignità umana”, ma si limita a rappresentare quest’ultima in forma negativa attraverso una panoramica delle eventuali lesioni. In una data pronuncia, il Tribunale costituzionale tedesco afferma, con evidente rigore, che la dignità umana “è la radice di tutti i diritti fondamentali”[6].
Del resto, una conferma di tale considerazione discende dalla stessa lettura dell’art. 1 GG: al primo comma, esso qualifica la dignità come intangibile; al secondo comma, invece, menziona l’importanza dei diritti fondamentali. L’ordinamento tedesco è imperniato sul principio antropocentrico che pone al vertice il principio della personalità umana e trova il suo fulcro nella duplice tutela degli art. 1 GG, comma 1 e comma 2. Sul punto, appare necessaria una precisazione. Il valore della personalità umana non è affatto assoluto, ma deve essere combinato con tutti quei principi che garantiscono un’onesta convivenza nel contesto di una comunità.
L’intenso rapporto tra dignità umana e diritti fondamentali, discendente dai commi 1 e 2 dell’art. 1 GG, conduce forzatamente a chiedersi se l’intangibilità della prima possa, in qualche modo, riflettere sugli ulteriori diritti. Una risposta negativa scaturisce dall’art. 19, comma 2, GG, il quale prevede che “in nessun caso un diritto fondamentale può essere toccato nel suo contenuto sostanziale”. In conclusione, si ritiene che, a prescindere dalla vaghezza ruotante intorno al concetto di “dignità umana”, il panorama giuridico tedesco, a differenza di quello italiano, immetta maggior coraggio. Si accorda, al BVerfGE, il merito di essersi allineato con la realtà odierna.
2. I plurimi volti della dignità umana nella Costituzione Italiana
Nella prospettiva costituzionale italiana, la dignità viene identificata in relazione a tre caratteristiche.
Essa, infatti, è universale, in quanto concerne tutti gli individui indipendentemente dal possesso della cittadinanza e, qualunque sia la posizione in cui questi si trovino; è assoluta, poiché definisce un nucleo intangibile della personalità umana non ridimensionabile da parte del potere pubblico; infine, è pervasiva, tenuto conto del fatto che essa identifica non solo un diritto, ma il fulcro costituzionale di tutti i diritti inerenti alla persona. Il principio di dignità umana si presta a molteplici utilizzazioni.
La Costituzione Italiana, diversamente dall’esempio tedesco, non eleva apertamente la dignità umana come principio fondamentale della Repubblica[7]. Le disposizioni costituzionali, invocanti il concetto di dignità, sono accompagnate da uno specifico aggettivo, che ne consente l’ingresso nell’ambito dei rapporti economici-sociali: l’art. 3, comma 1, abbraccia la “pari dignità sociale” dei cittadini, l’art. 36 comma 1, rileva in una “esistenza libera e dignitosa” l’essenza minima essenziale dei diritti del singolo lavoratore e della sua famiglia, che la retribuzione deve garantire, infine, l’art. 41, comma 2, disegna la dignità umana come limite alla libertà di iniziativa economica privata, accanto all’utilità sociale, alla sicurezza e alla libertà. Tra i sopracitati articoli della Costituzione sussiste uno stretto allacciamento. Il filo che li lega è il concetto di lavoro, al quale si riferisce anche l’art. 3, se identificato in un’accezione più ampia, non vincolato all’attività di lavoro subordinato.
È il lavoro che permette di conseguire la “pari dignità sociale”. Ogni cittadino è titolare di un valore pari a quello di un altro cittadino; codestaosservazione riflette quanto contenuto nel secondo comma dell’art. 3, nonché la piena partecipazione di tutti i cittadini alla vita quotidiana. Sotto tale profilo, la “dignità” deve essere intesa come qualcosa di astratto, tale da rimuovere tutti quegli ostacoli che “impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, comma 2). Per altro, sempre nella suddetta ottica, insorge un’ulteriore profilo da esaminare. Mentre nell’art. 3 la dignità assolve una funzione propositiva, nell’art. 36 e nell’art. 41 figura come limite rispettivamente all’attività lavorativa (la Costituzione assicura a ciascun lavoratore il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, evidenziando come tale attore non possa rinunciare a quest’ultimo diritto) e all’attività imprenditoriale (che non potrebbe essere mai realizzata in caso di minacce alla dignità umana).
Al contrario della concezione tradizionale che accompagna alla dignità l’aggettivo “umana”, la Costituzione Italiana parla di “pari dignità sociale”, collegandosi al ruolo che ciascun individuo è chiamato a rivestire all’interno della società e al compito spettante all’apparato statale, consistente nel garantire al primo la possibilità di svolgerne dignitosamente uno. Coloro che, erroneamente, tendevano a far combaciare il concetto di la dignità sociale con quello di la dignità umana, ricavavano nell’art. 3 l’anima dell’onore inteso come diritto ad essere curati in modo uguale dai propri pari. Tale riflessione appare asettica, in quanto non è affatto possibile minimizzare la dignità umana esclusivamente all’onore, data l’esistenza di molteplici accezioni della dignità stessa.
3. Dignità e principio di Eguaglianza: verso un unico obiettivo
La pari dignità sociale comporta divergenti forme di tutela. Innanzitutto, essa protegge la pari dignità delle categorie sociali, vale a dire garantisce che nessuna classe o status dell’individuo possa giustificare la concessione a quest’ultimo di una massima considerazione all’interno dell’ordinamento giuridico. In secondo luogo, la dignità sociale evoca una prospettiva socioeconomica legata alla concezione del Welfare State[8]. Dignità ed eguaglianza si completano e si coordinano in differenti ambiti. Ambedue i principi sono citati nei testi di numerose Costituzioni a partire da quella italiana che, imputa la “pari dignità sociale” all’interno dell’art. 3, relativo al principio di eguaglianza. Sotto un primo profilo, tale articolo sembra arginare ai soli cittadini l’applicazione del principio di eguaglianza e della pari dignità sociale.
La giurisprudenza costituzionale ha esteso la portata di codesto articolo anche agli stranieri. In tale ottica, merita di essere menzionata la sentenza del 23 novembre 1967, n. 120, attinente alla disciplina dell’arresto: “Il raffronto tra la disposizione contenuta nell'art.139 della legge doganale, secondo cui deve essere mantenuto nello stato di arresto lo straniero finché non abbia prestato idonea cauzione o malleveria, e l'art. 3 della Cost., non deve farsi con questa norma, isolatamente considerata, ma con la norma stessa in connessione con l'art. 2 e con l'art. 10, secondo comma, della Costituzione, il primo dei quali riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti inviolabili dell'uomo, mentre l'altro dispone che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Ciò perché, se è vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali”.
L’eguaglianza sancita dall’art. 3 attiene anche allo straniero, a prescindere dalla previsione normativa, nel momento in cui si tratta di garantire i diritti fondamentali, anche se la Corte salva comunque il dettato normativo rilevando una legittima giustificazione del diverso trattamento. Nella sentenza del 26 giugno del 1969, n. 104, si precisa che la definizione dello statuto dello straniero avviene mediante la diligente analisi delle singole fattispecie e della valutazione espressa dalla Corte[9].
Sotto il versante dell’eguaglianza dei sessi, la prima partecipazione delle donne al voto (referendum istituzionale del 1946) viene considerata una rivoluzione. In quell’occasione, molti consideravano le donne impreparate a compiere il proprio dovere elettorale. Tali previsioni, tuttavia, vennero smentite soprattutto grazie alle principali associazioni femminili di massa– l’Unione donne italiane (Udi), il Centro italiano Femminile (Cif), l’Associazione nazionale donne elettrici (Ande) – che avviarono una propaganda scrupolosa per sensibilizzare ed educare le donne all’esercizio del diritto in discussione. Nell’immaginario collettivo, il 2 giugno 1946, è associato al volto radioso di una ragazza bruna, anche grazie alla celebre foto di Federico Patellani.
La (ridotta) presenza femminile viene reputata preziosa soprattutto in ordine all’importante contributo posto in essere dalle stesse nella stesura dei principi fondamentali – il principio di uguaglianza (art. 3), la parità tra uomini e donne nella famiglia (art. 29 comma 2), nel lavoro (art. 37 comma 1), l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (art. 51) – che avrebbero poi rappresentato in un futuro impreciso “il saldo aggancio per importanti conquiste legislative sia sul piano sociale sia sul piano civile”[10].
La lotta alla parità di sesso, però, non cessa qui.
Negli anni ’60, la parità di accesso agli uffici pubblici rappresentava una meta ancora da conquistare. Un cambio di rotta, infatti, si ebbe solo con la sentenza del 1960, con la quale la Corte costituzionale dichiarava illegittima[11] la norma (l’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176) che escludeva totalmente le donne da una serie di rilevanti uffici pubblici comportanti l’esercizio di diritti e potestà pubbliche. Tale sentenza assunse rilevanza, data la precedente situazione di disparità in cui le donne versavano[12].
Per quanto concerne l’eguaglianza giuridica e morale dei coniugi, sancita dall’art. 29[13] Cost., una netta rilevanza viene assunta dalla sentenza della Corte costituzionale del 19 dicembre 1968, n. 127, con la quale l’adulterio femminile cessa di essere considerato un reato. Sul punto, la Corte ritiene che detta discriminazione sia di grave nocumento alla concordia e all’unità della famiglia. La legge, infatti, non conferendo importanza all’adulterio del marito e punendo, invece, la moglie, pone in stato di palese inferiorità quest’ultima, la quale viene lesa nella sua dignità.
La Corte, quindi, reputa che la disparità prevista nel primo comma dell’art. 559 del Codice penale non tuteli l’unità familiare, bensì costituisca un beneficio assicurato al marito. Con la sentenza del 13 giugno del 1975, n. 87, viene dichiarata, da parte della Corte, l’illegittimità costituzionale della norma che stabilisce la perdita automatica della cittadinanza per il fatto stesso del matrimonio, a prescindere dalla volontà della donna ed anche se questa manifesta un’intenzione contraria, assoggettando la perdita ad una condizione completamente dipendente dall’ordinamento del marito, estraneo a quello italiano.
La disposizione in oggetto (terzo comma dell’art. 10 della legge n. 55 del 1912) si ricollega alla visione della donna come soggetto non avente la completa capacità giuridica, concezione che contrasta con i principi della Costituzione, ed in modo particolare, con l’art. 29 Cost. In tal contesto, particolarmente interessante, risulta la recente pronuncia del 16 febbraio 2006, n. 66, del 2006, circa il conferimento al figlio del cognome materno. La Corte ammette che il vigente sistema di attribuzione del cognome affonda le proprie radici in età romanistica; in tale periodo, la donna è soggetta alla potestà maritale, nonché giuridicamente inferiore al marito. Tale concezione contrasta, senza alcun dubbio, con i principi costituzionali, e non solo[14].
Nella summenzionata pronuncia, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma – ritenutaricavabile da una ventaglio di disposizioni in materia: artt. 237, 262, 299 c.c., art. 72, 1° comma, r. d. 9 luglio 1939 (Ordinamento dello stato civile); artt. 33 e 34 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) – “nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita,anche il cognome materno”. In via consequenziale, viene dichiarata l’illegittimità specificamente degli artt. 262, 1 comma, c.c. e 299, 3 comma, c.c. per la stessa omissione, con riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio ed a quelli adottati[15].
In materia di lavoro, con la sentenza 1° luglio del 1969, n. 123, la Corte sostiene che la previsione normativa dell’art. 37 Cost, conferisce alla donna lavoratrice non soltanto i medesimi diritti e, a parità di lavoro, la medesima retribuzione che spetta all’uomo, bensì anche il diritto a che le siano garantite condizioni di lavoro tali da consentirle l’adempimento della “essenziale” funzione familiare. Gli articoli sollevati in detta pronuncia ( 37 e 3 Cost.) espletano una funzione di riscatto nei confronti della donna lavoratrice, che acquista il diritto, costituzionalmente garantito, alla parità giuridica con il lavoratore.
La sentenza 26 marzo, n. 109, del 1993, ha ad oggetto disposizioni che introducono delle incentivazioni finanziarie a vantaggio di imprese con prevalente partecipazione femminile ovvero a beneficio di istituzioni tendenti a intensificare l’imprenditorialità femminile. In tale pronuncia, la Corte coglie l’occasione per discutere in ordine alle azioni positive[16]. Circa la tutela della maternità, particolare rilevanza ricopre la legge 26 agosto, n. 860, del 1950 - “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri” – che ha introdotto il divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino; nonché, il divieto di destinare le donne incinte al trasporto e al sollevamento di pesi ed altri lavori rischiosi, complicati e malsani; ed infine, il divieto di impiegare al lavoro le donne nei tre mesi precedenti il parto e nelle otto settimane successive.
Tale legge, in seguito, viene modificata dalla legge 9 gennaio, n. 7, del 1963 – “Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri” – che sopprime le c.d. clausole di nubilato, ossia la possibilità di procedere al licenziamento delle donne conseguentemente alle nozze.
Oltre il genere femminile, nella categoria dei soggetti particolarmente vulnerabili, rientrano i portatori di handicap ed i minori. Per i primi, nella sentenza 3 giugno, del 1987, n. 125, la Corte ricompone lo sviluppo normativo sull’inserimento nella scuola dei portatori di handicap. Occorre sottolineare che, la Costituzione, nel quadro del riconoscimento dei diritti inviolabili, (art. 2) e della pari dignità sociali di tutti i cittadini (art. 3 comma 1), nonché dell’impegno dei pubblici poteri a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità individuale (art. 3 comma 2), dichiara che “la scuola è aperta a tutti” (art. 34 comma 1). In particolare, “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita” (art. 34 comma 2), altresì, i “capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi” (art. 34 comma 3).
Con riferimento agli studenti affetti da forme di disabilità, l’art. 38, comma 3, prevede che anche “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”. Prima di arrivare alla sentenza del 1987, nel contesto dell’istruzione secondaria, secondo quanto disposto dall’art. 28, comma 3, della legge n. 118 del 1971, doveva essere “facilitata la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie”. In tale maniera, però, il diritto degli studenti disabili all’inserimento nelle classi normali veniva previsto solo per la scuola dell’obbligo. Sul punto, nel 1987, interviene la Corte costituzionale che sostituisce la formula “sarà facilitata” con quella più flessibile di “è assicurata”[17].
Nell’ambito lavorativo, la Corte, nella sentenza 15 giugno del 1960, n. 38, osserva che il sistema di avviamento al lavoro dei minorati trova fondamento e giustificazione nel disposto dell’art. 38 Cost.[18]. In tale occasione, l’obiettivo da perseguire è quello di rimuovere, in armonia con lo spirito e con il dettato del secondo comma dell’art. 3 Cost., “gli ostacoli che impediscono l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica e sociale del Paese”, in linea con quanto determinato nell’art. 4 Cost., il quale promuove e attua le condizioni che rendono possibili ai minorati, di essere reinseriti, con contratti di lavoro che presuppongano prestazioni di opere, nell’ambiente lavorativo. Sempre a riguardo del portatore di handicap, sotto il profilo dell’assistenza, una particolare rilevanza viene ricoperta dalla sentenza 29 luglio del 1996, n. 325, nella quale la Corte costituzionale dichiara infondato il dubbio di costituzionalità circa il quinto comma dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in base al quale il genitore o familiare, lavoratore con rapporto di lavoro pubblico o privato, il quale assiste con continuità un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, non potendo essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede[19].
In tale occasione, si percepisce il rischio di conferire alla norma un rilievo eccessivo, essendo impensabile che l’assistenza presenti solo carattere familiare. Per quel che concerne, invece, il minore, uno dei profili più interessanti concerne, senza alcun’ombra di dubbio, l’adozione. La Corte costituzionale, nella sentenza 24 luglio del 1996, n. 3030, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui “non prevede che il giudice possa disporre l’adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l’età di uno dei coniugi adottanti superi di ben oltre quaranta anni l’età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore”.
In merito alla convivenza more uxorio, la Corte, nella sentenza 6 luglio del 1994, n. 281, evidenzia, da un lato, l’impossibilità di ignorare “il sempre maggiore rilievo che, nel mutamento del costume sociale, sta acquistando la convivenza more uxorio, alla quale sono state collegate alcune conseguenze giuridiche”, e dall’altro, “la validità della suggestiva considerazione secondo cui, proprio ai fini della tutela dell'interesse del minore, la solidità di una vita matrimoniale potrebbe risultare, oltre che da una convivenza successiva alle nozze protratta per alcuni anni, anche da un più lungo periodo, precedente alle nozze, caratterizzato da una stabile e completa comunione materiale e spirituale di vita della coppia stessa, che assuma poi col matrimonio forza vincolante”.
In tema di “figli incestuosi”, nella sentenza 28 novembre del 2002, n. 494, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 278, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell’art. 251, primo comma, c.c., il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato[20]. Una menzione merita anche la condizione dei soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale. In epoca risalente, nella sentenza 12 febbraio del 1966, n. 12, la Corte costituzionale ebbe modo di analizzare l’art. 27, terzo comma, Cost., rilevando che “la norma non si limita a dichiarare puramente e semplicemente che “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”, ma dispone invece che “le pene ‘non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Sotto il profilo del bilanciamento dei valori costituzionali, in una sentenza più recente (4 luglio del 2006, n. 257), la Corte marca come tra le finalità che la Costituzione “assegna alla pena – da un lato, quella di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittività e di retributività, e, dall’altro, quelle di prevenzione speciale e di rieducazione, che tendenzialmente comportano una flessibilità della pena in funzione dell’obiettivo di risocializzazione del reo – non possa stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in ogni condizione”.
Profondamente correlata alla funzione rieducativa della pena è la disciplina dell’attività lavorativa. In particolare, nella sentenza 22 maggio del 2001, n. 185, vengono esaminate le funzioni sociali e rieducative del lavoro dei detenuti. La Corte osserva come “il lavoro dei detenuti, è oggi divenuto, a seguito delle innovazioni dell’ordinamento penitenziario ispirate all’evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo”. D’altro canto, “lo stesso carattere obbligatorio del lavoro penitenziario dei condannati e degli internati si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale, ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo”.
Tra i diritti fondamentali, posti a rischio in caso di detenzione, rientra quello alla salute. L’importanza della tutela del suddetto diritto viene posta in luce nella sentenza 4 maggio del 1984, n. 134, tuttavia, solo dieci anni dopo, la Corte affronta il problema relativo ai detenuti malati di AIDS, evidenziando la rinomata sensibilità della suddetta condizione. Nella sentenza del 3 marzo 1994, n. 70, infatti, la Corte costituzionale sostiene che “la questione attinge il nucleo del delicato problema relativo all’individuazione dei confini all’interno dei quali al legislatore è consentito esercitare le proprie scelte discrezionali, nel quadro del non sempre agevole bilanciamento di valori ai quali la Costituzione assegna uno specifico risalto”.
4. La centralità della dignità nella Costituzione Italiana in termini di retribuzione
La dignità trova superficie anche nell’art. 36 Cost., che la innalza come parametro della retribuzione sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia. Tale disposizione rappresenta un “unicum rispetto ai rapporti privatistici: nessun altro contratto di diritto privato ritrova all’interno della Costituzione i principi-guida per la determinazione di un suo elemento essenziale”[21].
In tal contesto, la retribuzione assolve una funzione in chiave di previdenza sociale (quindi non solo in termini di trattamento corrispettivo), a cavallo tra la giustizia corrispettiva e la giustizia distributiva. Oltre al problema inerente alla “retribuzione equa e sufficiente”, piuttosto discussi sono i due criteri guida posti a fondamento della determinazione della retribuzione del lavoratore: la proporzionalità e la sufficienza a sopportare le esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie. In merito al primo canone, la proporzionalità, esso tende a subordinare la retribuzione ad elementi oggettivi, assicurando così al lavoratore una ragionevole determinazione del proprio salario rispetto agli indici della quantità (tempo e risultato) e della qualità (esperienza e competenza) del lavoro eseguito, mentre l’altro canone, quello della sufficienza, mira a conferire vitalità all’elemento soggettivo delle condizioni di vita del lavoratore e della sua famiglia.
In particolare, la ricompensa integrale non deve ricadere sotto il livello minimo. Nella sentenza del 19 dicembre del 1962, n. 106, la Corte marca come l’art. 36 Cost. formi un corpo unico con gli artt. 3 comma 2, 35 e 37 Cost., il cui proposito è quello di proteggere la dignità personale del lavoratore ed il lavoro in qualsiasi forma e da chiunque prestato. Nella successiva sentenza del 24 aprile del 1967, n. 51[22], la Corte sostiene che un’offesa nei riguardi della dignità discende “dall’esiguità della retribuzione”. Il diritto ad un’esistenza libera e dignitosa deve essere assicurato a tutti alla stregua di un “debito sacro dello Stato”[23].
L’art. 36 Cost. rivela l’elevata importanza posta dai Costituenti per la persona sociale, alla luce del fatto che esso non si accontenta solo del dato materiale dell’esistenza, ma precisa che essa deve essere “libera e dignitosa”. Libertà e dignità si accorpano: il lavoratore gode della dignità solo se beneficiario della libertà e, al contempo, è solo grazie alla libertà se ha la possibilità di consolidare la propria dignità. L’individuo è “libero se può anche veder riconosciuta la sua dignità”, così come è “dignitoso, è portatore di dignità, solo se è libero nel determinare ciò che la dignità gli attribuisce”[24]. In tal contesto, quindi, la dignità viene elevata quale parametro di contenuto positivo.
5. Dignità umana e iniziativa economica privata
In relazione a quanto stabilito dall’art. 41, comma 2, Cost., l’iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Nella suddetta formula, si deduce, oltre allo stretto legame tra tutela della sicurezza ed esigenze di salvaguardia di integrità psico-fisica dei lavoratori, una presentazione della dignità quale valore autonomo, da non mescolare ed equiparare, con quello, certamente fondamentale, della libertà. In codesta disposizione, la dignità si propone nel suo significato più esteso, come aspetto qualificante di tutta la specie umana.
In merito al rapporto con la libertà, di recente, non sono mancate visioni volte a marcare l’asserzione della libertà contenuta nel primo comma, accantonando la seconda parte della previsione dalla quale sorge il carattere non intangibile del diritto all’iniziativa economica privata. In particolare, la Costituzione accosta alla suddetta due limiti: uno interno (la compatibilità all’utilità sociale) e l’altro esterno (il divieto di recare pregiudizio alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana), prevedendo, inoltre, che l’esercizio dell’attività di impresa sia caratterizzato da prospettive di socialità. La Corte costituzionale ha cercato di interpretare l’espressione di “utilità sociale”, ma con deludenti risultati, data la mancanza di una nozione generale ed unitaria[25].
In realtà, codesta espressione presenta dei margini incerti ed in continua evoluzione. Secondo Massimo Severo Giannini, l’art. 41 non rientra tra le disposizioni più “perspicue” della Costituzione Italiana. Un dato pare certo: dietro le espressioni di “utilità sociale” e di “dignità umana”, insorgono i valori della soggettività umana e della personalità. Nel contesto vigente, lo sviluppo sostenibile ed il rispetto della persona umana rischiano di rimanere degli obiettivi irrealistici e asettici, destinati ad affondare innanzi al dominio economico e al profitto.
Il ricorso alla dignità umana, in ordine all’iniziativa economica privata, di fronte a codesta situazione, appare urgente, a prescindere dal significato originario che i costituenti intendevano attribuire a detto richiamo[26]. L’affermazione della dignità umana, come limite all’iniziativa economica privata, assume una portata universale: attiene ad un concetto di dignità “intrinseca” dell’uomo, limite invalicabile di qualsiasi libertà economica. “Nell’epoca contemporanea, la dignità evocata come limite dell’iniziativa economica privata esprime l’esigenza di una salvaguardia nei riguardi delle potenzialità disumanizzanti insite in uno sviluppo discontrollato di tecnostrutture e mercati”[27].
6. La proiezione della dignità umana nello spazio europeo
Un punto di partenza, per cercare di delineare la dimensione dell’espressione “dignità umana”, al di fuori del contesto costituzionale, è rilevato nella Charter of the United Nations sottoscritta il 26 giugno 1945 a San Francisco, dove nel preambolo, viene espressa la seria intenzione dei popoli delle Nazioni Unite di riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore dell’individuo.
Tale proposito trova attuazione nella conseguente “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, la quale individua nel rispetto dell’eguale dignità degli uomini il fulcro dei Diritti dell’Uomo. In particolare, nel Preambolo, si sostiene che “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”, per poi mettere in evidenza che “I popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà”. In ragione di detti presupposti, l’art. 1 dichiara, senza giri di parola, che “Tutti gli esseri umani nascono liberi cd eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione, di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.
Così come la Costituzione Italiana incanala la dignità umana in più articoli, al contempo, la suddetta Dichiarazione prevede molteplici riferimenti alla dignità. Quest’ultima, infatti, viene segnalata anche negli artt. 22 e 23 della medesima Dichiarazione, dove si afferma testualmente che “ogni individuo ha diritto alla realizzazione dei diritti economici, sociali, culturali, indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità” (art. 22) e che “ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale” (art. 23, comma 3).
Nel panorama giuridico comunitario, la dignità umana beneficia di numerosi riconoscimenti sia nel diritto primario che nel diritto derivato. In particolare, l’art. 2 del Trattato dell’Unione Europea recita che “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani”, assegnando così alla suddetta il ruolo di valore istitutivo dello stesso ordinamento europeo. Un altro richiamo alla dignità, a livello comunitario, si ricava nell’art. 21 del TUE (Disposizioni generali sull'azione esterna dell'unione), ai sensi del quale “L’azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione”, individuati nel “rispetto della dignità umana” e nei “principi di uguaglianza e di solidarietà”. Sotto il profilo del diritto derivato, la dignità umana campeggia nei considerando del regolamento (CEE) n. 1618/68[28], nel quinto considerando della direttiva 2004/38[29] e nell’art. 12 della direttiva 89/552/CEE[30].
Tuttavia, a livello comunitario, il riconoscimento della dignità umana trova consolidamento con l’entrata in vigore della “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”. Il Preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali, solennemente proclamata a Nizza il 7 dicembre del 2000, prescrive che l’Unione Europea “pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. Il Capo I della Carta, rubricato, “Dignità”, si articola in cinque articoli, ove sono accolti l’inviolabilità della dignità umana, da rispettare e tutelare; il diritto di ogni individuo alla vita e l’esclusione della pena di morte; il diritto all’integrità psico-fisica[31] ed i divieti di mercificazione del corpo umano e della clonazione umana; la proibizione della tortura e di trattamenti inumani e degradanti; la proibizione della schiavitù e della tratta degli esseri umani. Rileggendo le spiegazioni stilate dal Presidium della Convenzione Europea, sembra che dignità costituisca il valore fondante degli stessi diritti dell’uomo.
Si sostiene, infatti, che “la dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali”. Da detta considerazione, ne discende, sempre secondo il Presidium, che “nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità umana fa parte della sostanza medesima dei diritti sanciti nella Carta. Non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto”. Appare evidente, come le delucidazioni del Presidium superino quanto espresso nel Preambolo della Carta, ove la dignità umana è posta sul medesimo livello di ulteriori valori (parimenti rilevanti) quali la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà. L’adozione a Nizza della Carta dei diritti ed il suo successivo recepimento nel Trattato di Lisbona hanno accresciuto il livello di attenzione delle istituzioni dell’Unione Europea nei confronti della dignità umana.
A tal proposito, la Corte di Giustizia qualifica i diritti fondamentali come parte integrante dei principi generali del diritto. Occorre, però, marcare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in talune episodi, si è mostrata (implicitamente) avversa all’impiego di codesto criterio[32]. Sul piano comunitario, non deve affatto trarre in inganno la mancata dicitura esplicita della dignità umana nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata dai Paesi Membri del Consiglio d’Europa, il 4 novembre 1950.
Detto valore, infatti, appare, in modo implicito, per il tramite del richiamo, avvenuto nel Preambolo, alla Dichiarazione Universale dei diritti umani. Il Trattato di Lisbona, stipulato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo dei ventisette Paesi Membri dell’Unione Europea ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, all’art. 1, nell’illustrare i valori fondativi, pone al primo posto il rispetto della dignità umana, a cui si accostano la libertà, la democrazia, l’uguaglianza ed i diritti umani. Codesto “sbarco” era stato, in precedenza, auspicato dall’Atto Finale della Conferenza di Helsinki sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa – sottoscritto il 1° agosto del 1975 da tutti gli Stati Europei[33], nonché da USA e Canada – in seguito, dalla Dichiarazione di Berlino – approvata il 25 marzo del 2007 dai Presidenti del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo – ed infine, dalla sopracitata Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza)[34], riconosciuta dal Trattato di Lisbona come “avente lo stesso valore giuridico dei trattati”.
La Risoluzione sulla situazione delle persone con disabilità, introdotta il 17 marzo 2008 dal Consiglio dell’Unione Europea e dai rappresentanti degli Stati Membri, pone la dignità umana alla base dei diritti e delle libertà dei disabili, che, al contempo, si impegna a garantire. Nella Convenzione sui diritti dell’uomo e la bioetica (Convenzione di Oviedo), adottata dal Consiglio d’Europa il 4 aprile del 1997, l’esortazione alla dignità riguarda “l’essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana” e si concretizza in un invito alla precauzione, in ordine alle imboscate che potrebbero scaturire da un impiego inopportuno della medicina e della bioetica”[35]. Tale atmosfera traspare anche in altri documenti di rilievo, quali ad esempio il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo circa il trapianto di organi e di tessuti di origine umana (del 4 dicembre 2001), quello sul divieto di clonazione degli esseri umani (del 12 gennaio 1998) e la Direttiva 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Mentre i primi due testi rimarcano quanto espresso nella Convenzione[36], la Direttiva scongiura dalla brevettabilità “il corpo umano, in ogni stadio della sua costituzione e del suo sviluppo, comprese le cellule germinali, la semplice scoperta di uno dei suoi elementi o di uno dei suoi prodotti, nonchè la sequenza parziale di un gene umano” (considerando 16) e, altresì, respinge fermamente la clonazione (considerando 20) ed “i procedimenti la cui applicazione reca pregiudizio alla dignità umana”.
7. Brevi riflessioni sull’intreccio logorante tra dignità umana e fine vita
Nel testo costituzionale del 1948 manca una previsione normativa esplicita inerente alla tutela della vita, nonostante la dottrina e la giurisprudenza concordino in merito al fatto che il diritto alla vita sia comunque parte integrante dell’apparato costituzionale. In talune Costituzioni nazionali, invece, tale diritto trova ampio riconoscimento e ciò consente al legislatore e all’autorità giudiziaria di analizzare il concetto di “vita”.
Nella Costituzione Italiana, il diritto alla vita è stato incanalato nell’ampio alveo dei diritti inviolabili della persona umana per via giurisprudenziale ed ermeneutica, in occasione di talune pronunce relative all’aborto, nell’ambito delle quali si è reso indispensabile un bilanciamento tra il diritto alla vita del nascituro, il diritto alla salute e all’autodeterminazione dell’attore, la donna. Tale scenario comincia ad infiammarsi nel momento in cui entra in scena la tematica relativa al “fine vita”. In rapporto al diritto alla salute, l’art. 32 Cost. stabilisce che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Alla luce di tale previsione normativa, ne discende che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo alla vita o un obbligo di curarsi, è invece, possibile e lecito rigettare le terapie essenziali alla sopravvivenza in piena autodeterminazione e previo ottenimento delle informazioni opportune (a fronte dell’obbligo di consenso informato)[37]. In tal contesto costituzionalistico deve essere incanalata la questione inerente all’eutanasia, prevista con modalità differenti dagli ordinamenti nazionali, ma ancora arginata nella maggior parte di essi. Con l’espressione “eutanasia”, si intende il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica, in modo permanente. L’eutanasia, nell’ambito medico, viene articolata in eutanasia attiva o eutanasia passiva. Si ha eutanasia passiva, quando la condotta tende a lenire le sofferenze del paziente la cui vita si stia già concludendo, a prescindere dalla somministrazione di certe sostanze che possano abbreviarne l’esistenza.
L’eutanasia passiva attiene anche alla sospensione di terapie che tengono in vita artificialmente un individuo che, in mancanza delle stesse morirebbe naturalmente. In caso di eutanasia attiva, invece, si impiega comunemente l’espressione di “suicidio medicalmente assistito”: è la condotta dell’agente a causare direttamente la morte del paziente, che non avverrebbe per cause naturali. L’opinione più frequente[38] e condivisibile nella dottrina costituzionale è quella che intravede in un’ipotetica legge sulla legalità dell’eutanasia, un netto scontro con l’anima della Costituzione nel suo carattere personalistico, alla luce del fatto che l’art. 2 Cost., riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo, bandirebbe l’attuazione di qualsiasi diritto diretto a interrompere o abbreviare la vita dell’uomo. In tale cotesto, spunta anche l’art. 3 comma 2 Cost., il quale conferisce all’apparato statale l’inestimabile compito di farsi strumento per assicurare il pieno sviluppo della persona umana. Secondo una corrente[39] di pensiero, nel momento in cui si discute se sia lecito o giusto consentire ad una persona adulta e libera, di causare un danno fisico e psichico a sé stessa, la tematica della dignità desta delle perplessità in quanto si rivela non soltanto insufficiente, ma anche (e soprattutto) nociva.
Nel costituzionalismo contemporaneo, ed in particolare nelle questioni del fine vita, la dignità umana viene impiegata “come un vero e proprio ombrello per tutti i diritti fondamentali che tutelano la vita e le scelte dell’individuo in merito alle modalità con cui la sua esistenza deve essere condotta o deve, in ultimo avere fine. In codesta ottica, la dignità umana significa anche, necessariamente, dignità della morte”[40]. Alla luce delle suddette riflessioni, si ritiene che anche nel caso in cui in il legislatore dovesse in futuro intervenire, le problematiche inerenti alla mancanza di un equilibrio tra la dignità umana ed il tema del “fine vita”, non troverebbero comunque una costante risoluzione, complice il pericoloso incrocio tra costituzionalismo, dignità umana e progresso tecnologico. In generale, guardando detta situazione con occhi esterni, sembra che il legislatore intenda allontanarsi dalle tematiche più fragili.
Sono, quindi, destinati ad insorgere nuovi casi destinati a scatenare numerose perplessità in termini di dignità umana. Appare evidente, però, che nessuna concezione sull’eutanasia potrebbe, comunque, trovare totale accoglimento, in mancanza di un fondamento legittimante nella Carta costituzionale.
