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Pubbl. Ven, 8 Mag 2020

Legittime le intercettazioni con microspia posta sull´auto anche se il veicolo si sposta all´estero

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Giovanni Longo



La Suprema Corte con la sentenza n. 35212 del 24 luglio 2018 chiarisce che gli artt. 266-269 c.p.p. devono essere interpretati nel senso che è pienamente legittima l´intercettazione ambientale di conversazioni che, pur svolgendosi in parte all´estero, derivi da operazioni di registrazione e attività di verbalizzazione svolte in territorio italiano, a seguito di apposizione in Italia di microspie o di altri apparecchi per la captazione di conversazioni in autovetture, non essendo necessario il ricorso alla rogatoria internazionale né potendo le stesse subire limitazioni per il trasferimento del veicolo in paesi stranieri.


Sommario: 1. Cenni introduttivi sul regime delle intercettazioni 2. La quaestio facti 3. Nei meandri del casus decisus 

 

1. Cenni introduttivi sul regime delle intercettazioni

L'intercettazione identifica un mezzo di ricerca della prova consistente nell’apprensione occulta e contestuale del contenuto di una conversazione o comunicazione tra soggetti (anche nella forma di flusso comunicativo informatico o telematico) ad opera di terzi estranei. Tale attività è realizzata mediante intromissioni clandestine nella sfera privata degli interlocutori in deroga alle cautele ordinariamente poste a protezione del carattere riservato del dialogo ex art. 15 Cost.[1] 

Come è noto, l'ordinamento giuridico italiano distingue due tipologie di intercettazioni: le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche ex artt. 266, comma 1 e 266-bis c.p.p. e le c.d. intercettazioni ambientali di cui all'art. 266, comma 2, c.p.p.

Le intercettazioni di cui agli artt. 266, comma 1 e 266-bis c.p.p. consentono di captare e carpire le comunicazioni e le conversazioni che avvengono per telefono, fisso o mobile, e i flussi di comunicazioni e di dati prodotti per via telematica e informatica.

Per quanto concerne le intercettazioni ambientali di cui all'art. 266, comma 2, c.p.p. il legislatore distingue quelle inerenti alle comunicazioni fra presenti tout court da quelle aventi ad oggetto conversazioni fra presenti che si svolgono nei luoghi di privata dimora di cui all’art. 614 c.p.

In quest’ultimo caso, alla qualificata garanzia della doppia riserva di legge e di giurisdizione (comune a tutte le tipologie di intercettazioni), unita ai presupposti dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità alla prosecuzione delle indagini (art. 267 c.p.p.), si affianca un limite ulteriore e più stringente: la captazione domiciliare è consentita solo se sussista il fondato motivo di ritenere che nel luogo di privata dimora (domicilio o luogo ad esso assimilabile) si stia svolgendo l’attività criminosa.

Risulta dunque evidente che l’introduzione (necessariamente clandestina) nei luoghi di privata dimora per l’installazione degli strumenti di ascolto e registrazione comporti un'importante limitazione alla libertà di manifestazione, di segretezza e di domicilio. Tale limitazione, tuttavia, si giustifica nelle superiori esigenze di giustizia, sempre che vengano pedissequamente rispettati tutti i presupposti e le garanzie previsti dagli artt. 266 e ss. c.p.p.

2. La quaestio facti  

Il giudizio trae origine da un ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Palermo aveva rigettato la richiesta di riesame di un indagato nei cui confronti era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere per aver detenuto una pistola calibro 357 magnum con matricola abrasa, per aver ricettato la stessa arma e per la detenzione di un'altra pistola calibro 7,65.

Nel ricorso l'indagato denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l'errata applicazione degli artt. 266 e 727 c.p.p. In particolare, il ricorrente eccepiva la nullità del decreto con cui erano state disposte le intercettazioni di conversazioni avvenute all'estero (rectius, in territorio tedesco), deducendo che l'intercettazione ambientale si svolge tramite mezzi di comunicazione che consentono alla microspia di captare a distanza le conversazioni e che l'apparecchiatura di captazione sostituisce fisicamente l'ufficiale di polizia giudiziaria e consente il compimento di atti diretti alla ricerca della prova in regime di extraterritorialità.

Ciò detto, la difesa osservava che gli atti della polizia giudiziaria diretti alla ricerca della prova al di fuori del territorio nazionale, devono, a fortiori, considerarsi viziati da assoluta illegittimità.

Nel disattendere integralmente la tesi difensiva secondo cui il decreto autorizzativo delle intercettazioni sarebbe stato nullo, la Suprema Corte ha invece affermato che gli articoli 266-269, c.p.p. devono essere interpretati nel senso che è pienamente legittima l'intercettazione ambientale delle conversazioni che, pur svolgendosi in parte all'estero, derivi da operazioni di registrazione e attività di verbalizzazione svolte in territorio italiano, a seguito di apposizione in Italia di microspie o altri apparecchi per la captazione di conversazioni in autovetture, non essendo necessario il ricorso alla rogatoria internazionale né potendo le stesse subire limitazioni per il trasferimento del veicolo in paesi stranieri.

3. Nei meandri del casus decisus

Il decisum cui la Suprema Corte è pervenuta nel caso di specie inerisce alla legittimità delle intercettazioni ambientali effettuate all’interno di un'autovettura monitorata quando la stessa si trovava in territorio straniero, senza che fosse richiesta ed ottenuta assistenza giudiziaria a norma dell’art. 727 e ss. c.p.p. 

Giova premettere che la materia che ci occupa è regolata dal principio in forza del quale il ricorso alla rogatoria internazionale è imposto solo per l’attività captativa di conversazioni intercorrenti “estero su estero” ovvero non transitanti attraverso nodi telefonici italiani. Viceversa, l’attività captativa di comunicazioni che, pur avendo ad oggetto un’utenza straniera o pur essendo compiute all’estero, sia svolta mediante la tecnica del c.d. “istradamento”, non rende necessario il ricorso alla rogatoria atteso che l’attività di captazione e registrazione si svolge interamente sul territorio nazionale.

La questione si colloca, dunque, all’inter­no di una materia, quella dell’attività di intercettazione eseguita, o eseguibile, mediante la tecnica del c.d. “istradamento”, la cui disciplina è stata più volte sottoposta all'attenzione della giurisprudenza.

Sul piano meramente tecnico l'istradamento comporta la destinazione ad uno specifico "nodo" telefonico delle telefonate estere provenienti da una determinata zona, senza che venga promossa un'apposita rogatoria internazionale, posto che l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato.

In altre parole, le chiamate, pur avendo ad oggetto un’utenza straniera o pur essendo compiute dall’estero tramite utenze mobili nazionali, vengono “canalizzate” sul territorio italiano e fatte transitare dalle centrali telefoniche ivi collocate. Ne deriva che, in tal modo, tutta l’attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, pur riguardando chiamate provenienti dall’estero (da utenze estere o nazionali), viene compiuta completamente sul territorio italiano.

Ciò detto, merita attenzione l'iter argomentativo che ha condotto la Cassazione a ritenere infondato e, conseguentemente, rigettare il ricorso esperito dall'imputato.

In primo luogo, è stato chiarito che l'attività di captazione delle conversazioni può svolgersi, sia per istradamento su rete e ponti di un gestore italiano sia mediante la rete internet, indipendentemente dall'attivazione di un'apposita procedura di rogatoria internazionale, a patto che le relative attività di registrazione e di redazione dei verbali si svolgano negli impianti installati nella Procura della Repubblica e le registrazioni così realizzate con contenuto audio o informatico vengano conservate presso il Pubblico ministero.

Difatti, ritenere che l'attività di captazione delle chiamate in partenza dal terriotrio nazionale e dirette all'estero debba necessariamente svolgersi previo ottenimento in tempo utile di apposite rogatorie internazionali ex art. 727 e ss. c.p.p., significherebbe porre gli organi inquirenti nell'estrema difficoltà (o impossibilità) di compiere siffatti atti di indagine e di acquisizione probatoria.

A ben vedere, la giurisprudenza consolidata ha chiarito che il ricorso alla procedura dell'istradamento non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano[2].

Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, la Corte ritiene ininfluente, nel caso che ci occupa, il previo ottenimento della rogatoria internazionale, in quanto l'installazione della microspia e la captazione delle conversazioni mediante le centrali di ricezione sono state compiute in Italia.

A nulla rileva che le conversazioni siano state eseguite in parte in territorio estero, non potendosi, nel caso di intercettazione ambientale su mezzo mobile, conoscere ogni singolo spostamento del soggetto intercettato. 

In sostanza, è essenziale, ai fini della legittimità dell'intercettazione ambientale in un'autovettura che dall'Italia si sposti in territorio estero o viceversa, che l'attività di apposizione della microspia o altra apparecchiatura per la captazione delle conversazioni avvenga in territorio italiano, che l'ascolto sia regolarmente autorizzato dall'Autorità giudiziaria italiana, che la registrazione si svolga e venga verbalizzata in Italia mediante la formazione di supporti che vengono conservati presso la Procura della Repubblica.

La Suprema Corte, infine, si sofferma sulla censura di natura tecnica avanzata dalla difesa avente ad oggetto la (asserita) differenza tra intercettazione ambientale e intercettazione telefonica. 

Nessuna distinzione sussiste tra le procedure di trasmissione delle conversazioni telefoniche e quelle ambientali e, di conseguenza, anche la captazione ambientale può essere effettuata tramite la tecnica dell’istradamento.

L'intercettazione ambientale si risolve, quindi, non in una ricerca autonoma della prova in territorio estero ad opera della polizia giudiziaria, bensì in una semplice attività materiale di ascolto e di verbalizzazione di quanto captato.

La legittimità delle intercettazioni di conversazioni inter praesentes captate, seppur in parte, all’estero poggia, tuttavia, su due condizioni. La prima impone che l’intercettazione venga effettuata in Italia (rectius, che la microspia venga collocata sulla vettura in territorio italiano); la seconda che l’autovettura monitorata sia da questi prevalentemente utilizzata in territorio nazionale.

Per le ragioni fin qui esposte i decreti autorizzativi delle intercettazioni di conversazioni che si sono svolte nell'automobile in uso al ricorrente sono stati ritenuti pienamente legittimi, indipendentemente dal fatto che alcune di queste intercettazioni siano avvenute in territorio estero ovvero dalla prevalenza o meno del numero di conversazioni avvenute all'estero o in Italia.

 


Note e riferimenti bibliografici

[1]. In tema di intercettazioni si veda Cass. pen., Sez. VI, 21 giugno 2010, n. 23742.

[2]. Cfr Cass. pen., Sez. I, 31 marzo 2009, n. 13972; Cass. pen., Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 32924. Più recente Cass. pen., Sez. I, 15 ottobre 2019, n. 4989.