Sommario: 1. Introduzione; 2. Lo ius novissimum: il diritto tridentino fino alla prima codificazione; 3. Lo ius codificatum; 3.1. Il Codice Pio-Benedettino (1917); 3.2. Il Codice di diritto canonico del 1983 e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (1990); 4. Conclusioni.
1. Introduzione
La periodizzazione classica della storia delle fonti del diritto canonico, dalle origini della Chiesa ad oggi, prevede quattro fasi della stessa:
- Ius antiquum: epoca d’oro, dalle origini della Chiesa fino al "Decretum Gratiani" (1140);
- Ius novum: dall’epoca di Graziano al Concilio di Trento (1545-1563);
- Ius novissimum: dal Concilio di Trento alla Rivoluzione francese (1789), con l'elaborazione di norme in risposta a Lutero sulla scia del Concilio di Trento e prodotte dai Pontefici e dagli organismi della Curia Romana;
- Ius codificatum: dal Codice di diritto canonico pio-benedettino del 1917, al nuovo Codice di diritto canonico promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983, fino al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, promulgato nel 1990.
Le prime due fasi, dalle origini fino alla promulgazione del Corpus Iuris Canonici, sono state oggetto dell’analisi di un precedente articolo[1]. Nel presente, invece, ci si sofferma sulle due ulteriori fasi, quella del cosidetto ius novissimum, in cui nonostante la centralità dello ius decretalium, inizia a fiorire la normativa della Curia Romana e dei Tribunali e poi quella dello ius codificatum, quando anche il diritto canonico, sulla scia degli ordinamenti civili, ha visto realizzarsi le codificazioni, prima nel 1917, poi nel 1983 per la Chiesa latina e nel 1990 per le Chiese orientali.
2. Lo ius novissimum: il diritto tridentino fino alla prima codificazione
Un evento di fondamentale importanza per la vita della Chiesa nel XVI secolo, a seguito della Riforma protestante, fu il Concilio di Trento (1545-1563). Con il movimento di riforma sorto in ambito cattolico a seguito di tale assise conciliare, andò via via affermandosi un nuovo modo di “fare” il diritto canonico. La formazione e la promulgazione del Corpus Iuris Canonici avvenuta ad opera di Gregorio XIII nel 1580, permise a tutta la Chiesa di avere accesso ad una fonte giuridica certa e determinata per la risoluzione di problemi sempre nuovi. La produzione giuridica, come è ovvio, non si fermò li, ma ebbe un nuovo slancio proprio a partire dal rafforzamento del potere papale successivo al Concilio tridentino.
In questa fase le fonti principali del diritto canonico, che andarono a collocarsi accanto al diritto delle decretali, furono proprio i documenti papali e le determinazioni emanate dai nuovi organismi della Curia Romana, come Congregazioni e Tribunali apostolici. Oltre a questo elemento interno di trasformazione della vita ecclesiale, non si può non fare riferimento ad un altro aspetto estrinseco, che comunque ebbe un ruolo fondamentale nel modo di elaborare il diritto canonico: l’invenzione della stampa. Mentre nel Medioevo ogni documento normativo, specialmente i canoni dei Concili e dei Sinodi doveva essere fedelmente riprodotto in esemplari manoscritti, con l’invenzione di questo nuovo potentissimo mezzo di riproduzione meccanica dei testi, il materiale normativo trovò una maggiore e più rapida diffusione, grazie all’immediata produzione di numerosi esemplari.
Tra i documenti papali sorti per lo più in quell’epoca, ossia a partire dal XVI secolo, dobbiamo richiamare necessariamente le Bullae papali e i Brevi papali, che nel corso dei secoli furono raccolte in cataloghi e rassegne, che ebbero grande successo, come il Magnum Bullarium Romanum[2].
Con il termine Bulla si indicano diversi tipi di documento, sia per forma che per contenuto, tenendo conto dell’elemento comune dato dal sigillo di piombo, rispetto ad altri muniti di sigillo di cera (brevi) o completamente sprovvisti di esso (suppliche, chirografi, motu proprio). Tutte le Bullae iniziano con il nome del Papa seguito dal titolo Episcopus, servus servorum Dei e si compongono essenzialmente di tre parti:
- il protocollum, con l’intitulatio, ossia il nome e la dignità dell’autore del documento (ad esempio il Papa);
- il contextus, aperto dall’arenga, o exordium, ossia l’enunciazione di un principio giuridico e teologico, che in età moderna avrà maggiore attinenza con il contenuto principale del documento, da cui si prendono le parole che danno il nome all’intera bulla. A queste parole introduttive segue la narratio, che riporta fatti, circostanze e particolari che hanno mosso l’autorità ad emanare la decisione e la dispositio, che indica i provvedimenti specifici adottati mediante il documento, che possono anche essere sanzioni;
- l’eschatocollum, dove si trovano le clausole protocollari, ossia la data con la dicitura di annus incarnationis. Fino alla fine del X secolo sono scritte su papiro, poi sempre su pergamena[3].
Dal punto di vista giuridico, esse possono assumere diverso valore a seconda del contenuto: le più importanti sono quelle che contengono privilegi, con concessioni o riconoscimenti di carattere perpetuo, indizioni di Giubilei, provvisioni canoniche, o anche condanne dottrinali[4].
Questi documenti papali non devono essere considerati come fonti esclusive del diritto canonico, ma piuttosto come aggiunte al Corpus Iuris Canonici. Essi, dunque, rispondendo a situazioni storiche contingenti molto differenti tra loro[5].
Successivamente al Concilio di Trento, si ebbe un rafforzamento degli uffici della Curia Romana, che cooperavano con il Romano Pontefice nel governo della Chiesa universale, diventando essi stessi fonti del diritto. Per avere il quadro completo delle fonti del diritto canonico nell’epoca post tridentina, è dunque importante anche far riferimento alle collezioni di norme emanate da Congregazioni, Tribunali ed Uffìci della Curia Romana. Anch’esse rivestono diversa forma giuridica a seconda dei contenuti, dei destinatari e della vincolatività. Per le diverse Congregazioni, si possono trovare Decreta, Decisiones et Responsa. Per quanto riguarda i Tribunali, vanno principalmente considerate le collezioni della Sacra Romana Rota e della Signatura Apostolica, con la pubblicazione delle loro Decisiones, nella forma di Sentenze e Decreti, con vincolatività per le singole parti, ma anche di grnade utilità per lo studio della storia e degli istituti giuridico-canonici[6].
3. Ius Codificatum
3.1 Il Codice Pio-Benedettino (1917)
Tra le varie tematiche affrontate nel Concilio Vaticano I (1869-1870) emerse anche la necessità di una nuova sistemazione del diritto canonico[7]. Da più parti si sottolineò il problema di una grande incertezza del diritto e una difficoltà nel suo utilizzo pratico, a causa della molteplice stratificazione delle fonti. La base era ancora il Corpus Iuris Canonici, al quale però, nel corso dei secoli, si era aggiunto altro materiale, quali i documenti giuridici promulgati dai Pontefici, dagli organismi della Curia Romana e dai Tribunali apostolici. Prima ancora dell’assise conciliare, inoltre, già Pio IX, nel 1853, costituendo la “Sezione orientale della Sacra Congregazione de Propaganda fide”, aveva stabilito di raccogliere e riordinare il diritto delle Chiese orientali, per averne una maggiore uniformità e controllo pontificio.
Spesso gli operatori del diritto, specialmente nelle Curie diocesane, avevano grandi difficoltà nell’applicazione concreta delle norme, per la ferraginosità nell’utilizzo delle fonti. Alcuni proponevano, a tal riguardo, una revisione del Corpus Iuris Canonici, altri, invece, sulla scia delle grandi codificazioni europee del XIX secolo[8], proponevano la redazione di un Codice, completo, chiaro e sistematico. Nel settembre 1870, con la sospensione del Concilio Vaticano I, la spinosa problematica della debellatio dello Stato Pontificio, con la conseguente apertura della “questione romana”, sotto i pontificati di Pio IX e Leone XIII, portò ad un rinvio delle riflessioni sull’eventuale codificazione. Nonostante ciò, gli studiosi sembrarono accogliere con entusiasmo queste proposte, specialmente quella relativa alla codificazione, realizzando anche dei tentativi privati[9], finalizzati a dimostrare la fattibilità di una codificazione sullo stile di quella degli Stati europei.
Accanto alla tendenza di “imitazione” del sistema codificatorio europeo, non si può sottovalutare l’influsso ideologico esercitato dai principi del cosiddetto “diritto pubblico ecclesiastico”[10], accanto all’orientamento ultramontano[11], tipico dell’epoca del Concilio Vaticano I. All’interno del Codex del 1917, è possibile individuare veri e propri principi di diritto pubblico ecclesiastico, con una solida struttura dogmatica. Come afferma Nacci:
«Si tratta di vedere, allora, quei canoni all’interno dei quali è possibile scorgere una struttura che richiama il principio cardine sul quale la scienza giuspubblicistica ha costruito le sue elaborazioni dottrinali: la Chiesa è una società giuridica perfetta e di conseguenza ha un ordinamento giuridico proprio, autonomo e indipendente da qualunque altra potestà»[12].
Accanto alla tendenza di redigere un nuovo Codice, provata dai tentativi privati a cui si è fatto cenno, non mancò quella di coloro che resistevano ad essa, non ritenendola utile, né opportuna[13]. La linea prevalente, tuttavia, sposata anche dalla Curia Romana, fu quella codificatoria, sostenuta specialmente dal Cardinale Casimiro Gènnari[14], propenso ad un progetto assimilabile alle codificazioni europee e non ad una semplice rivisitazione del Corpus Iuris Canonici, come volevano i sostenitori di tale linea, specialmente ad opera del Card. Rampolla.
Pio X affidando al porporato di origini marateote, Cardinale Génnari, la redazione del motu proprio Arduum Sane Munus[15], promulgato il 19 marzo 1904, propendeva per la prima linea, dando impulso all’opera di codificazione[16].
Il compito di lavorare al riordino delle fonti canoniche viene affidato ai cardinali, ai consultori e all’episcopato. Il Cardinale Gasparri[17], nominato segretario dell’apposita commissione di redazione del Codex, fu l’altro protagonista indiscusso della codificazione, invitò l’episcopato latino ad inviare i propri vota e interpellò le Università cattoliche per prendere parte al lavoro. I vari consultori coinvolti redassero i canoni delle parti assegnate, discutendo più volte gli schemi relativi ai canoni, in un lavoro che durò ben otto anni, sempre sotto la regia del Cardinale Gasparri, che intanto, divenne membro ordinario e poi ponente della Commissione cardinalizia. Da non sottovalutare, inoltre, il grande processo di riforma della Curia che Pio X realizzò negli anni della codificazione[18]. Nel 1912, furono consultati nuovamente i Vescovi di rito latino, insieme agli abati nullius e ai superiori generali degli ordini religiosi. Le osservazioni fatte pervenire a Roma furono riviste dal Gasparri, che sottopose i nuovi schemi ad una seconda approvazione della Commissione cardinalizia. I lavori erano finiti già nel 1914 e la promulgazione venne programmata per il 1° gennaio 1915. Per vari motivi, tra i quali la Prima Guerra Mondiale, la promulgazione avvenne solo il 27 maggio 1917, sotto il pontificato di Benedetto XV[19], con la costituzione apostolica Provvidentissima Mater Ecclesia, entrando in vigore il 19 maggio 1918, giorno di Pentecoste.
Il Codex Iuris Canonici[20] del 1917 si compone di 5 libri (Normae generales, De personis, De rebus, De processibus, De delictis et poenis), diviso in parti, sezioni e titoli, per un totale di 2414 canoni. Nella Costituzione apostolica di promulgazione, Benedetto XV dichiara le caratteristiche del Codice, come autentico, ossia promulgato per autorità pontificia, universale, ossia applicabile per tutti i soggetti della Chiesa latina, esclusivo, mediante il quale si abrogavano tutte le disposizioni contrarie, fatta eccezione per la disciplina orientale (can. 1), le norme liturgiche (can. 2), le convenzioni internazionali tra Sede Apostolica e Nazioni (can. 3), nonché il diritto precedente alla codificazione (can. 6). Su questo ultimo punto, in particolare, sembra opportuno richiamare quanto affermato da Nacci:
«A differenza degli altri modelli civili, porterà in sé forti “aperture” nei confronti del passato, di tutto ciò che rappresenta il periodo precedente al codice. Ed è proprio sulla base di questo dato di fatto che non può non affermarsi che il Codice rappresenta un valido esempio, “unico” nel suo genere, di cultura giuridica. In che modo? Riconoscendo nel can. 6, ad esempio, l’importanza della tradizione giuridica precedente, il cosiddetto ius vetus, dimostrando il legislatore canonico una maggiore sensibilità rispetto a quello statuale che invece ha rinnegato il patrimonio giuridico precodiciale»[21].
Infine, è necessario fare un accenno alla pubblicazione della collezione di fonti, prevista nel corso del dibattito preliminare, che vide la luce fra il 1923 e il 1939, nelle cosiddette Codicis Iuris Canonici Fontes[22], ad opera del Gasparri e del canonista ungherese György Serédi[23], con richiamo a gran parte dei documenti citati in nota nel Codice.
3.2. Il Codice di diritto canonico del 1983 e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (1990)
La storia della più recente codificazione del diritto canonico[24] è indissolubilmente legata alla figura di Giovanni XXIII[25], che in un celebre discorso del 25 gennaio 1959[26], annunciò la sua intenzione di riformare il vecchio Codice pio-benedettino e di indire il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965). Sebbene già dal 1963 si fosse insediata una commissione per la revisione del CIC-17, i lavori veri e propri poterono iniziare soltanto dopo la conclusione del Concilio, per poter armonizzare la riforma con i principi emersi dai documenti conciliari. Fu proprio il papa Paolo VI[27], il 2 novembre 1965, ad inaugurare i lavori, dando alcune linee programmatiche, sottolineando anzitutto l’intenzione di avere una nuova codificazione, non solo pensata come riorganizzazione del materiale precedente, come era stato per il CIC-17, ma come una vera e propria elaborazione di nuove leggi. Queste, fondate come sempre sul diritto divino, dovevano tenere presenti in modo particolare i documenti del Concilio Vaticano II[28]. Un’altra tappa importante per l’elaborazione della nuova legislazione canonica, fu il Sinodo dei Vescovi del 1967, che approvò un documento nel quale si presentarono dieci principi di revisione del codice di diritto canonico[29].
Il processo di codificazione fu profondamente collegiale e fu affidato in primis alla Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, composta da Cardinali nominati dal Papa, ai quali nell’ultima fase furono affiancati Vescovi di tutto il mondo. Dal 1967 al 1982 la commissione fu presieduta dal Cardinale Pericle Felici[30], poi, alla sua morte, dal Cardinale Rosalio Castillo Lara[31]. Accanto ai membri della Commissione, operarono moltissimi consultores, che contribuirono alla preparazione degli schemi. Ogni singolo schema, poi, fu sottoposto alla consultazione dell’Episcopato mondiale, alle Università e Facoltà Pontificie, ai Dicasteri della Curia Romana e alle Unioni di Moderatori supremi di Congregazioni religiose. Ogni singola fase dei lavori venne documentata sulla rivista Communicationes, che risulta un importante fonte di rilettura dei lavori preparatori.
Secondo il progetto iniziale, dovevano elaborarsi due differenti Codici, l’uno per la Chiesa latina e un altro per le Chiese orientali, con una base comune, la cosiddetta Lex Ecclesiae Fundamentalis, contenente le norme di natura “costituzionale”, universali e comuni a tutte le Chiese. Tuttavia, a causa delle grosse obiezioni e del poco consenso che il progetto di questa legge di base ottenne, nonostante il lungo lavorio che vi tenne la commissione preparatoria impegnata dal 1965 al 1980, essa fu accantonata per volontà diretta di Giovanni Paolo II[32]. Gran parte del materiale che la costituiva, però, è comunque confluito nei Codici[33].
Il testo definitivo del Codice, approvato all’unanimità dalla Commissione, venne rivisto personalmente da Giovanni Paolo II con l’ausilio di alcuni esperti, per essere promulgato ufficialmente il 25 gennaio 1983, con la Costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges[34], entrando in vigore il 27 novembre successivo.
Il CIC-83 consta di sette libri (De normis generalibus, De populo Dei, De Ecclesiae munere docendi, De Ecclesiae munere sanctificandi, De bonis Ecclesiae temporalibus, De sanctionibus, De processibus) per un totale di 1752 canoni, con una struttura diversa rispetto al precedente Codex, non più basata sulla tripartizione romanistica classica, ma conforme invece all’immagine della Chiesa come popolo di Dio, offerta dal Concilio Vaticano II, con l’articolazione della vita ecclesiale in funzione delle dimensioni sacerdotale, profetica e regale di Cristo.
Per quanto concerne la codificazione del diritto orientale[35], invece, una tappa significativa fu senz’altro la creazione di una commissione di studio da parte del papa Pio XI[36], che nel 1925 divenne una vera e propria Commissione per la redazione del Codice di diritto canonico orientale. I lavori della Commissione, durati per decenni, portarono a risultati parziali con la promulgazione di singole parti, con diversi motu proprio[37]. Fu soltanto il Concilio Vaticano II, con il decreto Orientalium Ecclesiarum del 21 novembre 1964, ad offrire le linee guida per una riforma unitaria anche del diritto orientale, capace di superare la diversità dei singoli riti e garantendo anche quell’unità di base, necessaria per una codificazione. Nel 1972, Paolo VI costituì una nuova Commissione per la revisione del Codice di diritto orientale, che come per la codificazione latina, si appoggiò a precisi principi di riforma stabiliti nel 1974[38]. Dopo alcuni decenni di lavoro, Giovanni Paolo II, il 18 ottobre 1990, con la Costituzione apostolica Sacri Canones[39], promulgò il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium), composto da 30 titoli, anziché di libri, come le antiche collezioni bizantine, con un totale di 1546 canoni, entrato in vigore il 1 ottobre 1991.
Anche per il CIC-83, come per il CIC-17, negli anni successivi alla promulgazione, fu pubblicata dalla Pontificia Commissio “Codicis iuris canonici” Authentice Interpretando, una rassegna di fonti per ogni singolo canone[40].
I codici del 1983 e del 1990, pur confermando la scelta della codificazione, come afferma Fantappié,
«dispongono però di presupposti giuridici e di una fisionomia concreta tali da prenderne anche le distanze. Se il codice del 1917 doveva rappresentare, per Pio X, la sola fonte di legislazione universale al momento della sua promulgazione, ad imitazione dei codici degli Stati, il codice del 1983, per Giovanni Paolo II, non è che il “documento legislativo primario della Chiesa”, essendo esclusa in partenza la pretesa della sua completezza»[41]
L’idea di Giovanni Paolo II, in sintesi, fu quella di creare un nuovo Corpus Iuris Canonici per la Chiesa universale, con un modello di codice non esclusivo, ma aperto all’integrazione di altri fonti normative. Il Codice latino del 1983, la Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 28 giugno 1988, insieme al Codice dei Canoni delle Chiese orientali, formano un sistema aperto, che dà ragione della dinamicità propria della legislazione canonica, aperta ad accogliere le sfide della pastorale, della missione e della prospettiva ecumenica[42].
4. Conclusioni
Il diritto canonico, dunque, anche dopo la promulgazione dei Codici, non rappresenta un sistema chiuso in sè stesso. Dal momento che la Chiesa è un Corpo vivo che cammina nella storia, Essa si trova a dover affrontare sempre nuove sfide in ogni epoca, sia dal punto di vista disciplinare e pastorale, ma anche dal punto di vista della presenza della Santa Sede nell’ambito delle relazioni internazionali. Dal 1983 in poi, oltre allo sviluppo costante delle leggi particolari ad opera dei Vescovi diocesani[43], anche il Romano Pontefice e gli organismi della Curia Romana, come è evidente, hanno proseguito e proseguono tuttora, senza sosta, la produzione di nuove leggi universali[44]. In base a quanto è statuito all’art. 1 della Legge N. LXXII dello Stato della Città del Vaticano sulle Fonti del diritto, promulgata da Benedetto XVI il 1 ottobre 2008, l’Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, pur essendo autonomo rispetto a quello canonico, riconosce in esso “la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo” (art. 1), mostrando ancora una volta con evidenza la versatilità e utilità dello stesso, sia ad intra rispetto alla vita della Chiesa cattolica, sia ad extra nei riguardi dello Stato della Città del Vaticano e ancor più come “domestic jurisdiction” di un soggetto internazionale qual è la Santa Sede.
