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Pubbl. Mer, 17 Giu 2015

Falso in bilancio: al via la nuova disciplina di riforma - Legge 27 maggio 2015, n. 69

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Maria Pina Di Blasio


Dal giorno 14 giugno entra in vigore la nuova disciplina del falso in bilancio e le misure di contrasto alla corruzione.


1) Premessa

Dal giorno 14 giugno entra in vigore la nuova disciplina del falso in bilancio e le misure di contrasto alla corruzione. Scompaiono le soglie per la rilevanza penale, sanzioni più pesanti per le condotte corruttive, aumentano i termini di prescrizione e misure ridotte per fatti di lieve entità.

Con riserva di ulteriori approfondimenti in merito al suo ambito applicativo e delle sue concrete ripercussioni, di seguito, in sintesi, si ritiene utile riportarne i contenuti principali.

Essendo misure di diritto penale che peggiorano sensibilmente il trattamento sanzionatorio degli imputati, le stesse non si applicheranno ai procedimenti ancora pendenti, ma solo quelli pro futuro.          

2) Le sanzioni

Il provvedimento prevede un generale aumento delle pene sia per il falso in bilancio, che arriva a 8 anni con riferimento alle società quotate in borsa, sia per i principali reati contro la pubblica amministrazione. Aumentano anche le sanzioni di tipo pecuniario poste a carico delle imprese per i falsi in bilancio commessi nel loro interesse o vantaggio.

Specularmente, a carico della P.A., sono previsti obblighi, piuttosto stringenti, per la restituzione dei proventi illeciti sia in caso di condanna sia nell’ipotesi di patteggiamento.

3) Gli sconti di pena

Per il nuovo reato di falso in bilancio è previsto una riduzione di pena nell’ipotesi in cui il reato sia commesso in una società non quotata in borsa e i fatti costituenti fattispecie di reato siano di lieve entità (riferita all’effettivo danno e alle dimensioni della società). La stessa riduzione si ha se il reato coinvolge una società che, sotto il profilo dimensionale, si trovi al di sotto  dei limiti di fallibilità.

4) La prescrizione

Cresce anche la prescrizione, i cui termini seguono, essendo rimasta inalterata la regola base della ex Cirielli, il massimo di pena prevista.

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, la riforma generale della prescrizione in discussione al Senato dovrebbe però prevedere, dopo che alla Camera è stato introdotto un aumento ancora più sensibile,un nuovo aggiustamento al ribasso.

5) La struttura

Con riferimento alla formulazione letterale e strutturale della figura criminosa del falso in bilancio, scompare qualsiasi riferimento all’ipotesi di danno, mentre rimane inalterata la previsione della procedibilità d’ufficio, lasciando la previsione della querela di parte solo in caso di reato commesso in società al di sotto dei limiti delle legge fallimentare.

Nei reati contro la Pubblica amministrazione, la novella oggettivamente più rilevante riguarda la figura di reato della concussione, il cui soggetto attivo può essere, oltre che  il pubblico ufficiale, anche l’incaricato l’incaricato di pubblico servizio.