Pubbl. Gio, 20 Feb 2020
Le Sezioni Unite sulla liquidazione dei compensi dell´Avvocato
Modifica paginaEditoriale a cura di
Pubblichiamo la sentenza delle Sezioni Unite del 19 febbraio 2020 n. 4247 sulla liquidazione dei compensi professionali per il patrocinio in più gradi di giudizio.
Alle Sezioni Unite è stato rimesso il contrasto in merito alla competenza nel caso in cui l'avvocato debba citare in giudizio il proprio cliente per un procedimento svoltosi in più gradi di giudizio.
Secondo un precedente isolato, ma seguito dal ricorrente e anche da alcuni giudici di merito, nei procedimenti ex art. 14 d.lgs 150/2011, ossia il procedimento sommario per il recupero dei crediti professionali, nell'ipotesi in cui la controversia si sia svolta in più uffici giudiziari, si dovrebbero proporre autonomi giudizi in ciascuno degli uffici giudiziari. Di conseguenza, si escluderebbe la competenza in merito all'intera controversia al giudice di secondo grado o all'ultimo giudice.
Cercando di riassumere in sintesi il punto centrale analizzato dalle Sezioni Unite, l'espressione "decisione della causa" ex art. 28 L. n. 794/42 deve essere interpretata come il procedimento che conclude l'intera vicenda processuale, quindi il procedimento speciale per il recupero del compenso dell'avvocato deve essere attivato dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, nel senso che deve essere proposto dinanzi al giudice che ha emesso l'ultima decisione salvo ovviamente i casi in cui i relativi giudizi non siano stati portati a termine per ragioni processuali o per revoca o rinuncia del mandato professionale.
Tale interpretazione che consente la proposizione del cumulo delle domande dinanzi all'ultimo giudice che ha deciso la controversia garantisce la soluzione più celere e adeguata per valutare le prestazioni professionali dell'intero procedimento.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, quindi, enunciato il seguente principio " nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, come modificato dall’art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs n. 150 del 2011, nei confronti del proprio cliente, proponendo l’azione prevista dall’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa."
Qui il link per la sentenza delle Sezioni Unite.
.