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Pubbl. Mar, 10 Mar 2020

Abbandono della casa coniugale: onere probatorio e giusta causa di allontanamento nel caso di intollerabile convivenza

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Monica Paciolla
AvvocatoNessuna



L’allontanamento dalla residenza familiare, se effettuato unilateralmente dal coniuge, si pone come violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebito della separazione, anche se il coniuge vi fa rientro dopo due giorni e trova cambiata la serratura della porta, a meno che non si dimostri che quell'allontanamento era giustificato da una condizione preesistente di intollerabilità della convivenza. (Cass. civ. sez. VI, 14 gennaio 2020, n. 509)


Sommario: 1. Il caso; 2. La questione giuridica dell’abbandono unilaterale ed improvviso della casa coniugale ai fini della pronuncia di addebito; 3. La decisione; 4. Osservazioni conclusive. 

1. Il caso

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Sassari pronunciava l’addebito della separazione alla moglie, valorizzando, in particolare, la decisione unilaterale della stessa di allontanarsi dalla residenza familiare senza aver dimostrato l’esistenza di precedenti pressioni, violenze o minacce del marito che l’avrebbero indotta a lasciare l’abitazione coniugale.

La donna aveva anche tentato di rientrare dopo due giorni nella residenza coniugale, ma il marito, immediatamente dopo il suo allontanamento, aveva sostituito la serratura dell’abitazione.

Il Giudice di prime cure assegnava l’abitazione familiare al marito presso il quale fissava la residenza del figlio minore, affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e prendeva atto che il figlio già maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, aveva scelto di vivere con la madre, pertanto disponeva in capo al padre l’obbligo di corrispondere la somma mensile pari ad € 300,00 con versamento diretto al figlio maggiorenne a titolo di contributo al suo mantenimento.

Nelle more del giudizio di impugnazione promosso dalla madre, il figlio, dapprima convivente con il padre, divenuto oramai maggiorenne decideva di trasferirsi dalla nonna, ovvero nello stesso stabile in cui viveva anche la madre unitamente al primogenito.

La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, nel ritenere non sussistenti i presupposti per disporre - in riforma alla sentenza di primo grado – l’assegnazione della casa familiare in favore della madre, oltre che ad accogliere la formulata domanda di assegno mensile da destinare al mantenimento del figlio, collocato oramai presso la nonna, confermava in toto la pronuncia di primo grado con la quale era stato disposto anche l’addebito della separazione alla moglie, allontanatasi in modo unilaterale e non temporaneo dalla casa familiare, poiché dalle risultanze istruttorie non era emerso un comportamento del marito che potesse giustificare l’allontanamento della moglie dalla residenza coniugale.

Avverso tale decisione, la moglie promuoveva ricorso per Cassazione, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal tentativo di rientro nella residenza familiare impedito dal cambio della serratura, effettuato dal marito immediatamente dopo il suo allontanamento; la sussistenza di una crisi coniugale da tempo in atto e pregressa al suo allontanamento dall’abitazione coniugale, ed infine, la scarsa rilevanza dell’abbandono del domicilio familiare, essendosi verificato nel pieno di una crisi coniugale, durato per volontà della moglie per soli due giorni, poiché il tentativo di farvi rientro era stato frustrato dall’opposizione del marito con l’immediato cambio della serratura.

Deduceva, altresì, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 151, secondo comma c.c.[1] in quanto la richiesta di addebito era stata, invero, formulata dal marito sul presupposto di un’asserita (ma non dimostrata) infedeltà coniugale e non, dunque, in ragione dell’abbandono del domicilio familiare. In altri termini, la ricorrente evidenziava come la condotta rilevante ai fini dell’addebito avrebbe dovuto tutt’al più riguardare l’infedeltà coniugale, la quale, tra l’altro nel caso di specie - stante le deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado - non era stata neppure dimostrata ed avvalorata.[2]

2. La questione giuridica dell’abbandono unilaterale ed improvviso della casa coniugale ai fini della pronuncia di addebito

Una delle principali questioni sottese al giudizio di separazione personale dei coniugi, proseguito sino all’esame della Corte di Cassazione, atteneva principalmente all’abbandono della casa coniugale, operato unilateralmente dalla moglie cui seguiva la dichiarazione di addebito della separazione a suo carico.

La donna si era allontanata volontariamente dalla casa familiare ed aveva tentato di farvi rientro, dopo appena due giorni, ma il marito, immediatamente dopo il suo allontanamento, aveva provveduto a sostituire la serratura dell’abitazione.

In via preliminare, occorre precisare che l’allontanamento volontario dalla residenza familiare ad opera di un coniuge, in quanto violazione del dovere di coabitazione ex art. 143 c.c., può determinare l’addebito della separazione in capo al coniuge inadempiente, quando la condotta di allontanarsi abbia concretamente determinato la causa dell’intollerabilità della convivenza, ponendo fine alla relazione coniugale. Diversamente, se a determinare l’intollerabilità della convivenza sia stata proprio la condotta assunta dall’altro coniuge, l’eventuale abbandono del tetto coniugale - pur costituendo una violazione dei doveri coniugali – può dirsi sorretto da una “giusta causa”, in quanto effetto di una già preesistente crisi coniugale alla quale non si può porre rimedio.[3]

La giusta causa dell’abbandono del tetto coniugale potrebbe anche rinvenirsi nella reazione ad un comportamento ingiusto dell’altro coniuge caratterizzato da pressioni, violenze o minacce o anche solo nella preventiva proposizione in giudizio della domanda di separazione coniugale, che già di per sé denota la volontà delle parti di interrompere il rapporto e, dunque, di non proseguire la convivenza.

Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che l'allontanamento dalla residenza familiare costituisca una violazione del vincolo matrimoniale se effettuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro, ed è conseguentemente causa di addebito della separazione, a meno che il coniuge che si è allontanato non dimostri la preesistenza di una condizione di intollerabilità della convivenza tale da rendere inesigibile la pretesa di coabitare.[4]

Ne deriva che, in mancanza di comprovati e giustificati motivi, il comportamento assunto volontariamente dal coniuge, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - quale l’interruzione unilaterale della coabitazione - che sia stato all’origine, e quindi causa efficiente, della rottura del rapporto coniugale, determina l’addebito a carico del coniuge allontanatosi.

Nel caso di specie, i Giudici di merito, nei due gradi di giudizio susseguitisi, erano giunti entrambi alla conclusione di ritenere fondato l’addebito della separazione alla moglie, sul presupposto che la stessa si fosse allontanata volontariamente dalla casa familiare, in assenza di precedenti pressioni, violenze o minacce del marito che l’avrebbero indotta ad assumere una simile decisione, ovvero senza aver fornito alcun impianto probatorio circa la preesistenza di una condizione di intollerabilità della convivenza che l’avrebbe costretta a lasciare la residenza familiare.

L'abbandono del tetto coniugale deve, infatti, essere provato anche nella sua efficacia determinativa dell’intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis, dovendosi ritenere non costituente violazione di un dovere coniugale, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile. [5]

In altri termini, il comportamento assunto dalla donna è stato, a parere dei Giudicanti, caratterizzato da una volontà unilaterale, non temporanea e, soprattutto, non coartata della stessa di allontanarsi da casa, per porre fine alla relazione di coniugio, tale per cui, in mancanza di prova dell’intollerabilità della convivenza, la separazione veniva addebitata a suo carico.

E’ anche vero che l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve, senz’altro, scaturire da un accertamento delle reciproche condotte.

Proprio la necessità di tale valutazione globale inerente il comportamento di entrambi i coniugi, operata già dai Giudici del merito, induceva il Giudice di legittimità a ritenere inammissibile il tentativo della moglie di sottoporre la vicenda ad un riesame nel merito, che come noto è precluso in sede in sede di legittimità.

3. La decisione

I Giudici di legittimità con la richiamata Sentenza del 14 gennaio 2020, n. 509, nel pronunciarsi nel caso in esame, dichiaravano inammissibile il ricorso promosso dalla moglie, poiché le doglianze ivi formulate miravano ad ottenere una valutazione nel merito dei fatti, già compiuta dal Tribunale e dalla Corte d'Appello ed ormai preclusa in sede di legittimità.

L’invocato omesso esame di fatti decisivi - costituiti nel caso di specie dal tentativo della moglie di rientrare nella residenza familiare, dopo soli due giorni, impedito dal cambio della serratura, effettuato dal marito, immediatamente dopo il suo allontanamento, nonché dalla preesistenza di un’irreversibile crisi coniugale antecedente al predetto allontanamento - è stato ritenuto dalla Suprema Corte improprio e non rispondente ai requisiti di cui all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., poiché inteso ad una riedizione del giudizio di merito, nonché ad affermare una diversa valutazione del materiale istruttorio rispetto a quella operata nei precedenti due gradi del giudizio, preclusa ad un ulteriore scrutinio in sede di legittimità.

Ed infatti, i Giudici del merito avevano già ampiamente valutato il comportamento dei coniugi, pervenendo all’affermazione del carattere unilaterale e non temporaneo della decisione della moglie di abbandonare la residenza familiare, ponendo fine alla relazione coniugale.

Era stato, altresì, appurato in entrambi i gradi di giudizio, il difetto di prova su un preteso comportamento del marito che giustificasse l’allontanamento della moglie e su un immediato ripensamento della stessa in vista della ricostituzione del legame familiare con il coniuge.

La dichiarazione di addebito della separazione alla moglie era, dunque, principalmente fondata sulla volontà unilaterale e non coartata della donna ad allontanarsi dall'abitazione familiare, in mancanza di un idoneo impianto probatorio che potesse giustificare la preesistenza di una condizione di intollerabilità della convivenza, quali ad esempio la pregressa crisi coniugale, le pressioni, violenze o minacce del marito che l’avrebbero indotta a lasciare la residenza familiare.

E’ evidente come simili valutazioni debbano appartenere ai Giudici del merito, non potendo essere sottoposte ad un ulteriore scrutinio in sede di legittimità, se non nelle ipotesi di motivazione inesistente o di motivazione fondata sull’omessa valutazione di fatti decisivi, che, ad avviso della Suprema Corte, non ricorrevano nel caso sottoposto al suo esame.

Così motivando, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.

4. Osservazioni conclusive

La pronuncia in esame - al di là della dichiarata inammissibilità del ricorso - non pare discostarsi dall’orientamento maggioritario in materia secondo cui grava sul coniuge che si è allontanato dalla residenza familiare, l’onere probatorio dell’intollerabilità della convivenza. [6]

Consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che non costituisca una violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi sia definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio debba considerarsi irreversibile.[7]

In caso contrario se l’allontanamento del coniuge dalla casa coniugale non è assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell’obbligo di convivenza: viene meno, in tal senso, da parte del richiedente l’addebito, l’obbligo di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza; sarà l’altra parte, nei cui confronti è stata formulata la dichiarazione di addebito, a dover provare la giusta causa dell’allontanamento che potrebbe consistere anche in un comportamento negativo del coniuge o eventualmente nell’accordo tra i due di dare vita temporaneamente ad una separazione di fatto, in attesa di una successiva e definitiva formalizzazione.

Nella fattispecie dedotta, l’allontanamento unilaterale del coniuge dalla casa familiare, in mancanza di giustificati motivi aveva, infatti, determinato l’addebito della separazione alla moglie, la quale, pur avendo tentato di farvi rientro dopo appena due giorni e non riuscendovi a causa della sostituzione della serratura ad opera dell’intervento tempestivo del marito – non aveva fornito la prova né del preteso comportamento del marito che avrebbe, a suo dire, giustificato l’abbandono né dell’immediato ripensamento della stessa in vista della ricostituzione del legame familiare con il coniuge.

 

Note e riferimenti bibliografici

[1] In tema di separazione giudiziale l’art. 151, secondo comma, c.c. statuisce che: “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

[2] Cfr. Corte d’Appello Perugia, sentenza del 20 gennaio 2020, n.33 in Redazione Giuffrè 2020, secondo cui “L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà  e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”; Nello stesso senso, cfr. Tribunale Salerno sez. I, sentenza 16 dicembre 2019, n.3990 in Redazione Giuffrè 2020 secondo cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà; cfr. Cass. civile sez. VI, sentenza 30 ottobre 2019, n.27777 in Redazione Giuffrè 2020 secondo cui “ L'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte […] Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza”.

[3] In tal senso cfr. Cass. Civ. sent. del 5 febbraio 2008, n. 2740 in De Jure 2009 secondo cui “L’allontanamento dalla casa coniugale non concreta di per sé solo una violazione del dovere matrimoniale alla coabitazione e non è motivo di addebito quando sia stato cagionato dal comportamento dell’altro coniuge ovvero quando risulti intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale”; nello stesso senso si veda Cass. Civ. sent. del 22 maggio 2008, n. 13431 in De Jure 2009 secondo cui “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri coniugali, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”;

[4] Ex multis Cfr. Cass. Civ. sent. 8 febbraio 2019, n. 3877 in De Jure 2019; nello stesso senso cfr. Cass. sent. 23 ottobre 2017, n. 25072 secondo cui sulla parte che ha posto in essere l’abbandono grava l’onere di provare la giusta causa della propria condotta che, se comprovata esclude l’addebbitabilità della separazione; in senso conforme cfr. Cass. Civ. sez. VI, sentenza 15 dicembre 2016 (udienza 16 settembre 2016), n. 25966 secondo cui “l’allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell’obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l’onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa”; nello stesso senso cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 14 febbraio 2012 n. 2059 secondo cui per la pronuncia di addebito nella separazione, è necessaria non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'articolo 143 c.c., ma pure quella di uno stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza; in senso conforme cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 20 aprile 2011 n. 9074 in Redazione Giuffré 2011.

[5] cfr. Cass. civile sez. VI, sentenza 23 aprile 2019, 23 aprile 2019, n.11162 in Diritto & Giustizia 2019, 23 aprile, secondo cui “L'abbandono del tetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione, ma anche nella sua efficacia determinativa dell’intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis”.

[6] Ex multis cfr. Cass., civ., sent. 23 ottobre 2017 n. 25072, in De Jure 2017, secondo cui sulla parte che ha posto in essere l’abbandono grava l’onere di provare la giusta causa della propria condotta che, se comprovata esclude l’addebbitabilità della separazione; nello stesso senso cfr. Cass. Civ. sez. VI, sentenza 15 dicembre 2016 (udienza 16 settembre 2016), n. 25966 in De Jure 2016

[7] cfr. Cass. civile sez. VI, sentenza 23 aprile 2019, 23 aprile 2019, n.11162 in Diritto & Giustizia 2019, 23 aprile, secondo cui “L'abbandono del tetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione, ma anche nella sua efficacia determinativa dell’intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis; non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile”; nello stesso senso cfr. Cass. civile sez. VI, sentenza del 12 maggio 2017, n.11929 che esclude l'addebito della separazione per il coniuge che abbandona la casa coniugale se il rapporto è già in crisi.