Pubbl. Mar, 28 Lug 2020
L´esperibilità dell´opposizione di terzo dopo l´assegnazione delle somme al creditore procedente
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Matteo Bottino
Con la Sentenza numero 2868 del 6 febbraio 2020, la Suprema Corte sancisce un importante principio secondo il quale non è esperibile l’opposizione tardiva di terzo nella procedura di pignoramento presso terzi, in quanto l’art. 619 c.p.c. non risulterebbe applicabile nel particolare procedimento di espropriazione di crediti. La pronuncia offre l’occasione per una più ampia analisi degli istituti coinvolti, che verranno esaminati, seppur senza pretese esaustive, nel presente elaborato.
Sommario: 1. Il caso; 2. Inquadramento normativo; 2.1 Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi; 2.2 La dichiarazione del terzo; 3. L’ordinanza di assegnazione; 3.1 La definitività dell’ordinanza di assegnazione; 3.2 L’opposizione di terzi; 4. L’opposizione di terzo nel procedimento di pignoramento presso terzi; 5. L’opposizione tardiva nel procedimento di pignoramento presso terzi.
1. Il caso
La controversia nasce a seguito di una procedura di pignoramento presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e seguenti, che si concludeva con l’assegnazione delle somme al creditore procedente. In assenza di pagamento da parte del terzo pignorato, il creditore provvedeva a notificargli atto di precetto sulla base dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell’Esecuzione.
Veniva dunque proposta opposizione tardiva di terzo all’esecuzione presso terzi ex art. 620 c.p.c., con la quale il ricorrente si doleva del fatto che della somma assegnata al creditore, il debitore non fosse titolare in proprio, bensì in qualità di legale rappresentante della impresa Alfa e chiedendo dunque la declaratoria di nullità del procedimento esecutivo e l’illegittimità della ordinanza di assegnazione.
La Corte di Appello di Catanzaro, a seguito dell’impugnazione della sentenza che rigettava l’opposizione, accoglieva il gravame dichiarando nullo il procedimento. Il creditore ricorreva dunque alla Suprema Corte, per chiedere la cassazione della sentenza del giudice di secondo grado, affidando il proprio gravame a diversi motivi di impugnazione che – come vedremo in seguito – non verranno compiutamente esaminati, risultando preminente la soluzione del quesito afferente la stessa proponibilità del giudizio ex art. 620 c.p.c..
2. Inquadramento normativo
Prima di procedere all’analisi della sentenza in commento, si rende opportuno una breve disamina circa gli istituti coinvolti nella controversia, con particolare riferimento alla procedura di pignoramento di crediti presso terzi di cui all’art. 543 c.p.c. e l’istituto dell’opposizione tardiva di terzo di cui all’art. 620 c.p.c.
2.1 Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi
La procedura di pignoramento di crediti presso terzi è una forma di esecuzione forzata attraverso la quale, il creditore ha la possibilità di pignorare somme di denaro dovute dal debitor debitoris richiedendo la assegnazione delle stesse, a soddisfazione del proprio credito.
Il procedimento si instaura attraverso la notifica dell’atto di pignoramento – da parte dell’ufficiale giudiziario - al debitore e al terzo pignorato, il quale deve contenere, oltre all’ingiunzione di “astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”[1], l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto, l’indicazione delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice, nonché la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente.
2.2 La dichiarazione del terzo
Nel medesimo atto si invita il terzo pignorato a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.[2] al creditore procedente, entro dieci giorni a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. Tale ultima disposizione è stata oggetto di riforma dapprima nel 2006 e successivamente nel 2014.
Con la prima riforma[3], sono stati modificati alcuni aspetti processuali della citazione del terzo. Infatti, il rinnovato articolo 543 c.p.c. non prevede più l’obbligo di comparizione all’udienza di citazione, ma fornisce la possibilità di rendere la dichiarazione mediante lettera raccomandata da inviare entro dieci giorni dal ricevimento dell’atto di pignoramento.
La modifica in commento ha evidentemente voluto semplificare il procedimento e liberare il terzo pignorato dall’onere di presenziare all’udienza, alla cui partecipazione non aveva pressoché alcun interesse.
Il termine di dieci giorni di cui si è detto sopra – relativo all'invio della raccomandata – inizia il suo decorso dal momento che il pignoramento viene notificato al terzo e, non essendo previsto dalla norma, ha certamente carattere ordinatorio, e non perentorio. La conclusione viene, inoltre, avallata dall’interpretazione fornita dalla dottrina, secondo la quale il terzo conservi la facoltà di comparire personalmente all’udienza, ancorché non abbia reso la dichiarazione scritta. Tale possibilità, inoltre, si pone a garanzia del fatto che il pignoramento non venga pregiudicato dal mancato assolvimento di un onere formale, in ossequio al principio di economia processuale[4].
Con la seconda riforma del 2014[5], è stato ulteriormente modificato il primo comma dell’art. 543 c.p.c., prevedendo per il terzo la possibilità, senza più distinzione a seconda della natura del credito, di fornire la propria dichiarazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. Infatti, la riforma del 2006 aveva previsto che la comparizione personale all’udienza fosse ancora necessaria per i casi in cui il credito pignorato riguardasse salari, stipendi o altre indennità relative a rapporti di lavoro o di impiego.
3. L’ordinanza di assegnazione
A norma dell’art. 487 co. I c.p.c., tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza, che può essere modificata o revocata dal medesimo giudice fino a che la stessa non abbia avuto esecuzione.
Anche nel pignoramento presso terzi, dunque, l’assegnazione del credito avviene tramite ordinanza di assegnazione con la quale, su istanza del creditore, vengono assegnate le somme pignorate. A tale provvedimento la giurisprudenza di legittimità ha inoltre riconosciuto l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo e – quindi – l’assegnatario avrà la possibilità di agire per il recupero coattivo delle somme a lui assegnate, nel caso in cui le stesse non gli vengano prontamente versate. Ed infatti la Suprema Corte ha sancito il principio secondo il quale ”L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato”[6].
Pare opportuno evidenziare come il provvedimento di assegnazione, pur essendo l’atto con il quale si conclude l’esecuzione forzata, non può in alcun modo acquisire valore di cosa giudicata. D’altra parte il Giudice dell’esecuzione provvede a verificare l’esistenza del titolo esecutivo e la quantificazione del credito operata in precetto, ma non risolve una controversia con una decisione definitiva e “poiché siffatto provvedimento costituisce l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti, configurandosi esso stesso come atto esecutivo, il sistema di controllo di eventuali vizi è garantito - come per tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione - attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che può riguardare non solo le irregolarità formali, ma anche i vizi sostanziali, attinenti alla stessa ordinanza oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta”[7].
3.1 La definitività dell’ordinanza di assegnazione
L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato intervenuta nel procedimento esecutivo in cui il terzo ha reso dichiarazione positiva, rappresenta l’atto con cui si conclude la procedura di espropriazione. Infatti, con tale provvedimento, il Giudice dell’esecuzione dispone il trasferimento coattivo del credito dal debitore che ha subito il procedimento al creditore procedente.
Pare opportuno rilevare che, ancorché il diritto dell’assegnatario del credito verso il proprio debitore si estingua solo a seguito della effettiva riscossione dello stesso, il procedimento instaurato si conclude proprio con l’assegnazione, essendo del tutto inconferente le vicende ed i fatti successivi, quali l’insolvenza del debitor debitoris.
Il disposto dell’art. 2928 c.c., secondo cui “Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato”, ha effetti esclusivamente sostanziali e non incide sulla procedura esecutiva, essendo posto evidentemente posto a tutela del creditore, il quale in caso di mancata riscossione, avrà la possibilità di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo[8].
Da quanto sopra deriva che sono preclusi gli ordinari mezzi di impugnazione ed è possibile esperire esclusivamente il procedimento di cui all’art. 617 c.p.c. di opposizione agli atti esecutivi[9]. Anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito tale principio, statuendo come “In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., anche quando la stessa risolve questioni relative alla partecipazione dei creditori alla distribuzione della somma di cui il terzo si è dichiarato debitore”[10].
3.2 L’opposizione di terzi
L’opposizione di terzi è disciplinata dall’art. 619 c.p.c. e consente al terzo che sostiene di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, di proporre opposizione al giudice dell’esecuzione, prima che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.
Tale procedura viene instaurata dal terzo opponente – che si noti essere soggetto differente dal terzo pignorato – con ricorso al giudice dell’esecuzione, il quale fissa udienza di comparizione. Con il ricorso si apre dunque un ordinario giudizio di cognizione, nel quale verrà accertata la proprietà o altro diritto reale asseritamente vantato dall’opponente.
Si evidenzia come nel procedimento di cui all’art. 619 c.p.c., il terzo non è legittimato ad eccepire i vizi della procedura esecutiva o la validità del titolo posto a fondamento di quest’ultima, essendo del tutto estraneo ai rapporti intercorsi tra creditore procedente e debitore esecutato[11] ed essendo legittimato esclusivamente a contestare il pignoramento sul presupposto che il bene sottoposto allo stesso non fosse di proprietà del debitore.
4. L’opposizione di terzo nel procedimento di pignoramento presso terzi
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte affronta in via preliminare la questione relativa alla possibilità di esperire il procedimento di cui all’art. 619 c.p.c. anche nel caso del pignoramento presso terzi. La questione si pone sul presupposto che il tenore letterale della norma – la quale si riferisce alla “proprietà” o “altro diritto reale” – ha fatto sorgere il dubbio circa il suo utilizzo quando il bene pignorato sia un credito.
Gli Ermellini rilevano come a tale interrogativo la giurisprudenza di legittimità abbia già fornito risposta affermativa, richiamando precedente pronuncia della stessa Suprema Corte[12], nella quale si affermava il principio secondo il quale il terzo pregiudicato dall’espropriazione del credito avesse la possibilità di esperire l’opposizione ex art. 619 c.p.c..
Tale conclusione è del tutto condivisibile, posto che il terzo – essendo estraneo alla procedura esecutiva – non abbia alcuna legittimazione ad esperire le opposizioni di cu agli artt. 615 e 617 c.p.c. e pertanto, negargli la possibilità di opporsi nelle forme dell’opposizione di terzo, creerebbe una lacuna in termini di tutela dei propri diritti, in evidente contrasto con l’art. 24 Cost.
5. L’opposizione tardiva nel procedimento di pignoramento presso terzi
Appurata l’ammissibilità della opposizione di terzo nel particolare procedimento del pignoramento presso terzi, la Corte si interroga circa la possibilità – per colui che si qualifica quale titolare del credito oggetto di esecuzione – di proporre l’opposizione tardiva di cui all’art. 620 del codice di procedura civile.
5.1 L’opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c.
Il citato articolo dispone che “Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata”.
Si rende, dunque, opportuno inquadrare brevemente l’istituto in discussione e risulta quindi dirimente – sul piano processuale - individuare da quale momento l’opposizione è da considerarsi tardiva. La distinzione tra opposizione tempestiva e opposizione tardiva viene solitamente individuata dalla dottrina nel momento in cui viene emesso il decreto di cui all’art. 586 c.p.c., con cui viene disposto il trasferimento della proprietà all’acquirente[13]. Inoltre, come evincibile direttamente dal tenore letterale della norma, l’opposizione si considererà tardiva anche quando venga proposta prima del trasferimento all’acquirente, ma il giudice non dispone la sospensione del procedimento di vendita.
Il disposto di cui all’art. 620 c.p.c., dunque, fornisce una ultima tutela – ancorché non reale, non essendo più possibile recuperare il bene in natura dall’aggiudicatario in buona fede - che il terzo può far valere all’interno del processo esecutivo, concedendo a quest’ultimo la possibilità di far valere i propri diritti sulla somma ricavata.
Da quanto sopra deriva che anche l’opposizione tardiva non sarà più esperibile nel caso in cui la stessa venga proposta in un momento successivo alla distribuzione del ricavato della vendita tra i creditori intervenuti, in quanto ultimo e conclusivo atto della procedura esecutiva che viene definitivamente estinta.
5.2 I dubbi di compatibilità dell’istituto nel procedimento di pignoramento presso terzi
Esaurita la breve premessa sull’istituto in discussione, è ora possibile analizzare la questione circa la compatibilità dell’opposizione tardiva disciplinata dall’art. 620 c.p.c. con l’esecuzione forzata eseguita nelle forme del pignoramento presso terzi.
Il problema nasce sostanzialmente dalla circostanza per la quale non vi sia una fase di vendita e successiva distribuzione del ricavato, bensì la mera ordinanza di assegnazione con la quale la titolarità del credito viene trasferita al creditore procedente e il procedimento esecutivo viene estinto.
La Suprema Corte, nella sentenza in commento, rileva, inoltre, come anche la stessa giurisprudenza di legittimità abbia risolto in maniera contrastante la questione giuridica sottoposta. In effetti si rinvengono precedenti discordanti, nei quali da una parte si è ritenuto che fosse ammissibile la proposizione di una opposizione di terzo nel corso dell'esecuzione che si svolga con le forme del pignoramento presso terzi, ancorché la stessa fosse stata proposta in epoca successiva alla emanazione di un'ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione[14], mentre in altre occasioni si è affermato che il limite temporale fosse da individuare proprio nell’ordinanza di assegnazione[15].
5.3 La soluzione della Suprema Corte
Con la pronuncia numero 2868 del 6 febbraio 2020, la Suprema Corte enuncia il principio di diritto secondo il quale “Lo strumento della opposizione tardiva di terzo all'esecuzione, disciplinato dall'art. 620 c.p.c., non è utilizzabile dal terzo che assuma di essere l'effettivo titolare del credito pignorato, non essendo l'opposizione tardiva all'esecuzione compatibile con la struttura del pignoramento presso terzi in cui con l'adozione della ordinanza di assegnazione la procedura esecutiva è terminata".
Gli Ermellini giungono a tale conclusione rilevando come la struttura delineata dal legislatore per il procedimento di cui all’art. 620 c.p.c. è compatibile solo con quelle procedure nelle quali, vi sia una fase di vendita seguita da una fase di distribuzione del ricavato.
La ratio della norma sarebbe dunque quella di garantire il titolare del diritto vantato sul bene oggetto di esecuzione (rectius sulla somma ricavata), che non sia riuscito ad evitare la vendita per propria intempestività o per decisione del giudice di non sospendere l’esecuzione nelle more dell’opposizione.
Alla luce di quanto sopra – continua la Suprema Corte – l’opposizione tardiva del terzo non pare compatibile con il procedimento di pignoramento presso terzi, nel quale non vi è alcuna procedura di vendita e successiva distribuzione del ricavato, bensì la mera ordinanza di assegnazione, con la quale il procedimento esecutivo viene estinto e concluso.
Verrebbe, dunque, a mancare quel particolare momento in cui l’opposizione tardiva si dovrebbe inserire per sua stessa natura. Non si tratterebbe infatti di una questione di legittimazione a proporre l’opposizione, bensì il principio della scansione procedimentale in fasi del procedimento di pignoramento pressi terzi.
6. Conclusioni
Come già sopra riportato gli Ermellini hanno dunque escluso la possibilità per il terzo di proporre l’opposizione di cui all’art. 620 c.p.c. nel procedimento di pignoramento presso terzi, a causa della sua particolare struttura.
La pronuncia in commento si inserisce in un quadro giurisprudenziale che rimane ancora incerto e – pertanto – la questione si può considerare tutt’altro che risolta. La presenza di pochi precedenti, peraltro datati, lasciano aperta la possibilità a pronunce che potranno porsi in contrasto con i principi oggi esposti e pertanto si auspica che, in tale ipotesi, la questione venga rimessa alle Sezione Unite per la definitiva soluzione del problema.
Analizzando il caso di specie, si può affermare che la Suprema Corte abbia ritenuto – in un confronto tra differenti principi – di considerare prevalente il principio di tendenziale stabilità e definitività degli atti esecutivi, in un’ottica di certezza e cristallizzazione dei diritti acquisiti dai soggetti intervenuti in tali procedure.
La soluzione proposta, infatti, pur non perseguendo certamente un’ottica di economica processuale, non lascia il terzo privo di tutele, potendo quest’ultimo agire nei confronti del debitore con l’azione residuale di ingiusto arricchimento, ovvero nei confronti del creditore di mala fede per il risarcimento del danno.
Particolare rimane la posizione del terzo pignorato, che si sia dichiarato quale debitor debitoris ancorché, in realtà, il credito dichiarato esistente fosse di altro soggetto. A parere di chi scrive, si ritiene che profili di responsabilità, ancorché limitati, possano essere rinvenuti anche in capo al soggetto che ha reso la dichiarazione positiva, andando a ricerca una eventuale colpa o imperizia, ovvero addirittura una – seppur improbabile stante l’assenza di interessi diretti – condotta dolosa volta a danneggiare proprio il terzo reale titolare del credito assegnato.
[1] Art. 492 co. I c.p.c.
[2] Art. 547 c.p.c.: “Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.”
[3] Legge n. 52 del 24 febbraio 2006
[4] MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, II, Padova, 2009, 190
[5] D.L. 12.9.2014, n. 132, rubricato "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 12 settembre 2014, n. 212 e convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162.
[6] Ex plurimis Cass. civ. Sez. VI - 3 Sent., 03/06/2015, n. 11493 (rv. 635563), in CED Cassazione, 2015 e Riv. Esec. Forzata, 2016, 1, 142.
[7] Così Cass. civ. Sez. III Sent., 13/04/2012, n. 5895 in Riv. Esec. Forzata, 2012, 1
[8] In tal senso vedasi Cass. civ. Sez. III Ord., 03/08/2017, n. 19394 (rv. 645386-01) in CED Cassazione, 2017; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 07/06/2016, n. 11660 (rv. 640208) in CED Cassazione, 2016
[9] ORIANI, L'opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1986, 63; VACCARELLA, Espropriazione presso terzi, in Digesto civ., VIII, Torino, 1992 123; CASTORO, Il processo d'esecuzione nel suo aspetto pratico, 8ª ed., Milano, 1998, 529.
[10] In tal senso ex plurimis Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 24/03/2017, n. 7706 (rv. 643821-02), in CED Cassazione, 2017
[11] Così Cass. civ. Sez. III Sent., 07/04/2009, n. 8397 (rv. 607933), in CED Cassazione, 2009
[12] Sul punto Cass. civ. Sez. III Sent., 27/06/2014, n. 14639 (rv. 631576), in CED Cassazione, 2014, secondo la quale: “In tema di espropriazione presso terzi, il terzo cessionario, diverso dal terzo pignorato, che contesti la non appartenenza del credito all'esecutato in ragione dell'anteriorità, rispetto alla notificazione del pignoramento, della notificazione della cessione al debitore ceduto (ovvero l'accettazione di questa), è tenuto a far valere l'illegittimità dell'esproipriazione con l'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., senza poter proporre, in quanto soggetto estraneo al processo esecutivo, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., neppure ove rivolta contro l'ordinanza di assegnazione del credito.”
[13] CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, 9ª ed., Milano, 2002, 797; Verde, Diritto processuale civile, 3, Processo di esecuzione, Bologna, 2010, 93
[14] In tal senso Cass. civ. Sez. III Sent., 28/06/2012, n. 10878 (rv. 623176), in CED Cassazione, 2012 e Cass. civ. Sez. III, 09/08/1997, n. 7413, in Mass. Giur. It., 1997
[15] In questo senso Cass. civ. Sez. III, 09/10/1998, n. 10028 in Giust. Civ., 1999, I, 2417 nota di COREA