Pubbl. Mar, 28 Apr 2020
Coronavirus: dubbi sulla definizione dei prossimi congiunti
Modifica pagina
Ilaria Taccola
A seguito dell´approvazione del nuovo Dpcm 26 aprile 2020, è stato consentito dal 4 maggio lo spostamento dal proprio comune di residenza anche per far visita ai prossimi congiunti, ma non è ben chiara tale definizione.
Articolo aggiornato con i chiarimenti pubblicati dal Governo sul DPCM 26 aprile 2020 [7].
La definizione di congiunti sta creando notevoli problemi interpretativi visto che il recente DPCM del 26 aprile 2020, in merito alle misure per il contenimento della pandemia da covid-19 per l’inizio della fase 2, ha introdotto la possibilità di spostarsi anche al di fuori del comune di residenza o di domicilio per fare visita ai cosiddetti congiunti.
Tuttavia, non è ben chiaro come possano essere definiti questi congiunti. Infatti, il termine che viene utilizzato sia nel Codice penale che nelle leggi civili è quello di “prossimi congiunti” e non di “congiunti”. Pertanto, si presume che il termine congiunto sia equivalente a quello da sempre utilizzato di prossimo congiunto.
Infatti, ai sensi della legge penale troviamo una definizione di prossimo congiunto all’art. 307 c.p.[1], ma tale significato, come è noto, è circoscritto solamente alla materia penale e non può essere esteso arbitrariamente alla legge civile.
Come esamineremo nel prosieguo di questa breve trattazione, il termine “prossimi congiunti” viene menzionato in più disposizioni civili, ma non sempre con lo stesso significato.
Ebbene, secondo la legge civile viene in aiuto la nozione di parentela, agli artt. 74-78 c.c., che viene suddivisa tra la linea retta per la quale le persone discendono l'una dall’altra e la linea collaterale, ossia tra chi pur avendo uno stipite comune, non discende l’una dall’altra, come ad esempio i fratelli e le sorelle.
Per il calcolo dei gradi di parentela, si computano nella linea retta i gradi contando le generazioni, ma escludendo lo stipite, ad esempio tra nonno e nipote è di secondo grado, mentre tra padre e figlio è di primo grado.
Al contrario, per la linea collaterale, i gradi si computano risalendo dalle generazioni, nel senso che ad esempio tra due fratelli che discendono dallo stesso stipite sarebbero tre gradi visto che si inizia a computare dal padre, in seguito il primo fratello e poi il secondo fratello, arrivando così a tre gradi, escludendo lo stipite, si arriverebbe a due gradi.
Inoltre, come autorevole dottrina[2] ricorda bisogna distinguere tra famiglia estesa e famiglia nucleare, dove solo quest’ultima sarebbe comprensiva dei coniugi e dei figli, mentre viceversa quella estesa ricomprenderebbe anche gli affini.
Non sempre, infatti, il legislatore precisa il concetto di famiglia estesa, rimandando agli operatori del settore di volta in volta l’interpretazione del disposto normativo.
Invero, anche per la nozione di “congiunti” si ripresenta lo stesso dibattito visto che, come è stato accennato, il termine “prossimi congiunti” viene previsto unicamente per la legge penale e si ritrova solamente in alcune leggi civili.
Per esempio, in ambito di voucher per la consulenza in innovazione il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato il contenuto della disposizione che prevede che non possano essere agevolati i servizi di consulenza forniti da soci, amministratori, dipendenti dei soggetti agevolati o dai loro "prossimi congiunti".
Ebbene, in tale norma il concetto in esame è stato esplicato affermando che “si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice civile).”
Per dovere di completezza non può tralasciarsi, anche l’art. 21 l. 247/2012, in ambito di ordinamento forense, che esenta gli avvocati dalla prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell’esercizio della professione nell’ipotesi in cui svolgano comprovata attività di assistenza continuativa al coniuge o ai “prossimi congiunti” colpiti da malattia invalidante.
Inoltre, vi è anche l’art. 24, d.lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali, che cita il prossimo congiunto tra i soggetti legittimati a prestare il consenso al trattamento dei dati personali, per salvaguardare la vita o l’incolumità di un soggetto, impossibilitato a prestarlo di persona.
In aggiunta a ciò, anche nell’art. 6 d.P.R. 655/1964, in tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, ritroviamo il termine prossimo congiunto. Infatti, in tale norma si prevede che all’interno del nucleo familiare possa essere ricompreso anche il prossimo congiunto convivente.
Continuando con il breve elenco, vi è anche l’art. 19 del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza della Cassa Nazionale forense[3] che cita anch’esso i prossimi congiunti delineando una nozione che ricomprende unicamente il coniuge non legalmente separato e i figli conviventi. Inoltre, sempre tale norma precisa che al coniuge viene equiparato il convivente more uxorio.
Per maggiore precisione, a tale norma viene equiparato anche chi ha contratto un’unione civile ai sensi della L. 16/76, visto l’inciso all’art. 1, comma 20 per il quale tutte le parole che si riferiscono ai coniugi nelle leggi civili, tranne che per il Codice civile dove serve l’espresso richiamo, si applicano anche agli uniti civilmente.
Tuttavia, dall’elenco che non ha la pretesa di essere esaustivo, sembra che la nozione di prossimo congiunto a volte faccia riferimento alla nozione di parentela ex artt. 74 - 78 c.c., mentre altre sembra restringersi solo in favore del coniuge e dei figli conviventi.
Per concludere, non va tralasciata la giurisprudenza[4] che in tema di risarcimento di danno non patrimoniale ha esteso la nozione di prossimo congiunto anche a chi avesse un legame affettivo stabile pur non convivendo, nel caso in particolare alla fidanzata non convivente riconoscendole il danno morale iure proprio per la perdita del proprio compagno a seguito di sinistro stradale.
Da come si apprende da fonti giornalistiche[5], la nozione di congiunto, ai fini del DPCM 26 aprile 2020, dovrebbe includere anche chi ha un legame affettivo stabile, ma si devono ancora attendere le ulteriori precisazioni. Sembra, infatti che si voglia estendere la possibilità di visita anche a chi ha un affetto stabile, ricomprendendo in altri termini i fidanzati non conviventi.
Pertanto, allo stato attuale non è ben chiara la nozione di congiunto utilizzata nel DPCM 26 aprile 2020. Come ha evidenziato anche un’autorevole dottrina[6] il termine congiunto potrebbe essere usato come sinonimo di parenti, ma non di affini. Infatti, tale termine, sempre secondo il citato parere, “esclude certamente gli amici attraverso un pregiudizio familistico e privilegia in modo incostituzionale, perché discriminatorio, chi è legato da un rapporto affettivo diverso dalla classica famiglia.”
È necessario, quindi, un intervento chiarificatore da parte del Governo, visto la situazione di incertezza attuale.
Aggiornamento del 2 maggio 2020
Nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri sono state pubblicate le risposte alle FAQ sulle misure del Governo. Per quanto riguarda i congiunti viene precisato che “l’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).”
Riassumendo, quindi, sono permessi gli spostamenti per fare visita ai congiunti, intendendosi per questi i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
[1] Art. 307 c.p. “s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.”
[2] Gazzoni, Manuale di diritto privato Edizioni scientifiche italiane 2017
[4] Cass. pen., sez. IV, sentenza 10 novembre 2014 n. 46351 “In tale prospettiva, di ritenuta risarcibilità dei pregiudizi di natura non patrimoniale conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona, si è chiarito che il riferimento ai “prossimi congiunti” della vittima primaria, quali soggetti danneggiati “iure proprio” a cagione del carattere plurioffensivo dell’illecito, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (se ed in quanto queste siano allegate e dimostrate quale danno-conseguenza), a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali.
[5] open.online