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Pubbl. Sab, 29 Feb 2020

Alle Sezioni Unite la legittimità della confisca facoltativa diretta del profitto del reato in caso di prescrizione

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Editoriale a cura di


Con la sentenza n. 7881/2020 viene rimessa alle Sezioni Unite la questione di legittimità della confisca facoltativa diretta del profitto del reato ex art. 240, primo comma, c.p. in caso di prescrizione.


All'udienza del 12 febbraio 2020, la quinta sezione della Corte di Casazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione in merito alla legittimità o meno della confisca facoltativa diretta del profitto del reato ex art. 240, primo comma c.p.

In breve, il dubbio interpreativo attiene al fatto se i principi espressi nella nota sentenza Lucci, a seguito della sentenza Varvara, ossia quelli per cui "il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato", possono applicarsi anche alla confisca facoltativa ex art. 240, primo comma, c.p.

Infatti, il quesito è il seguente: "la legittimità o meno della confisca facoltativa diretta del profitto del reato ai sensi dell'art. 240, comma primo, c.p., in presenza di pronuncia di prescrizione, pur facente seguito a condanna di primo grado; altrimenti detto, quella del se la confisca facoltativa citata presupponga o meno un giudicato formale di condanna o, piuttosto, se la stessa possa semplicemente accedere ad un completo accertamento da parte del giudice del merito in ordine al profilo soggettivo e oggettivo del reato di riferimento, accertamento che può essere ribadito anche in una sentenza di proscioglimento per prescrizione."

Link alla sentenza