Pubbl. Mar, 2 Giu 2015
Sull’operatività del principio della "compensatio lucri cum damno" in riferimento alle erogazioni previdenziali la parola passa alle Sezioni Unite.
Modifica paginaNota a Cass. Sez. III, ord. 05 marzo 2015, n. 4447 sul principio della "compensatio lucri cum damno" in riferimento alle erogazioni previdenziali.
Si segnala un recente intervento della Terza Sezione della Corte di Cassazione che ha investito le Sezioni Unite della risoluzione del noto contrasto giurisprudenziale riguardante l’operatività del c.d. principio della “compensatio lucri cum damno” in materia di responsabilità da fatto illecito.
L’ordinanza di rimessione pone all’evidenza la seguente questione: se dal risarcimento del danno patrimoniale (spettante alla vittima, agli eredi o aventi causa) possa essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a vario a titolo (pensione di inabilità o di reversibilità, assegni, equo indennizzo o qualsiasi altra speciale erogazione) che tragga origine dalla morte o dall’invalidità.
Muovendo da tale rilievo, si chiede inoltre di valutare se l’assicuratore sociale/ente previdenziale possa o meno esercitare l’azione di surrogazione nei confronti del responsabile civile per la condanna alla rifusione delle somme erogate o erogande a titolo di pensione di reversibilità e di rendita orfani a favore del coniuge e dei figli minori della vittima.
A fondamento della prima questione, si sottolinea l’esistenza di due orientamenti contrapposti.
Per il primo orientamento, non può essere detratto dal danno risarcibile quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito, che non hanno finalità risarcitorie (Cass, Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20548).
A sostegno di ciò, si evidenzia che, in un caso, il danno scaturisce dall’illecito, in altro il diritto all’emolumento previdenziale o assicurativo trova fondamento direttamente nella legge (Cass. Sez. III,10 marzo 2014, n. 5504). Sul piano causale, si aggiunge che il fatto illecito, rispetto a tale diritto, costituisce una mera occasione.
Per il secondo orientamento, non è invece possibile cumulare l’eventuale risarcimento del danno con le prestazioni assicurative o previdenziali percepite in conseguenza dell’illecito, in quanto il beneficio erogato dall'assicuratore sociale o dall'ente previdenziale ha proprio lo scopo di attenuare il danno patrimoniale subito dalla vittima (o dai suoi familiari), con ciò elidendosi in parte qua l'esistenza del danno risarcibile (Cass. Sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537).
L’indirizzo in parola attribuisce rilievo al principio della “compensatio lucri cum damno”, in virtù del quale la quantificazione del danno risarcibile deve tener conto degli eventuali vantaggi che il danneggiato ha conseguito e che traggono origine direttamente dal fatto illecito o ne rappresentano conseguenze normali alla luce della comune esperienza.
Il principio in oggetto, pur non codificato, trova comunque riconoscimento in alcune fattispecie disciplinate dal legislatore. Si pensi all’art. 1149 c.c. (compensazione tra il diritto alla restituzione dei frutti e l’obbligo di rifondere al possessore le spese per produrli), all’art. 1479 c.c. (compensazione tra minor valore della cosa e rimborso del prezzo, nel caso di vendita di cosa altrui), all’art. 1592 c.c. (compensazione del credito del locatore per i danni alla cosa con il valore dei miglioramenti) e, infine, alla L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1 bis, (compensazione del danno causato dal pubblico impiegato con i vantaggi conseguiti dalla pubblica amministrazione).
Da tali disposizioni – e da molte altre analoghe – si desume l’esistenza di un principio generale, secondo cui vantaggi e svantaggi derivati da una medesima condotta possono compensarsi anche se alla produzione di essi hanno concorso, insieme alla condotta umana, altri atti o fatti, ovvero direttamente una previsione di legge.
L’orientamento in questione, infine, prendendo in parte le distanze dalla tesi tradizionale della “compensatio lucri cum damno”, ha inoltre rilevato come il rischio di duplicazioni risarcitorie possa essere scongiurato da una corretta applicazione dell’art. 1223 c.c. che consente di quantificare con esattezza le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito, tenendo conto quindi di eventuali emolumenti percepiti.
Chiarita la posizione dei due orientamenti contrapposti, è possibile concentrarsi sulla seconda questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite: se l’assicuratore sociale/ente previdenziale possa o meno esercitare l’azione di surrogazione nei confronti del responsabile civile per ottenere la condanna alla rifusione delle somme erogate o erogande a titolo di pensione di reversibilità e di rendita orfani in favore del coniuge e dei figli minori della vittima del sinistro.
L’adesione al primo orientamento porta ad escludere la proponibilità dell’azione, in quanto il presupposto della pensione e dell’assegno non è il fatto illecito, bensì la previsione di legge secondo cui, in determinate circostanze, scaturisce il diritto a quel determinato tipo di pensione e di assegno di mantenimento.
Pertanto, non rientrando tali prestazioni nei danni patrimoniali conseguenti all'evento (illecito), la conseguenza non può che essere l'impossibilità per l’assicuratore sociale/ente previdenziale di surrogarsi nei diritti del danneggiato o degli aventi causa.
La soluzione in questione è stata accolta dalla Corte d’appello di Trento la cui sentenza ha formato oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’ente previdenziale tedesco che intendeva surrogarsi nei diritti del coniuge e dei figli della vittima del sinistro, avendo a questi accordato prestazioni di natura previdenziale e assistenziale.
In direzione opposta si pone l’adesione al secondo orientamento che conduce al riconoscimento del principio della “compensatio lucri cum damno” e, conseguentemente, consente all’ente previdenziale di esercitare efficacemente l’azione di surrogazione nei diritti risarcitori del danneggiato in riferimento alle somme erogate a titolo di prestazione previdenziale indennitaria.
D’altronde, se si supera il rilievo secondo cui l’erogazione previdenziale di natura indennitaria e risarcimento del danno patrimoniale hanno titolo diverso e vanno trattati in modo distinto, si giunge alla conclusione che la prestazione previdenziale, erogata a seguito dell’evento dannoso, rientri comunque nel danno patrimoniale risarcibile e può formare oggetto di azione surrogatoria.
La parola va, a questo punto, alle Sezioni Unite che sono chiamate a stabilire se l’ente previdenziale tedesco può surrogarsi nei diritti del coniuge e dei figli minori della vittima, ottenendo dal terzo responsabile del fatto illecito il recupero di tutte le somme erogate a titolo previdenziale.
Per la risoluzione del caso, lo si deduce direttamente dall’ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite dovranno tornare ad occuparsi dell’operatività del principio della “compensatio lucri cum damno” e dell’affidabilità dei criteri di individuazione ad esso inerenti.
Ci si limita, in proposito, a ricordare che secondo la tesi tradizionale, il principio in oggetto opera quando:
a) il pregiudizio e l’incremento patrimoniale discendono dallo stesso evento;
b) il danno e vantaggio conseguono con rapporto di causalità diretto ed immediato dall’evento;
c) le poste compensative hanno la medesima natura giuridica, in relazione alla fonte.
L’applicazione rigida di tali criteri rende il principio in parola di difficile (se non impossibile) applicazione.
Si attende dunque un intervento chiarificatore da parte dei giudici di legittimità nella loro più alta composizione.
Per approfondimenti, si suggerisce la lettura di:
- R. SAVOIA, Applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno nell’ambito delle conseguenze risarcitorie da fatto illecito, spetterà alle Sezioni Unite decidere, in Dir. & Giust., 8, 2015, 39.
- D. CERINI, Danno e risarcimento: coerenze (e incoerenze) nell’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, in Danno e Resp., 2015, 1, 25.
- M. FERRARI, I nuovi confini della compensatio lucri cum damno, in Contratto e Impr., 2014, 6, 1188.
- M. FRANZONI, La compensatio lucri cum damno, in Resp. Civ., 2010, 1, 48.