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Pubbl. Mar, 7 Gen 2020

L´eccezione di compensazione nell´ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

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Annamaria De Gaetano


Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il controcredito vantato dall'opponente ed il credito dell'opposta risultano scaturire dal medesimo titolo contrattuale, il Giudice può procedere d’ufficio all’accertamento della compensazione anche in assenza di apposita eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale.


Sommario: 1. I requisiti della compensazione secondo la disciplina civilistica; 2. Operatività della compensazione in sede di pagamento parziale. Procedimento monitorio; 3. L’eccezione di compensazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; 4. Riflessioni conclusive.

1. I requisiti della compensazione secondo la disciplina civilistica

In via generale le obbligazioni che un soggetto contrae si estinguono con il loro adempimento.

Tuttavia, talvolta l'estinzione può avvenire anche per cause diverse: una di queste è la compensazione.

Essa si verifica quando due soggetti sono obbligati reciprocamente in forza di due distinti rapporti obbligatori; quando essi, cioè, sono sia debitore che creditore l'uno dell'altro. Secondo la disciplina civilistica di cui all’art 1243 C.C. la compensazione tra debiti opera solo quando sussistono i requisiti della fungibilità e della omogeneità e che gli stessi siano ugualmente liquidi ed esigibili (c.d. compensazione legale). La compensazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattorio perché ciascun soggetto rimane soddisfatto ottenendo l'estinzione del proprio credito.

Il nostro ordinamento contempla tre diverse tipologie di compensazione: quella legale, quella giudiziale e quella volontaria. La compensazione legale è quella che opera automaticamente al ricorrere di determinati presupposti, ovverosia quando i due debiti sono omogenei, liquidi ed esigibili.  Essa non può operare se le prestazioni hanno per oggetto cose certe determinate ovvero cose di genere diverso[1] e non è attuabile nemmeno tra quantità di cose e somme di denaro[2].

Per credito liquido si intende il credito certo e determinato nel suo ammontare e si riferisce alla concreta determinazione dei crediti contrapposti (c.d. liquidità sostanziale[3]).

Per esigibilità del credito si intende, invece, possibilità di poter pretendere in via immediata l'adempimento delle rispettive obbligazioni ovvero come la sussistenza di debiti (esigibili, e cioè) non sottoposti né a condizione né a termine[4].

La compensazione giudiziale, contemplata nel secondo comma dell’art. 1243 C.C., può essere disposta dal Giudice quando il credito non ancora liquido (cioè non determinato nel suo ammontare) opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione (c.d. liquidità «processuale[5]). In tal caso, la norma attribuisce espressamente al Giudice il potere discrezionale di accertare la liquidità del credito. La compensazione giudiziale, necessita che i debiti siano omogenei ed esigibili, mentre non importa che essi siano anche liquidi.

È tuttavia fondamentale che il giudice consideri l'obbligazione di pronta e facile liquidazione.

La compensazione giudiziale si distingue da quella legale per il fatto che mentre la prima presuppone la sussistenza (anteriormente al giudizio) di contrapposti crediti liquidi ed esigibili, la seconda presuppone che il debito opposto in compensazione sia illiquido, ma di facile e pronta liquidazione[6].

La compensazione volontaria, infine, è quella stabilita dalle parti in assenza dei presupposti necessari per una compensazione giudiziale o legale. Occorre in ogni caso precisare che la compensazione non è possibile per qualsiasi obbligazione. L'articolo 1246 del codice civile, infatti, esclude l'applicabilità dell'istituto per determinati crediti. Si tratta, nel dettaglio, dei crediti per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, dei crediti per la restituzione di cose depositate o date in comodato e dei crediti dichiarati impignorabili. Sulla base di tale disposizione, inoltre, la compensazione non opera quando il debitore vi abbia preventivamente rinunciato e nei casi in cui essa sia vietata dalla legge.

2. Operatività della compensazione in sede di pagamento parziale. Procedimento monitorio

In sede precontenziosa, in presenza di obbligazioni regolamentate da apposito titolo negoziale, il debitore può legittimamente eseguire il pagamento parziale del credito riferito all’intera prestazione al netto di una quota dello stesso trattenuta a titolo di penali dovute per le controprestazioni non adempiute a carico della controparte in esecuzione del titolo contrattuale. Tale situazione può comportare la possibilità per la parte contrattuale, che ha subito la decurtazione del proprio credito dall’ammontare complessivo della prestazione, di far valere nei confronti dell’altra parte la propria pretesa creditoria, giustificata da apposito titolo contabile (fattura commerciale), rappresentando al contempo la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e, quindi, richiedendo l’esigibilità del controcredito opposto in compensazione.

Ovviamente, la parte che chiede l’esigibilità del controcredito, se dimostrato da apposito titolo contabile o da prova scritta, può azionare la procedura monitoria dinanzi al Giudice competente.

In tale evenienza, a parere dello scrivente, sarebbe opportuno che il creditore, anziché procedere al deposito e notifica del ricorso per decreto ingiuntivo dell’intero importo del credito, accetti dalla controparte, trattenendolo in acconto, il pagamento parziale del credito e, poi, proceda, in via monitoria, per richiedere la differenza del restante credito.

Sulla questione, la giurisprudenza, in taluni casi, ha confermato la decisione del Giudice di merito il quale, avendo preliminarmente accertato che l’opponente, dopo il deposito del ricorso e prima della notifica del decreto ingiuntivo, aveva corrisposto una parte della somma ingiunta, aveva accolto l’opposizione e condannato l’opposto al pagamento delle spese del decreto ingiuntivo, tenuto conto tuttavia dell’assorbente rilievo della insussistenza nel merito del credito per il maggior importo azionato in via monitoria[7]. Tale statuizione è in linea con quanto affermato dalla Giurisprudenza maggioritaria secondo cui, nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'esito del giudizio di opposizione va valutato nel suo complessivo svolgimento, anche con riguardo ai fatti verificatisi anteriormente alla sua proposizione, cioè fase monitoria, laddove possono sopravvenire situazioni modificative ed estintive della pretesa creditoria con conseguente incidenza anche sulle spese processuali da porsi a carico dell'opposto. 

3. L’eccezione di compensazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Si pone la problematica se in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente (che ha eseguito il pagamento parziale del credito), facendo valere l’esistenza di un fatto estintivo del credito ingiunto attraverso la proposizione della sola eccezione di compensazione del credito, possa ottenere dal Giudice la revoca del decreto ingiuntivo senza aver formulato apposita domanda e/o eccezione riconvenzionale di compensazione del credito vantato dalla parte opposta.

Va premesso che, sotto il profilo dell’onere della prova, nel giudizio in discorso trova applicazione il principio posto dalla norma di cui all’2697 C.C. secondo cui il creditore che agisce in giudizio per l’adempimento delle obbligazioni, allorquando fa valere un credito eccepito in compensazione, è tenuto a dimostrare 1) la fonte negoziale da cui derivano le obbligazioni, 2) il termine di scadenza delle obbligazioni e allegare 3) l’inadempimento della controparte. Il debitore, invece, deve provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa e l’avvenuto adempimento delle obbligazioni contrattuali[8].

Ciò premesso, si consideri che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il controcredito vantato dall'opponente ed il credito dell'opposta risultino scaturire dal medesimo rapporto, si versa in una ipotesi di compensazione impropria[9]. In tal caso, la valutazione delle reciproche pretese comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, potendo il Giudice procedere, a tal fine, anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale.

Il Giudice non è, invece, investito di poteri officiosi di indagine quanto all'esistenza dei rispettivi crediti, permanendo l'onere di allegazione e prova delle rispettive voci di credito a carico della parte interessata, nel rispetto del principio del contraddittorio. In tali situazioni, le obbligazioni contrattuali si estinguono solo quando la reciproca relazione di debito- credito trae origine da un unico rapporto diversamente da quanto accade nel caso di compensazione c.d. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e richiede l'eccezione di parte[10] In tal caso, affinché possa operare la compensazione, occorre che il credito sia determinato nel suo ammontare in base al titolo negoziale e cioè deve essere certo, liquido ed esigibile.

In concreto, può accadere con riguardo alla compensazione giudiziale, che il credito opposto in compensazione non sia ancora liquido ma possa essere liquidato nel giudizio dal Giudice allorquando sia reputato di pronta e facile liquidazione in applicazione dell’art. 1243 C.C., norma che attribuisce al Magistrato il potere di accertare la liquidità del credito.

Infatti, sul punto la giurisprudenza ha chiarito che se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, il Giudice può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione[11]

In definitiva, il Giudice può procedere d’ufficio all'accertamento dell'esistenza del credito opposto in compensazione allorquando venga accertato che l’opponente, il quale ha formulato apposita eccezione di inadempimento delle prestazioni contrattuali della controparte, abbia proceduto a compensare il credito vantato dalla parte opposta. In tal caso, la parte che chiede l’adempimento delle obbligazioni può far valere tale facoltà anche in giudizio sotto forma di eccezione di cui all’art. 1460 C.C. (autotutela negoziale).

4. Riflessioni conclusive

A parere di chi scrive le conclusioni poste dalla giurisprudenza sulla questione rappresentata nel presente scritto hanno dato lo spunto ad alcune considerazioni critiche.

In primo luogo, si potrebbe ipotizzare la violazione da parte del Giudicante del principio dispositivo stabilito dall’art. 112 c.p.c. secondo il quale “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.

Infatti, in base a tale principio, sarebbe sottratta al giudice la facoltà di determinare il thema decidendum, per cui una sua decisione che superi quanto richiesto risulterebbe viziata da ultra petizione.

A tal riguardo, la pressoché unanime giurisprudenza di merito ha osservato che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori[12].

Nel caso in cui il controcredito di una parte contrattuale sia contestato nella sua esistenza e consistenza, il Giudice adito, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non potrebbe pronunciare la compensazione, neppure atipica (e ciò indipendentemente da qualsivoglia accertamento di merito sulla sua esistenza e liquidità) e, conseguentemente, riformare il provvedimento ingiuntivo, confermando l’attualità del credito ottenuto con il decreto ingiuntivo con la relativa condanna della parte opponente al pagamento dell’importo stesso, salvo il suo diritto di agire in separato giudizio per l’accertamento del proprio ritenuto credito impropriamente opposto in compensazione. Ne consegue, dunque, che quando un (contro)credito è contestato nella sua esistenza, il Giudice non solo non potrebbe pronunciare una normale compensazione giudiziale, ma neppure una atipica/impropria.

Se così fosse, tale “forma” di compensazione potrebbe esonerare la parte dall’onere (peraltro assolto, quantomeno in relazione alla compensazione legale) di domandare o di eccepire la compensazione e anche da quello di chiedere l’accertamento del proprio controcredito, ma non anche il Giudice da quello di ponderare la sussistenza dei requisiti di compensabilità, tra cui quello di non contestazione del controcredito.

Note e riferimenti bibliografici

[1] Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1982, 296.

[2] Di Prisco, I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Tratt. Rescigno, 9, I, Torino, 1984, 319.

[3] MERLIN E., Compensazione  e processo, I, Milano 1991, 474 ss., 508 ss.

[4] Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. Iudica, Zatti, Milano, 1991, 725

[5] Dalbosco, Della  compensazione  giudiziale ovvero di un’apparenza normativa, in Riv. dir. civ. 1991, I, 715 ss., 734 ss.; Gorassini-Tescione, Della  compensazione , in Commentario al cod. civ. fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano 2016, 68 ss.

[6] Cass. civ. 4073/1998; Cass. civ. 1536/1985.

[7] Cass., civ. 9 agosto 2007, n. 17469

[8] cfr., ex multis, Corte d'Appello Genova Sez. I Sent., 04-04-2019; Tribunale Roma Sez. VI Sent., 11-07-2019

[9] Tribunale Roma Sez. XVI civ., 31.01.2019 n. 2333

[10] Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 21-01-2019, n. 1513; Cass. civ. Sez. II Sent., 19-02-2019, n. 4825; Corte d'Appello Genova Sez. I Sent., 12-03-2019; cfr. Trib. Bari Sez. IV, 03-05-2016; Tribunale Trento Sent., 01-03-2019; Tribunale Trento Sent., 01-03-2019

[11] Cass., S.U. n. 23225/2016; T. Trani n. 427/2018

[12] Cass. Civ., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, 24 settembre 2015, n. 18868