Pubbl. Ven, 31 Lug 2015
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità della c.d. recidiva obbligatoria
Modifica paginaCon la sentenza n. 185 del luglio 2015, il Giudice delle leggi, investita della questione della conformità a Costituzione della c.d. recidiva obbligatoria, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di riferimento
Con riserva di approfondire le possibili ricadute, soprattutto sui procedimenti ancora pendenti, con la sentenza n. 185 del luglio 2015, il Giudice delle leggi, investita della questione della conformità a Costituzione della c.d. recidiva obbligatoria, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di riferimento, segnatamente del 1° comma dell’art. 99 del codice penale, per violazione degli artt. 3 e 27, i quanto introdurrebbe un inaccettabile automatismo sanzionatorio.
In particolare, la norma in commento prevede un aumento di pena sulla base del mero riscontro formale della precedente condanna e dell’essere il nuovo reato compreso nell’elenco dellart. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., e ciò senza che il giudice sia tenuto ad accertare in concreto se, in rapporto ai precedenti, il nuovo episodio delittuoso sia indicativo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo.
Ad avviso della Corte, questo automatico inasprimento del trattamento sanzionatorio appare del tutto privo di ragionevolezza, “perché inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice, prima di riconoscere che i precedenti penali sono indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo”.
L’aumento cui dà luogo l’art. 99, co. 5 c.p. scatta automaticamente anche in presenza di un solo precedente, lontano nel tempo ed inidoneo ad accentuare il disvalore penale ai fini della recidiva.
Per tale motivo, si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto fonte di una presunzione assoluta, che può non trova nessun riscontro nel testo letterale della norma in commento.
La Corte rileva, altresì, il contrasto dell’art.99, comma 5, anche con l’art. 27 Cost., il quale impone un principio di necessaria proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra.
Secondo il giudice delle leggi “la preclusione dell’accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l’applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata, e dunque avvertita come ingiusta dal condannato, vanificandone la finalità rieducativa prevista appunto dall’ art. 27, terzo comma, Cost.
Photo Flickr di Luigi Caterino