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Pubbl. Ven, 26 Giu 2020

Il reato di traffico di influenze illecite e la sua configurabilità a prescindere dalla vanteria

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Domenico Chirumbolo



Lo scritto analizza innanzitutto la disciplina del reato di traffico di influenze illecite, ex art. 346bis c.p., esaminando la sua struttura e gli elementi essenziali, nonché le questioni di diritto intertemporale, in relazione alla preesistente fattispecie di cui all’art. 346 c.p.. In secundis, pone la sua attenzione sulle modifiche apportate dalla riforma di legge n. 3 del 2019. In ultimo, per meglio comprendere l’applicazione dell’arte dal punto di vista giurisprudenziale, con particolare attenzione alla configurabilità del delitto prescindendo dalla millanteria, si propone una nota ad una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 12095/2020.


ENG The work analyzes the discipline of the crime of art. 346bis of Italian Criminal Code, its structure and the essential elements. Next, it examines the new law reform (L. N. 3/2019), and the problem of intertemporal law, with reference of the previous rule. Finally, to better understand, analyze a judgment of the Supreme Court.

SOMMARIO: 1. Il contenuto normativo. - 2. La struttura del reato. - 2.1 Bene giuridico tutelato. - 2.2 Soggetto attivo. - 2.3 Elemento oggettivo. - 2.4 Elemento soggettivo. - 2.5 Il momento consumativo del reato ed il tentativo. - 3. Le altre novità introdotte dalla L. n. 3 del 09/01/2019. - 3.1 Modifiche in relazione al concorso di reati. - 3.2 Modifiche relative al sistema sanzionatorio. - 3.3 Modifiche relative alle questioni processuali. – 3.4 Responsabilità amministrativa degli enti. - 4. Problemi di diritto intertemporale. - 5. Nota sentenza Cassazione Penale - Sez. VI, n. 12095 del 19.02.2020 (dep. 14.04.2020) - 5.1 Il fatto. - 5.2 Le argomentazioni sostenute dalle parti. -5.3 Valutazioni giuridiche della Suprema Corte di Cassazione. - 5.4 Conclusioni.

1. Il contenuto normativo.

Il reato di traffico di influenze illecite, originariamente introdotto nel ordinamento penale italiano dalla legge n. 190 del 2012, è stato novellato, inasprendo la previsione normativa, dalla legge n. 3 del 2019, sicché l’attuale contenuto letterale della norma, disciplinata dall’art. 346bis c.p., è cosi strutturato:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita[1].

2. La struttura del reato.

Orbene, illustrato preliminarmente il contenuto normativo dell’illecito penale, è strettamente necessario, al fine di comprendere la disciplina de qua, analizzare la struttura e gli elementi essenziali del delitto in oggetto.

2.1 Bene giuridico tutelato.

In primo luogo, va evidenziato quale sia il bene giuridico tutelato dalla norma, ossia la tutela, invero notevole, dei beni della legalità e dell’imparzialità della pubblica amministrazione[2]. Tale orientamento è condiviso non solo da gran parte della dottrina, ma anche dalla giurisprudenza predominante[3].

Giova, invero, evidenziare che il livello di disvalore della condotta del reato de quo, è strettamente collegato alla tipologia criminosa della fattispecie concreta, comunque prevista dalla norma. Effettivamente questa non è univoca, dovendo differenziarsi due tipologie, generalmente ricollegate al medesimo delitto, ossia il traffico di influenza “effettivo”, e quello “potenziale”. Nella prima, l’accordo illecito ha ad oggetto una relazione concretamente esistente dalla quale scaturisce un condizionamento efficace, sicché l’agente pubblico è concretamente influenzato, e dunque il disvalore ricollegato, concerne in un pericolo reale di contiguità criminosa. Nel caso del traffico di influenza “potenziale”, l’eventuale accordo illegale, è sprovvisto di quell’ascendenza concreta e notevole, adatta ad influenzare l’agente pubblico. Sicché, in tal caso, si attua una maggiore anticipazione della tutela penale, mentre il conseguente disvalore della condotta appare minore[4].

Invero, non manca in dottrina una terza tipologia di traffico di influenze, definita “putativo/impossibile”. In tale ultimo caso, il mediatore è assolutamente sprovvisto di qualsivoglia capacita di condizionamento sull’agente pubblico, ma nonostante tale mancanza, questi  riesce ad ottenere o promettere utilità. Sicché, il disvalore della condotta, in siffatta ipotesi, appare ulteriormente ridotta, anche rispetto al traffico di influenze “potenziale”, giacché tale disvalore è da riscontrarsi meramente con riguardo al prestigio della P.A., messo in dubbio dalla vanteria indirizzata al committente, che dà parvenza che il pubblico ufficiale sia disponibile alle interferenze illecite, contrariamente, il disvalore della condotta del committente della mediazione è mancante di effettiva consistenza materiale, giacché si incentra esclusivamente sul fine del reato[5].

2.2 Soggetto attivo.

Con riguardo ai soggetti attivi del reato di cui all’art. 346bis c.p., poiché si tratta di reato comune, può essere commesso da chiunque, ragion per cui sia il committente che il mediatore non necessitano di specifiche peculiarità. Va altresì evidenziato che, qualora il mediatore sia un pubblico ufficiale, ovvero un incaricato di pubblico servizio, non è assoggettato alla medesima sanzione del parimenti soggetto che non riveste incarichi pubblicistici, giacché per tale tipologia di soggetto attivo vi è una previsione sanzionatoria specifica, dettata dal comma 3 del sopra citato articolo, che ne stabilisce una pena maggiorata.

Sempre in relazione ai soggetti attivi del reato, giova evidenziare che, essendo un delitto obbligatoriamente plurisoggettivo, oltre al mediatore, viene sanzionato anche il committente della mediazione.

2.3 Elemento oggettivo.

L’elemento oggettivo del reato, in considerazione della natura della disciplina atta ad anticipare la tutela penale, è rappresentato dal c.d. “pactum sceleris”.

Una delle novità rilevanti della novella del 2019, è l’estensione applicativa della norma, non solo ai rapporti effettivamente sussistenti con l’agente pubblico, e dunque concretamente capaci di condizionarne l’attività[6], ma anche a quei rapporti con l’agente pubblico che, invero, non hanno capacità reali di influenzarne le scelte. Tale modifica legislativa, amplia le ipotesi di consumazione del delitto, non limitandolo al primo caso, e generando, come già sopra espresso, due distinte ipotesi di traffico di influenze illecite,  quella “effettivo”, e quella “potenziale”. In precedenza è stata citata un'altra ipotesi, ossia la “putativo/impossibile”, è dubbio però, se quest’ultima debba ricondursi alla “potenziale”, dal momento che, dal tenore letterale della norma, appare compatibile[7]. Di contro, è doveroso evidenziare che la fattispecie “putativo/impossibile”, invero, in relazione all’art. 346bis c.p., contrasta sia con il principio di offensività, sia con quello di materialità del reato, giacché la condotta posta in essere dal committente della mediazione è sprovvisto da qualsivoglia fondatezza. Sicché, estendere l’ambito applicativo della fattispecie anche all’ultima ipotesi testé citata, significherebbe ampliare - eccessivamente a parere di chi scrive - l’ermeneutica della disciplina.

Effettuata tale trattazione preliminare, è necessario analizzare l’oggetto del “factum sceleris” del reato de quo. Invero, anche quest’ultimo è stato esteso dalla novella del 2019, giacché si ricomprende nell’oggetto dell’accordo, la dazione o la promessa di qualsivoglia utilità, sicché diviene penalmente considerevole non solo il vantaggio patrimoniale, ma anche quello di qualsiasi altro genere.

Giova evidenziare, che in base allo scopo finale della prestazione del committente, si configurano una duplicità di fattispecie dissimili di traffico di influenze illecite, quello cd. “gratuito” e quello “oneroso”. Nel primo caso il vantaggio dell’utilità, nonché la promessa disposta dal committente al mediatore, ha quale unico fine ripagare l’agente pubblico che deve essere influenzato. Nel secondo caso, il beneficiario dei vantaggi promessi o elargiti dal committente è direttamente il mediatore, a titolo di compenso per il servizio illecito che si impegna a prestare.

In merito, va altresì evidenziato, che la novella del 2019, nel caso del traffico di influenze illecite “gratuito”, ne ha esteso l’applicabilità fino alla realizzazione di azioni funzionali remunerate, riconducibili al reato di cui all’art. 318 c.p.[8].

Infine, è doverosa una breve analisi del rapporto cronologico tra la prestazione del committente e quella del mediatore. Con riguardo al reato di cui all’art. 346bis c.p., indipendentemente che si tratti dell’ipotesi “gratuita” od “onerosa”, vi sono due filoni di pensiero dissimili. Il primo orientamento ritiene che la prestazione del committente è atta a ricavare una futura opera di condizionamento del mediatore[9], sicché non ritiene possibile la configurabilità del traffico di influenze illecite c.d. “susseguente”, atto a ripagare un opera di condizionamento già espletata dal mediatore. Il secondo orientamento, al contrario, ritiene perfettamente configurabile quest’ultima fattispecie testé descritta, giacché assolutamente compatibile con la struttura del reato[10].

2.4 Elemento soggettivo.

Non vi sono dubbi invece sull’elemento soggettivo del reato, la fattispecie criminosa è a dolo specifico, giacché committente e mediatore devono concludere un accordo, il c.d. “pactum sceleris”, con il particolare fine di ricompensare l’agente pubblico, in prospettiva dell’esercizio delle sue funzioni, nel caso del traffico di influenze “gratuito”, ovvero per operare un condizionamento illecito nei confronti di quest’ultimo, nel caso del traffico di influenze “oneroso”.

2.5 Il momento consumativo del reato ed il tentativo.

 Il reato di cui all’art. 346bis c.p. si considera consumato dall’istante del perfezionamento del pactum sceleris. Si evidenzia, che al fine del perfezionamento del delitto, è irrilevante sia il valersi del condizionamento illecito da parte del mediatore, sia la condotta dell’agente pubblico influenzato[11].

Con riguardo al delitto nella forma del tentativo – sebbene di per sé il reato è già anticipatorio della rilevanza penale – questo è idealmente configurabile (es. si pensi al caso di un soggetto privato che offre utilità, fallendo nel fine, ad altro soggetto perché condizioni in maniera illecita un agente pubblico).

3. Le altre novità introdotte dalla L. n. 3 del 09/01/2019.

Come si è detto, l’art. 346bis c.p., originariamente introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è stato novellato dalla legge n. 3 del 2019. Le modifiche apportate sono state numerose, e non si limitano a quelle fin qui trattate.

3.1 Modifiche in relazione al concorso di reati.

Fra gli altri cambiamenti, meritano menzione quelli relativi al concorso del delitto de quo con altri reati. La clausola di riserva dell’art. 346bis c.p., rielaborata ed ampliata, esclude il concorso sia con gli artt. 319 e 319ter c.p. - come da precedente normativa - sia con gli artt. 318 e 322bis c.p.. Inoltre, sebbene non espressamente previsto dalla clausola di riserva, deve considerarsi non ammesso il concorso con altre fattispecie di reato, ossia:

  • con quello di cui all’art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione), giacché riconoscere il concorso reale di norme parrebbe illogico, sicché questo è da escludersi nella previsione maggiormente grave della corruzione consumata[12];
  • con quelli ex artt. 323, 353 e 326 c.p., dal momento che il reato in analisi viene assorbito in siffatti reati in quanto considerati più gravi[13];

Al contrario, invece, non pare possa escludersi per uno dei medesimi motivi, il concorso del reato in esame con quello di cui all’art. 328 c.p. (omissione di atti d’ufficio), giacché, essendo quest’ultimo meno grave, il traffico di influenze illecite non può considerarsi assorbito[14].

3.2 Modifiche relative al sistema sanzionatorio.

La novella del 2019, ha reso maggiormente gravose le pene per il reato di cui all’art. 346bis c.p., per prima cosa, aumentando l’edittale massima da tre anni di reclusione agli attuali quattro anni e sei mesi. In secundis, inserendo tra le pene accessorie le seguenti:

  1. L’incapacità temporanea di contrarre con la pubblica amministrazione;
  2. L’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  3. L’incapacità perpetua di contrarre con la P.A. nel caso di condanna ad una pena superiore a due anni;
  4. L’interdizione temporanea dai pubblici uffici e della incapacità temporanea di contrarre con la pubblica amministrazione in caso di condanna pari o inferiore ai due anni, oppure in caso di sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 323bis c.p.;

Viepiù, per il reato di cui in esame, nel caso di sospensione condizionale della pena, l’organo giudicante, derogando all’art. 166 c.p., può stabilire che siffatta sospensione non si ripercuota anche sulle pene accessorie. Proprio in ragione di quanto appena detto, è previsto per il reato in esame, nel caso in cui l’agente decida di patteggiare, che possa far dipendere la richiesta ex art 444 co. 1 c.p.p., dall’esclusione delle pene accessorie di cui all’art. 317bis c.p., ovvero dall’estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena anche a tali sanzioni accessorie. Giova evidenziare che il giudice può accettare o meno siffatte condizioni, e nel secondo caso rigettare la richiesta di patteggiamento.

Inoltre, rientra nelle potestà dell’organo giudicante, applicare le sopramenzionate sanzioni accessorie, anche a soggetti condannati ad una pena non maggiore di due anni di reclusione, derogando alla regola generale.

3.3 Modifiche relative alle questioni processuali.

La riforma del 2019, ha inserito il reato in analisi, tra quelli per i quali vi è la facoltà di utilizzare la normativa delle operazioni sotto copertura[15].

3.4. Responsabilità amministrativa degli enti.

In ultima analisi, si evidenzia che la novella del 2019, ha altresì inserito il reato ex art 346bis c.p., tra quelli per la quale è prevista la responsabilità amministrativa da reato, ai sensi del D.Lgs n. 231 del 2001[16].

4. Problemi di diritto intertemporale.

La rielaborazione contenutistica della disciplina di cui all’art. 346bis c.p., in conseguenza della riforma del 2019, nonché l’abrogazione del reato ex art. 346 c.p., ha dato vita a quaestio relative al diritto intertemporale, specie in relazione al regime giuridico delle condotte anteriori, ricollegabili al preesistente reato di millantato credito. Segnatamente, deve porsi l’interrogativo in merito a quale sia il regime giuridico dei fatti della fattispecie “potenziale” e “putativo/impossibile” del reato in esame. Nel primo caso, è doveroso scernere la condotta del mediatore da quella del committente del medesimo, giacché l’assimilazione della condotta del primo, prevista dal preesistente art. 346 c.p., definisce una successione meramente modificativa, sicché in ambito applicativo ne consegue l’utilizzo, per i fatti ante riforma, della normativa maggiormente benevola per il principio del favor rei. In relazione invece alla condotta del secondo, non sarà applicabile la disciplina del reato ex art. 346bis c.p., giacché introducendo una nuova fattispecie incriminatrice, striderebbe con il principio dell’irretroattività della legge penale sfavorevole al reo[17].

Nel secondo caso, ossia per la fattispecie “putativo/impossibile”, è opinione diffusa che sia inapplicabile la disciplina oggetto di esame, sicché si ritiene che l’abrogazione del reato di millantato credito abbia operato, di fatto, una abolitio criminis, dovendosi applicare, dunque, il principio di cui al comma 1 della norma sulle successioni di leggi penali (art. 2 c.p.), altresì garantito dall’art. 25 della Costituzione[18].

Viepiù, mancando un esplicito rapporto di specialità unilaterale tra il reato di cui all’art. 346 c.p. e quello di cui all’art. 640 c.p.[19], non vi è continuità normativa nemmeno tra i due reati testé citati[20]. Si fa presente che a tale teoria, invero maggioritaria, se ne contrappone una antitetica, che afferma la punibilità della fattispecie “putativo/impossibile”, riconducendola alla novella del 2019. Anche in tal caso, esattamente per come affermato nell’ipotesi “potenziale”, fa scissa la condotta del mediatore da quella del committente del medesimo, dovendosi applicare gli identici principi si successione di leggi penali, e di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo, affermati antecedentemente.

5. Nota sentenza Cassazione Penale - Sez. VI, n. 12095 del 19.02.2020 (dep. 14.04.2020)

In relazione a quanto trattato fin ora, per meglio comprendere l’applicazione dell’arte dal punto di vista giurisprudenziale, specie a seguito della riforma di legge n. 3 del 2019, si propone tale nota alla sentenza di cui sopra.

5.1 Il fatto.

Gli odierni indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a seguito di ordinanza (del 14.10.2019) emessa dal GIP del Tribunale di Potenza.

Avverso tale ordinanza, la difesa ha proposto ricorso ex art. 309 c.p.p. dinnanzi alla sezione Riesame del medesimo tribunale. Tale organo giudiziario, con ordinanza del 07.11.2019, ha annullato in parte i capi di accusa, escludendo segnatamente i reati di cui ai capi b) e d), mentre per il resto ha confermato la precedente decisione del GIP.

Avverso siffatto giudizio il pubblico ministero, ha proposto ricorso per Cassazione, segnatamente, contro la parte dell’ordinanza in cui il riesame ha annullato il capo di imputazione avente ad oggetto l’incolpazione provvisoria del reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346bis c.p.

5.2 Le argomentazioni sostenute dalle parti.

La pubblica accusa, con il primo motivo di ricorso, eccepisce una violazione di legge in relazione agli artt. 346bis e 319 c.p., giacché il riesame, nel giudicare il costrutto del capo di imputazione, ha ritenuto non sussistesse l’ipotesi oggetto di incolpazione, dato che non era emersa alcuna vanteria del pubblico agente, anche in considerazione del fatto che il soggetto mediatore era, di per se, capace di tenere contatti diretti con dei personaggi influenti. Il riesame ammette, al più, la possibile parvenza di un accordo di tipo corruttivo, nel cui il pubblico agente aveva il ruolo di collegamento fra gli accordanti.

L’inquirente, ricostruendo dissimilmente dal riesame, afferma in maniera perentoria l’esistenza di un effettivo condizionamento da parte dell’agente pubblico, con il fine di agevolare la pratica a beneficio del soggetto committente. Ragion per cui, insiste sulla consumazione del delitto di cui in esame, e non di quello ex art. 318 c.p., anche in considerazione della mancanza di competenze, dedotte nel patto, di cui i coimputati risultano manchevoli.

Viepiù, il ricorrente eccepisce una violazione di legge in relazione all’art. 346bis c.p., di natura strettamente ermeneutica, giacché il tribunale del riesame nell’ordinanza de qua, aveva dato importanza, al fine della configurazione del reato, all’elemento della vanteria. Siffatto aspetto, secondo il ricorrente, era invero irrilevante, dal momento che la riforma di legge n. 3 del 2019, ha stabilito che la vanteria non è elemento fondante del delitto di traffico di influenze illecite qualora sussistano determinati altri requisiti. Segnatamente, il riesame non si era soffermato sull’aspetto della fattispecie in astratto, questa inserisce il requisito della vanteria in rapporto di alternatività con lo sfruttamento effettivo delle relazioni, e nel caso di specie, si sarebbe dovuto applicare tale secondo elemento.

Con il secondo motivo di gravame, il pubblico ministero eccepisce un vizio motivazionale in relazione all’insussistenza degli elementi sintomatici della condotta delittuosa di cui all’art. 346bis c.p., ed, al contrario, della parvenza del reato di cui all’art. 318 c.p., giacché il riesame, incentrando il suo ragionamento sulla mancanza della vanteria, e sulla sussistenza del fumus della corruzione, non aveva adeguatamente motivato tale disamina, specie in relazione alla dimostrazione dell’ultima considerazione giuridica.

Per ciò che attiene alle argomentazioni della difesa, avverso siffatta l’impugnazione è stata depositata memoria difensiva da parte del legale del pubblico agente, in cui si eccepisce l’inammissibilità del ricorso del P.M., poiché eccessivamente vago, e ad ogni modo atto a confutare il giudizio di merito, sufficientemente argomentato dal riesame. La difesa, altresì, considera il ricorso volto ad inserire nuovi elementi non ravvisabili con determinatezza, dal generico capo di imputazione formulato.

5.3 Valutazioni giuridiche della Suprema Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ritiene il ricorso ammissibile, sicché la valutazione del riesame in merito alla mancanza dell’aspetto della vanteria, alla luce della novella del 2019, è da considerarsi non condivisibile in relazione al caso di specie, dal momento che sussiste il requisito alternativo prospettato dalla normativa. Viepiù, la vacuità rispetto alla dimostrazione del fumus del delitto di cui all’art. 318 c.p., non appare idoneo a contraddire il quadro accusatorio avanzato dal P.M., invero sufficientemente minuzioso.

Gli ermellini, in relazione al reato oggetto dell’odierna analisi, affermano, in primo luogo che la fattispecie ha il fine di tutelare, in maniera anticipata, il buon andamento della pubblica amministrazione da eventuali interferenze con il suo corretto agire.

Rebus sic stantibus, la riforma del 2019, ovviando all’essenzialità del requisito della millanteria, contenuto nella normativa preesistente del reato di cui all’art. 346 c.p., lo ha posto in rapporto di alternatività con lo sfruttamento effettivo delle relazioni, sicché deve darsi rilievo, alternativamente, sia alla millanteria, “quale allegazione autoreferenziale di una specifica capacità di influenza”, sia allo sfruttamento di quella capacità “in funzione della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, quale prezzo della mediazione illecita verso un soggetto qualificato o quale remunerazione dell'esercizio da parte di questo delle sue funzioni o dei suoi poteri”. Ciò posto, la vanteria non appare necessaria alla configurazione del reato de quo, in quanto siffatta mancanza può essere compensata dal nesso causale tra promessa o dazione da una parte, ed impiego del potere di condizionamento dall’altra, poiché siffatta potestà non deve essere necessariamente correlata ad una specifica illustrazione, in quanto supponibile a livello implicito.

La Suprema Corte, altresì, evidenzia i principi di concorso tra il reato de quo e quelli di cui agli artt. 318, 319, 319ter, o i reati ex art. 322bis c.p., cosi per come precedentemente espresso, in codesta trattazione.

Viepiù, gli ermellini effettuano una duplice puntualizzazione di carattere generale, rilevando, in primo luogo l’aggravamento della posizione dell’indagato, qualora si tratti di soggetto che è pubblico ufficiale. Ovviamente, nel caso di specie, la qualifica ha rilevanza solo dal punto di vista della posizione del soggetto, ma i poteri propri legati alla carica pubblica, non debbono influire nella condotta, giacché in questa seconda ipotesi, nel caso in cui dal pactum sceleris, si deduca la fondamentalità di siffatti poteri e competenze, si andrebbe a configurare la diversa fattispecie criminosa della corruzione. In tal senso, giova sottolineare il principio giurisprudenziale in base al quale si ricomprende il reato di cui all’art. 318 c.p., nell’alveo di quelli funzionali, sicché, l’atto derivato dall’accordo illecito“se non deve essere ricompreso nelle specifiche mansioni, deve comunque rientrare nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale eserciti o possa esercitare una forma di ingerenza, sia pure di fatto”[21].

Siffatto assioma deve essere letto in virtù di quello in base al quale “l'atto di ufficio deve concretare l'esercizio dei poteri funzionali, non rientrando in esso quello che debba intendersi compiuto "in occasione dell'ufficio" e che se del caso si risolva nella mera segnalazione o raccomandazione”[22].

In secundis, la Suprema Corte afferma che la relazione di sussidiarietà tra il reato oggetto di analisi e quello di cui all’art. 318 c.p., debba risolversi in favore di quest’ultimo, che di fatto diviene prevalente, ma esclusivamente nei casi in cui il delitto di corruzione sia effettivamente comprovato, e non solo prospettato.

Orbene, alla luce di tale disamina preliminare degli istituti giuridici, la Corte di Cassazione, contraddicendo quanto espresso dall’ordinanza oggetto di gravame, afferma che la valorizzazione della vanteria da parte del giudice del riesame rappresenti una valutazione erronea, giacché – per come espresso in precedenza – il delitto di cui all’art. 346bis c.p., è configurabile a prescindere dalla millanteria da parte del soggetto che riceve la promessa o la dazione, sicché è sufficiente che questi si serva del potere di condizionamento accreditatogli, ricevendo per ciò denaro o altra utilità. Tale elemento si ravvisa nella ricostruzione provvisoria dell’imputazione, nel caso di specie.

Viepiù, gli ermellini, affermando la ragione del P.M., escludono la ricostruzione del riesame in merito alla sussistenza del reato corruttivo, piuttosto che di quello di cui all’art. 346bis c.p., giacché per i principi giurisprudenziali sopra espressi, in motivazione il Tribunale affermando siffatto rapporto di corruzione, non ne ha dimostrato la concretezza, rimanendo una mera prospettazione generica. Segnatamente, il riesame ha finito per contrapporre un ipotesi di corruzione non delineata in modo specifico, e quindi non sufficientemente comprovata, poiché manchevole della ricostruzione della “connotazione funzionale del patto corruttivo e la connotazione causale della dazione, in relazione all’esercizio di competenze spettanti ad un definito pubblico ufficiale”.

5.4 Conclusioni.

Effettuata siffatta disamina, la Suprema Corte di Cassazione, afferma in conclusione due principi fondamentali. In primis, che la fattispecie ex art. 346bis c.p. è caratterizzata da una clausola di sussidiarietà espressa, in conseguenza della quale, la condotta criminosa è assorbita nei casi in cui sia configurabile un effettivo accordo corruttivo, riconducibile ai reati di cui agli artt. 318319 e 319-ter o ai reati di cui all'art. 322 -bis c.p., dovendo rimanere contemplati i principi sopra espressi in merito.

In secundis, la Suprema Corte afferma che nel reato di traffico di influenze illecito, a seguito della riforma della L. n. 3 del 2019, non assume rilievo esclusivo l’elemento della vanteria, giacché il perimetro del delitto si è esteso, ed ha assunto maggiore trasparenza rispetto alla preesistente norma di cui all’art. 346 c.p.. La novella fattispecie ha, per sua stessa ratio, funzione anticipatoria della tutela penale, al fine di contrastare con tutte le forme di interferenza programmata con l’attività della P.A., sicché la vanteria non si pone più come elemento imprescindibile, giacché il reato può considerarsi concretizzato per mezzo del legame causale tra la promessa o la dazione da una parte, e lo sfruttamento del potere di influenza dall’altra.

Per tali ragioni, gli ermellini, accogliendo il ricorso della pubblica accusa, annullano con rinvio l’ordinanza oggetto di impugnazione.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Fiandaca G. – Giarda A., Codice penale, Codice di procedura penale, Wolters Kluwer ed. XXIII, 2019;

[2] Maiello N. M., L’abrogazione del millantato credito e la riformulazione del traffico di influenze illecite: barlumi di ragionevolezza nel buio della riforma, in Archivio Penale online 2019, fasc. 1;

[3] Cass. Pen. Sez. VI, n. 11808/2013;

[4] Padovani T., Codice Penale, Giuffré editore, 2019;

[5] Padovani T., Codice Penale, cit.;

[6] Seminara S., sub art. 346 bis c.p., in commento breve al codice penale, a cura di Forti – Seminara – Zuccala, Padova 2017; Maiello V., il delitto di traffico di influenze indebite, in La legge anticorruzione. Previsione e repressione della corruzione, a cura di Mattarella – Pelisero, Torino 2013;

[7] Padovani T., Codice Penale, cit.;

[8] Padovani T., Codice Penale, cit.;

[9] Maiello N. M., L’abrogazione del millantato credito e la riformulazione del traffico di influenze illecite: barlumi di ragionevolezza nel buio della riforma, AP Online, 2019 fasc. 1;

[10] Viganò F., La riforma dei delitti di corruzione, in Il libro dell’anno del diritto, Roma, 2013;

[11] Pisa P., Il nuovo delitto di traffico di influenze, DPP 2013, 33;

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[13] Maiello N. M., L’abolizione del millantato credito… cit.;

[14] Pisa P., Il nuovo delitto di traffico di influenz, cit.;

[15] Mongillo V., La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, DPC online, 2019;

[16] Mongillo V., cit.;

[17] Padovani T., Codice Penale, Giuffré editore, 2019.

[18] Padovani T., Codice Penale, Giuffré editore, 2019.

[19] Cass. Pen. S.U., n. 24468/2009;

[20] Gambardella M., Considerazioni sull’inasprimento della pena per il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e sulla riformulazione del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.) nel disegno di legge Bonafede, CP 2018, 3586;

[21] Ex plurimis: Cass. Pen. - Sez. VI, n. 17973 del 22/1/2019; Cass. Pen. - Sez. VI, n. 23355 del 26/2/2016;

[22] Ex plurimis: Cass. Pen. - Sez. VI, n. 7731 del 12/2/2016;  Cass. Pen. - Sez. VI, n. 38762 del 8/3/2012;