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Pubbl. Sab, 13 Giu 2020

Mafia Capitale: la Corte di Cassazione deposita la sentenza

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



La Corte di Cassazione ha escluso il carattere mafioso dell´associazione contestata agli imputati e ha riaffermato l´esistenza, già ritenuta nel processo di primo grado, di due distinte associazioni per delinquere semplici. Ecco la sentenza e il comunicato della Corte di Cassazione.


La Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 12 giugno 2020, n. 18125, in merito al caso "Mafia Capitale", "ha  escluso  il  carattere  mafioso  dell'associazione  contestata  agli imputati e ha riaffermato l'esistenza, già ritenuta nel processo di primo grado, di due distinte associazioni per delinquere semplici: l'una dedita prevalentemente a reati di estorsione, I'altra facente capo a Buzzi e Carminati, impegnata in una continua  attività di  corruzione  nel  confronti di  funzionari e  politici  gravitanti nell'amministrazione comunale romana ovvero in enti a questa collegati."

Infatti, si legge nel comunicato che

"In data odierna è stata depositata la motivazione della sentenza della Sesta Sezione penale di questa Corte nel procedimento n. 9604/2019 nei confronti di Buzzi + 31, noto come processo "mafia capitale". La complessa sentenza ha ripercorso le fasi del processo ed esaminato numerosi motivi del ricorso, fissando alcuni principi di diritto sia in tema di associazione mafiosa, sia nella materia dei reati contro la pubblica amministrazione.

La Corte ha escluso il carattere mafioso dell'associazione contestata agli imputati e ha riaffermato l'esistenza, già ritenuta nel processo di primo grado, di due distinte associazioni per delinquere semplici: l'una dedita prevalentemente a reati di estorsione, l ‘altra facente capo a Buzzi e Carminati, impegnata in una continua attività di corruzione nei confronti di funzionari e politici gravitanti nell'amministrazione comunale romana ovvero in enti a questa collegati.

La Corte, senza affatto negare che sul territorio del comune di Roma possano esistere fenomeni criminali mafiosi, come questa Corte ha avuto modo di affermare, ha spiegato che i risultati probatori hanno portato a negare l'esistenza di una associazione per delinquere di stampo mafioso: non sono stati infatti evidenziati nell' utilizzo del metodo mafioso, né l'esistenza del conseguente assoggettamento omertoso ed è stato escluso che l'associazione possedesse una propria e autonoma "fama" criminale mafioso.

Quello che è stato accertato è un fenomeno di collusione generalizzata, diffusa e sistemica, iI cui fulcro era costituito dall'associazione criminosa che gestiva gli interessi delle cooperative di Buzzi attraverso meccanismi dl spartizione nella gestione degli appalti del Comune di Roma e degli enti che a questo facevano capo.

Ciò ha portato alla svalutazione del pubblico interesse, sacrificato a logiche di accaparramento a vantaggio dl privati.

Il quadro complessivo riporta un "sistema" gravemente inquinato, non dalla paura, ma dal mercimonio della pubblica funzione. Una parte dell'amministrazione comunale si è di fatto "consegnata" agli interessi dal gruppo criminale che ha trovato un terreno fertile da coltivare.

I fatti "raccontano" anche di imprenditori che hanno accettato una logica professata da Buzzi e dai suoi sodali, basata sugli accordi corruttivi, intercorsi tra funzionari pubblici e imprenditori, convergenti verso reciproci vantaggi economici. In questo modo si è limitata la concorrenza e ciò è avvenuto attraverso forme di corruzione sistematica, non precedute da alcun metodo intimidativo mafioso.

Alla fine è stata confermata la responsabilità penale di quasi tutti gli imputati per una serie di gravi reati contro la pubblica amministrazione, oltre che per la partecipazione alle associazioni criminali, ribadendo sotto questi profili le precedenti decisioni di merito.

L'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Roma per qualche imputato è stato determinato dalla necessità di un nuovo giudizio sulla responsabilità per reati contro la pubblica amministrazione, nella maggioranza dei casi, invece, dalla necessità di operare una rideterminazione della Pena a seguito dell'esclusione del carattere mafioso delle due associazioni criminose."


Note e riferimenti bibliografici