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Pubbl. Ven, 26 Giu 2015

Il Governo approva il decreto legge in materia fallimentare

Maria Pina Di Blasio


Nella seduta del 23/06/2015, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.


La ratio di tutte le misure adottate, sembra essere una sola e muove da una constatazione di empirica: un’azienda con serie difficoltà economiche rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari), specie se, come spesso accade, nonostante le sofferenze finanziarie, continua a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare.

La ratio di tutte le misure adottate, sembra essere una sola e muove da una constatazione di empirica: un’azienda con serie difficoltà economiche rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari), specie se, come spesso accade, nonostante le sofferenze finanziarie, continua a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare.

Per evitare queste situazioni, si è ritenuto che, affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale, consente quantomeno di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o, ove possibile, di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione.

Del provvedimento, si evidenzia, in modo particolare, il titolo I del decreto legge, dedicato specificamente agli interventi in materia di procedure concorsuali, composto da 10 articoli.

Con riserva di approfondire il tema, analizzando le ricadute che lo stesso potrà sortire nell’ambito dell’economia una volta a regime e valutarne poi la sua reale efficacia, si segnalano quelle che sono le sue principali novità.

1. Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale

Il Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi.

2. Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti

Offerte per l’acquisto dei beni possono essere presentate – oltre che dal debitore – anche da terzi, purché migliorative e comparabili. In questo modo si evita la svalutazione abusiva del patrimonio. 

3. Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti

Il concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore.

4. Requisiti per la nomina a curatore

La figura del curatore fallimentare viene distinta da quella del commissario giudiziale – le due vengono rese incompatibili – e deve essere in grado di completare i propri adempimenti entro i termini, pena la revoca. In questo modo si garantisce la terzietà del commissario e si riducono i tempi delle procedure di fallimento.

5. Ristrutturazione dei debiti

L’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce.

6.  Operazioni di vendita

Le operazioni di vendita vendono rese più rapide e tali da migliorare il valore realizzato, grazie alla gestione prioritaria per via extra giudiziale, alle modalità di determinazione del prezzo di vendita, ai criteri di aggiudicazione e ai costi per la pubblicità.

7. Deducibilità delle perdite

Il regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione viene modificato introducendo, al posto della deducibilità annuale in misura di un quinto per ciascun anno, la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. In questo modo si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.

Si segnalano, inoltre, che ulteriori disposizioni contenuti nel decreto, riguardano il  Titolo II - Interventi in materia di procedure esecutive e Titolo III – Altre disposizioni, Capo I - Disposizioni per l’efficienza dell’organizzazione giudiziaria e per il completamento del processo di digitalizzazione della giustizia Capo II - Disposizioni in tema di processo civile telematico.