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Pubbl. Mar, 7 Lug 2020

Revoca dell´ammissione al gratuito patrocinio e autocertificazione dei redditi falsa o incompleta, un distinguo

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Giuliano Libutti
Funzionario della P.A.LUISS Guido Carli



”La falsità o l´incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c), qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell´ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dal cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 95 e 112. ”Cass. 12 maggio 2020, n. 14723.


Sommario: 1. L'inquadramento normativo: il patrocinio a spese dello Stato; 2. La questione giuridica: la revoca dell’ammissione in caso di autocertificazione falsa o incompleta, ove i redditi effettivi non superino i limiti di legge; 3. Il caso;  4. La decisione delle Sezioni Unite;  5. Il principio di diritto affermato

1. L’inquadramento normativo: il patrocinio a spese dello Stato

La questione giuridica affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione Penale, con sentenza del 12 maggio 2020, n. 14723, concerne l’istituto della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Va in prima analisi premesso che con la locuzione “patrocinio a spese dello Stato” (anche detto in gergo giuridico “gratuito patrocinio”) si intende riferirsi all’istituto in base al quale è assicurato ai soggetti meno ambienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, in ottemperanza a quanto disposto nell’art. 24 Cost.

In particolare, a tenore dell’art. 74 del D.P.R. n. 115 del 2002, è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria; inoltre, è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

In altre parole, dunque, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto alla difesa processuale anche a favore di soggetti non abbienti, è sancito a loro vantaggio il diritto ad essere difesi gratuitamente, ossia a farsi assistere da un difensore senza dover pagare le spese di difesa, le quali vengono sostenute dallo Stato.

L’ammissione al gratuito patrocinio è condizionata, ex art. 76 del D.P.R n. 115 del 2002 (e salve le eccezioni previste nella stessa norma), alla titolarità di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.493, 82; inoltre, salve eccezioni, laddove l’interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito sarà costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 

È bene precisare (e tale adempimento costituisce il punto centrale della vexata quaestio in oggetto) che, ex art. 79 del citato D.P.R., al fine di essere ammesso al gratuito patrocinio, l’istante deve presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dichiari il possesso di dati reddituali contenuti entro i limiti di cui si è appena detto.

2. La questione giuridica: la revoca dell’ammissione in caso di autocertificazione falsa o incompleta, ove i redditi effettivi non superino i limiti di legge.

Tanto rilevato in chiave introduttiva e meramente definitoria, la questione giuridica oggetto della presenta analisi afferisce ad un momento cronologicamente successivo a quello in cui il soggetto istante sia ammesso, sulla base del decreto di ammissione del magistrato procedente, al patrocinio a spese dello Stato, ossia all’eventuale provvedimento di revoca dell’ammissione.

In particolare, nonostante l’intervenuta ammissione al gratuito patrocinio, in un secondo momento il magistrato procedente può provvedere a revocare il decreto di ammissione, facendo decadere l’ammesso dal beneficio, nei casi previsti dalla legge.

A tal proposito, il nodo gordiano sciolto nella pronuncia che si intende analizzare è il seguente: ci si chiede se rientri nelle ipotesi di revoca dell’ammissione il caso in cui l’istante presenti una autodichiarazione dei redditi falsa o incompleta, ove l’inclusione dei redditi omessi nell’autocertificazione non sarebbe stata comunque idonea a determinare il superamento dei limiti reddituali previsti per l’accesso al beneficio.

In altre parole, il caso in oggetto è quello in cui, in seguito ad accertamenti svolti, si rilevi l’incompletezza o falsità della autocertificazione dei redditi presentata dall’istante ammesso al gratuito patrocinio, ma (e questa costituisce la peculiarità del caso) si accerti che i valori reddituali omessi dall’istante non siano oltremodo idonei a sancire il superamento del limite edittale previsto dalla legge. L'ammissione ottenuta sulla base di una autocertificazione di tal fatta è passibile di revoca?

3. Il caso

Con ordinanza emessa in data 8 gennaio 2019, il Tribunale di Castrovillari rigettava il ricorso proposto da M.P. ai sensi dell’art. 99 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 avverso il decreto di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, in precedenza ottenuto con riguardo al procedimento penale cui era sottoposto.

La difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 76, 95, 112 del D.P.R. n. 115 del 2002 e illogicità della motivazione, sulla base, tra le altre, della seguente argomentazione: l’omessa dichiarazione dei redditi di alcuni componenti del nucleo familiare non assumerebbe rilievo alcuno laddove gli stessi valori reddituali omessi non siano idonei, anche ove contemplati nell’autodichiarazione, a comportare il superamento dei limiti reddituali normativamente previsti.

Invero, ad avviso della difesa, il tribunale avrebbe errato nel ritenere integrati, nel caso di specie, i presupposti per la configurabilità della fattispecie criminosa prevista ex art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002, individuati in occasione dei successivi controlli operati dalla Guardia di Finanza, i quali avrebbero evidenziato la sussistenza di valori reddituali superiori a quelli autocertificati.

Più in particolare, per il ricorrente, la ratio della norma appena indicata sarebbe quella di sanzionare il soggetto che sia ammesso al gratuito patrocinio sulla base di autodichiarazioni reddituali false o incomplete, ove per mezzo di tali omissioni o falsità il richiedente ottenga un beneficio non spettante; al contrario, nel caso in cui le omissioni o falsità nell'autocertificazione non comportino il superamento dei limiti reddituali previsti per l'ammissione al beneficio, la fattispecie de quo sarebbe inapplicabile in virtù dell’assoluta inidoneità della condotta tenuta a conseguire lo scopo antigiuridico contemplato dalla norma.

La Quarta Sezione Penale della Cassazione, assegnataria del ricorso, rimetteva con ordinanza emessa in data 4 giungo 2019 lo stesso alla Sezioni Unite, in modo da evitare il sorgere di un contrasto giurisprudenziale.

Ad avviso della sezione rimettente, il provvedimento impugnato sarebbe stato del tutto coerente con un precedente obiter dictum delle Sezioni Unite[1], a tenore del quale la falsità delle dichiarazioni deve valutarsi con riguardo “all’ammissibilità dell’istanza, non a quella del beneficio”, di talché non assumerebbe rilievo alcuno la circostanza per cui il reddito dell’istante sia comunque inferiore a quello previsto ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio. Al contrario, ad assumere valore sarebbe la veridicità dei dati reddituali forniti nell’autocertificazione e, pertanto, la falsità nella stessa contenuta ne determinerebbe in ogni caso l’inammissibilità, ove rilevata originariamente, o la revoca, ove rilevata in un secondo momento.

Secondo la sezione rimettente, d'altra parte, il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, ex art. 112, lett. d), D.P.R. n. 115 del 2002, potrebbe essere adottato nei soli casi espressamente previsti dalla legge, ossia laddove risulti provata la mancanza originaria delle condizioni di reddito previste oppure in caso di condanna per il reato previsto ex art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002.

La questione giuridica rimessa alle Sezioni Unite veniva, dunque, sintetizzata nei seguenti termini:

"Se la falsità o incompletezza dell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l'inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell'ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge, ovvero, in tale ultima ipotesi, non incidendo la falsità sull'ammissibilità dell'istanza, la revoca possa invece essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge".

4. La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Cassazione, al fine di dirimere la questione giuridica considerata, dapprima evidenziavano e sintetizzavano i diversi orientamenti contrastanti effettivamente vigenti in materia; per un primo orientamento pretorio [2], l’esercizio del potere di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio sarebbe subordinato alla verifica della generale veridicità e completezza della autodichiarazione, di talché sarebbe ben possibile revocare l’ammissione al patrocinio ottenuta sulla base di autodichiarazioni manifestanti un “quadro riduttivo, distorto e fallace” della situazione reddituale; per tal via, inoltre, sarebbe passibile di revoca l’ammissione al gratuito patrocinio in relazione alla quale siano state presentate autodichiarazioni rilevatesi mendaci all’esito dei controlli, anche nel caso in cui il reddito effettivo considerato sia comunque inferiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio. 

Per un contrario orientamento[3], invece, nel caso in cui le successive verifiche evidenzino l’esistenza di valori reddituali non dichiarati nell’istanza, ai fini della revoca del decreto di ammissione è necessario che il giudice ritenga sussistenti elementi da cui desumere il superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge. Sul punto, ad avviso di tale concezione, il sistema vigente non contemplerebbe alcuna automatica revocabilità dell’ammissione al patrocinio nel caso in cui i valori reddituali non dichiarati non siano idonei a incidere sulla soglia prevista per l’ammissione al beneficio e, pertanto, il provvedimento di revoca sarebbe emanabile solo nel caso in cui risulti che il beneficio sia stato concesso in assenza dei requisiti di legge previsti. 

Per un orientamento intermedio[4], invece, ai fini della revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio sarebbe sufficiente, da un lato, che risultino mendaci le dichiarazioni dei redditi indicate nell’istanza, e, dall’altro, che sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti che inducano a ritenere che siano stati superati i limiti soglia previsti. 

Tanto detto, le Sezioni Unite provvedevano ad elencare le ipotesi normativamente previste di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: in primis, l’art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2022, il quale dispone che la condanna per la commissione della fattispecie criminosa di falsità o omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’art. 79, comma 1, lettera b), c) e d), comporta la revoca con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato; in secondo luogo, l’art. 112, comma 1, il quale individua ulteriori ipotesi in cui di revoca e, segnatamente:

“a) se, nei termini previsti dall'art. 79, comma 1, lett. d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;

b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. d) se, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;

c) se, nei termini previsti dall'art. 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;

d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92.”

Il secondo comma della medesima disposizione, inoltre, prevede un ulteriore caso di revoca per il caso in cui il magistrato procedente rinvenga fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte.

Tanto rilevato, le Sezioni Unite evidenziavano che le pronunce giurisprudenziali favorevoli alla revocabilità dell’ammissione al gratuito patrocinio in occasione di dichiarazione non veritiera (anche ove i redditi ulteriori non comportino il superamento dei limiti per il beneficio) giustifichino tale assunto sul rilievo che le false dichiarazioni o le omissioni nell’autodichiarazione integrino la realizzazione della fattispecie penale ex art. 95 del D.P.R. 115 del 2002 anche “indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio”.[5]

A tal proposito, invero, la Suprema Corte poneva all’evidenza la natura di reato di pura condotta della fattispecie criminosa appena citata, la quale prescinderebbe dal conseguimento di un eventuale profitto ingiusto (che, a ben vedere, costituirebbe eventualmente una circostanza aggravante del reato).

Ancora, si sottolineava la legittimità costituzionale e l'incensurabilità sotto il profilo della ragionevolezza dell'ipotesi criminosa ex art. 95, poiché la scelta di rendere penalmente sanzionabile la falsità della autocertificazione, anche nel caso in cui i redditi effettivi dell'istante non superino i limiti previsti per l'ammissione al gratuito patrocinio, sarebbe da ricondurre a insindacabili valutazioni di politica criminale operate dal Legislatore.

Le Sezioni Unite, dopo aver operato dunque una valutazione di ragionevolezza della norma citata, smarcandosi pertanto dalla restrittiva interpretazione dell’art. 95 avanzata dal ricorrente, rimarcavano tuttavia la non completa pertinenza della equiparazione tra le ipotesi normative contemplate da tale norma penale e quelle oggetto di revoca dell’ammissione al patrocinio.

In altre parole, una volta rilevato che l’art. 95 sanzioni expressis verbis le falsità e le omissioni reddituali, il vero punto rilevante della questione attiene alla contestuale assenza, nel dettato normativo, di alcuna norma che disponga che la non esatta o falsa dichiarazione sulle condizioni reddituali determini tout court la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, ad avviso della Suprema Corte le argomentazioni avanzate circa la fattispecie criminosa ex art. 95 non sarebbero integralmente e pedissequamente riproponibili in tema di revoca, la quale può essere applicata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; non è dato di annoverare, a ben vedere, tra i casi tassativamente previsti dalla legge, l’ipotesi di revoca dell’ammissione in caso di presentazione di autocertificazione incompleta o falsa, quando i redditi posseduti non superino i limiti normativi.

Sulla base delle predette argomentazioni, il Giudicante optava per l’adesione al secondo tra gli orientamenti giurisprudenziali prima indicati, e, per tal via, rilevava che la falsità e le omissioni possano comportare la revoca del beneficio ottenuto solo ove si versi nei casi previsti dalla legge, ossia: da un lato, nelle ipotesi ex art. 112, se risulti deducibile la mancanza originaria dei parametri reddituali previsti ai fini dell’ammissione al beneficio, o, dall’altro, in caso di condanna per la commissione del reato ex art. 95.

L’adesione a siffatto orientamento sarebbe ad avviso delle Sezioni Unite la più coerente con la ratio giustificatrice dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, orientato a esonerare dalle spese difensive il soggetto titolare di redditi inferiori ai limiti normativamente previsti. La diversa esigenza, invece, di punire le false dichiarazioni o di recuperare le somme corrisposte dallo Stato sarebbe ben tutelata dalla previsione del caso di revoca all’ammissione (con effetto retroattivo) conseguente alla condanna dell’istante in ambito penale, la quale, è bene ricordare, passa dal necessario accertamento dell’elemento soggettivo doloso in capo al dichiarante.

Non sussisterebbe, in chiusura, alcuna ipotesi applicativa della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio ulteriore e diversa rispetto ai casi previsti dall'artt. 95 e 112 del D.P.R. n. 115 del 2002 e nel caso in cui l'autocertificazione dell'istante ammesso al patrocinio si riveli falsa o incompleta, ma il reddito effettivo posseduto sia inferiore al limite di legge, non sarebbe possibile adottare un provvedimento di revoca della stessa.

5. Il principio di diritto affermato

Sulla base delle predette valutazioni, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

La falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c), qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dal cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 95 e 112".

Pertanto, il ricorso risultava fondato e il provvedimento impugnato veniva annullato con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Castrovillari.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Cass., Sezioni Unite  n. 6591 del 27/11/2008, Infanti, Rv. 242152

[2] Cass Sez. 4, n. 6416 del 06/12/2011 Fersini; Cass. Sez. 4 , n. 19611 del 14/03/2012, Napoli

[3] Cass. Sez. 4, n. 18945 del 27/03/2019, Naccarella, Rv. 276462

[4] Cass. Sez. 4, n. 17225 del 08/01/2019, Spasa, Rv. 275715

[5] Cass., Sezioni Unite  n. 6591 del 27/11/2008, Infanti, Rv. 242152