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Pubbl. Sab, 6 Giu 2015

Tifoso si finge cameriere per evitare la polizia ed entrare allo stadio: quali sono le conseguenze?

Emmanuel Luciano


La finale di Berlino tra Juventus e Barcellona si avvicina e - lo ammetto - scrivendo quest’articolo, ho pensato di fingermi cameriere per entrare all’Olympiastadion, ma poi mi sono chiesto: cosa succederebbe a me e ai miei complici?


Quando si giocano partite di cartello, la corsa ai biglietti è sempre un terno a lotto: c'è chi li trova, chi li acquista ad un prezzo esorbitante e chi alla fine vede la partita in televisione. Infine c'è chi si inventa una strategia ai confini della legalità.

Quando si giocano partite di cartello, la corsa ai biglietti è sempre un terno a lotto: c'è chi li trova, chi li acquista ad un prezzo esorbitante e chi alla fine vede la partita in televisione. Infine c'è chi si inventa una strategia ai confini della legalità.

 

La questione posta all'attenzione della sez. III del Consiglio di Stato (sentenza n. 2572/2015, depositata il 22 maggio) vede protagonista il titolare della ditta aggiudicataria dell’appalto del servizio bar all’interno di uno stadio. Quest'ultimo è stato destinatario di un provvedimento di interdizione dell’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. “daspo”), ai sensi degli artt. 6 e 6 bis l. n. 481/1989 (*), emesso nei suoi confronti dal Questore di Forlì-Cesena circa un anno fa (20 maggio 2014). Il provvedimento era motivato, in sostanza, con riferimento al fatto che, in occasione di un incontro di calcio in quello stadio, l’interessato aveva consentito a due tifosi di una squadra ospite di entrare dall’ingresso riservato al personale di servizio, in elusione dei controlli, spacciandoli come propri collaboratori.

 

Motivo del contendere è l'interpretazione dell'art. 6 bis l. n. 401/1989, che ha esteso a nuove fattispecie l’applicazione del c.d. “daspo” già previsto dall’art. 6 della medesima legge (e a cui abbiamo già dedicato un articolo nell'ipotesi di DASPO di gruppo, ndr).

 

La rubrica dell'art. 6bis recita espressamente «Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive»; il dispositivo si riferisce alla condotta di chi «supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero invade il terreno di gioco». Tale disposizione è stata interpretata dalla medesima sez. III (sentenza n. 5926/2013) come applicabile solo nell’ipotesi in cui si verifichi scavalcamento o superamento di un ostacolo materiale, e non anche nel caso (come nella fattispecie allora esaminata) di chi pacificamente si sposti da un settore all’altro degli spazi riservati al pubblico, approfittando di un varco occasionalmente lasciato aperto da altri. Ed anche in questo caso, ha osservato il Collegio, il fatto esula dalla previsione della norma.


L’autorità emanante, ovvero il Questore di Forlì-Cesena, ha operato una duplice forzatura interpretativa. In primo luogo ha assimilato allo «scavalcamento» o «superamento di una recinzione o separazione» la condotta di chi si introduce - in modo palese e pacifico ancorché fraudolento - attraverso l’ingresso riservato al personale di servizio, simulando di averne titolo. In secondo luogo ha ulteriormente esteso la sanzione al fatto di chi (come il titolare del bar) essendo legittimamente all’interno dello stadio, si presta ad avallare l’inganno altrui. Ma la formulazione complessiva degli artt. 6 e 6 bis (nel testo attualmente vigente) rivela l’intenzione del legislatore di elencare una serie di fattispecie tipiche, dettagliatamente individuate, e ciò sembra escludere la possibilità di estensioni interpretative o analogiche; quanto meno quando l'azione non abbia prodotto disordini, turbative, etc. E ciò a prescindere dal fatto che, se sono stati commessi altri illeciti - ha sottolineato la Sezione - non è compito del Collegio stabilire quali essi siano e come debbano essere sanzionati.

 

 

 


 

(*) Art. 6 - Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (1) (2). 

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse (3).

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale (4).

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (5). 

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento (6). 
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive (7). 

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. 

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1 (8) .

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea (9). 

7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta (10). 
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche. 

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717. Vedi inoltre le disposizioni di cui all'articolo 8 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.

(2) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 1-bis del D.L. 20 agosto 2001, n. 336.

(3) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, modificato dall'articolo 1 del D.L. 17 agosto 2005, n. 162, e successivamente dall' articolo 2 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8. A norma dell'articolo 2-bis del D.L. 20 agosto 2001, n. 336 per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del presente comma.

(4) Comma inserito dall' articolo 2 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.

(5) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336. 

(7) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336. 

La Corte costituzionale con sentenza 7 maggio 1996, n. 143 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, nella parte in cui prevedeva che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spettasse al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anzichè al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio.

Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 23 maggio 1997, n. 144, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo vigente precedentemente, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

(8) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, modificato dall'articolo 1 del D.L. 17 agosto 2005, n. 162, e successivamente dall' articolo 2 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8.

(9) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, modificato dall'articolo 1, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, dall'articolo 1 del D.L. 17 agosto 2005, n. 162, ed infine dall' articolo 2 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8.

(10) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1-bis del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, dall'articolo 1 del D.L. 17 agosto 2005, n. 162, e successivamente dall'articolo 2 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.

Art. 6 bis Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive (1). 

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone (2) . 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica (3). 

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336. 

(2) Comma modificato dall'articolo 1 del D.L. 17 agosto 2005, n. 162, e successivamente sostituito dall' articolo 3 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8.

(3) Comma modificato dall'articolo 1 del D.L. 17 agosto 2005, n. 162, e successivamente dall' articolo 3 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8.