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Pubbl. Lun, 16 Dic 2019

Il diritto alla ricerca delle proprie origini: i punti rimasti irrisolti dopo la sentenza n. 6963 della Corte di Cassazione, Sez. I, del 20.03.2018.

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Crescenzo Granata


Con la recente pronuncia della Suprema Corte, il diritto alla ricerca delle proprie origini si estende anche ai fratelli e le sorelle. Ciò nonostante, tale diritto sconta i limiti derivanti dalla mancanza di uniformità quanto a modalità, tempi e procedure.


Sommario: 1. Le origini del diritto 2. Le fonti del diritto alla ricerca delle proprie origini: la disciplina interna e sovranazionale 3. L'intervento della Corte Costituzionale 4. La giurisprudenza di legittimità 4.1. La sentenza n. 6963 della Corte di Cassazione, Sez. I, del 20.03.2018 5. Conclusioni: i limiti del diritto alla ricerca delle proprie origini e prospettive di riforma

1. Le origini del diritto 

Il diritto alla conoscenza delle proprie origini è il diritto vantato dal figlio adottivo di conoscere le proprie origini biologiche accendendo ai dati della madre e del padre naturale scoprendone l'identità1. La legge sulle adozioni (L. n. 184/1983) ispirata al contesto sociale degli anni settanta, garantiva la segretezza sulla identità dei genitori, essenzialmente, per due ragioni. La prima riguarda una questione di salvaguardia del benessere del minore e della sua nuova famiglia. Con l’adozione l’adottato acquista lo status di figlio nella famiglia adottiva, mediante una finzione giuridica, ne acquista il cognome e abbandona la famiglia naturale (art. 27 co. 3, l. n. 184 del 1983)2. Di conseguenza, la segretezza sull’identità dei genitori biologici era considerata uno strumento per proteggere il minore e per tutelare il nucleo familiare adottivo, evitando di intaccare l’esclusività del rapporto genitoriale di filiazione. La seconda ragione, invece, è di tipo socio-culturale. La necessità di segretezza era avvertita con urgenza soprattutto per i figli nati fuori dal matrimonio. Il segreto proteggeva così la madre naturale e il figlio da gravi pregiudizi sociali. Con l'evoluzione culturale, nel corso del tempo, la sensibilità rispetto a tali tematiche è completamente cambiata, così è nata l'idea di affidare la tutela di tale diritto proprio nelle mani delle persone coinvolte e cioè in primis il figlio e la propria famiglia biologica, senza imporre aprioristiche barriere legali. Del resto, anche l'idea della strumentalità del segreto rispetto alla tutela del benessere dell'adottato e dalla famiglia adottiva è stata superata. Infatti, il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini è una forma di espressione dell'identità e della personalità individuale, saldamente tutelati dagli art. 2 e 13 della Costituzione. Ne deriva, che non solo il segreto non è funzionale al sano sviluppo del minore, ma anzi, potrebbe essere seriamente lesivo per la salute o per la crescita della personalità dell'adottato. Per queste ragioni, il legislatore preso atto del mutamento del contesto storico-culturale è intervenuto, seppur cautamente, sulla L. adozione con la modifica ad opera della legge n. 149 del 2001.

2. Le fonti del diritto alla ricerca delle proprie origini: la disciplina interna e sovranazionale

La novella del 2001 incidendo sul testo della legge sulle adozioni ha introdotto in via generale a determinate condizioni, il diritto di svelare l'identità dei genitori biologici. In particolare, se l’adottato è minorenne solo i genitori adottivi possono accedere alle informazioni concernenti l’identità dei genitori naturali, dietro autorizzazione del Tribunale dei minorenni, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi di salute psico-fisica. Pertanto, anche soggetti terzi non possono avere accesso alle informazioni sullo stato adottivo e, infatti, l’ufficiale di stato civile, l’ufficiale dell’anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato devono rifiutarsi di fornire informazioni, certificazioni, estratti o copie dalle quali possa risultare il rapporto di adozione, salvo espressa autorizzazione dell’autorità giudiziaria3. Si può, ad esempio, rendere necessario l’accesso a determinati dati in considerazione dell’insorgenza di una malattia ereditaria per la quale è necessario avere informazioni in ordine alle condizioni di salute dei consanguinei. In questi casi se ricorrono i presupposti della necessità e dell’urgenza o vi sia un grave pericolo per la salute del minore, le informazioni possono essere altresì fornite al responsabile della struttura ospedaliera o di un presidio sanitario.

Al di là di questa ipotesi, in cui l'esigenza di riservatezza cede per ragioni di tutela della salute individuale, l'adottato vanta un autonomo diritto potestativo alla conoscenza delle proprie origini alle condizioni di cui all'art. 28 c.5 e c.6. La norma prevede che: "L'adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste." Dunque, raggiunti i 25 anni, l'adottato può ottenere le informazioni volute (anche a 18 nei casi di problemi medico sanitari già evidenziati) previa valutazione che accerti la mancanza di un grave turbamento per l'adottato. Da quanto illustrato sembra, quindi, che il diritto di conoscere le proprie origini sia stato introdotto in via generale dalla novella in esame. Ma ciò è vero solo in parte. Infatti, il successivo comma settimo dell'art. 28 cit. prevede che l'accesso alle informazioni non è consentito, quando la madre abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata. Si tratta dell'ipotesi del c.d. parto anonimo. 
Certamente, il diritto della madre naturale di non essere nominata nella dichiarazione di nascita del figlio possiede un fondamento Costituzionale, che riposa non solo sul diritto alla riservatezza, ma anche sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da una vasta gamma di situazioni personali, sociali, economiche, ambientali, etc. In altre parole, la ratio della norma risiede nell'esigenza di tutelare la madre in difficoltà nell'assumere il ruolo genitoriale, cosi da evitare le complicazioni relative ai futuri rapporti con il figlio e con la sua famiglia adottiva, garantendo anche una maggiore stabilità emotiva di tutte le persone coinvolte4. In definitiva, allora, il diritto alla conoscenza delle proprie origini anche quando legittimamente esercitato dopo i 25 anni e alle condizioni ivi previste dalla legge, risulterebbe stabilmente ed eternamente compresso a causa di una decisione, di fatto, irrevocabile della madre maturata al momento della nascita.
Se questo è il quadro sintetico della normativa nazionale, al contrario, a livello internazionale la disciplina risulta molto più permissiva. Infatti, il diritto a conoscere le proprie origini biologiche è espressamente riconosciuto dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite in materia di diritti dei minori, dove, all’art.7, si afferma che il minore ha diritto a conoscere, nella misura in cui è possibile, i propri genitori sin dalla sua nascita. Inoltre, la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, relativa alla protezione dei minori e alla cooperazione in materia di adozione internazionale, prevede, all’art. 30, che le autorità competenti si impegnino a conservare le informazioni sulle origini del minore, specificamente quelle sull’identità del padre e della madre, e assicurino l’accesso a dette informazioni al minore ed al suo rappresentante. Di grande rilevanza, poi, è la disciplina dettata dalla Cedu che all'art.8 riconosce il diritto alla vita privata5. La Corte EDU ha espressamente affermato che il diritto alla conoscenza delle proprie origini rientra nell'ambito della nozione di vita privata e in particolare nell'ambito della protezione dell'identità personale. In particolare, la questione è stata affrontata proprio nell'ambito di un ricorso promosso da una ricorrente italiana. In questa pronuncia6, la Corte ha avuto modo di esaminare la normativa italiana stabilendo due principi di grande rilevanza. Il primo riguarda la necessità di garantire l'accessibilità dei dati in relazione a comprovate esigenze medico sanitarie dell'adottato. Il secondo, invece, riguarda il rapporto tra il diritto all'anonimato della madre e il diritto alla ricerca delle origini dell'adottato. In dettaglio, nelle parole dei giudici di Strasburgo la normativa italiana "non tenta di mantenere un equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa". È evidente, infatti, che la normativa sembra troppo sbilanciata verso la volontà della madre poiché non consente alcuna forma di mediazione fra gli interessi in gioco. In altre parole manca un meccanismo di revocabilità del segreto come accade, al contrario, in altri paesi.7 

3. L'intervento della Corte Costituzionale

 A distanza di brevissimo tempo dalla pronuncia della Corte EDU, la questione è stata posta all'attenzione della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità Costituzionale dell'art. 28 c.7 della l. 184/1993, nella parte in cui non prevede, mediante un procedimento segreto determinato dalla legge, la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30 c.1 del D.P.R. 396/2000, ai fini di una eventuale revoca della dichiarazione8.
Esaminando dettagliatamente la normativa in esame, emerge che la dichiarazione della madre di non voler essere nominata resa ai sensi dell'art. 30 c.1 del D.P.R. 396/2000 (c.d. parto anonimo) comporta l'impossibilità di accedere alla cartella clinica o al certificato di assistenza al parto, per il tempo indicato dall'art. 93 c.2 legge sulla privacy9, ossia ben 100 anni. In altre parole, nessuno (eccetto i medici addetti ai lavori), compreso il figlio adottivo, potrà mai conoscere i documenti relativi al parto prima che siano decorsi almeno 100 anni dalla loro formazione. Come anticipato nel paragrafo precedente, si tratta di una normativa particolarmente rigida in quanto posta esclusivamente nell'interesse della madre che al momento del parto, per varie ragioni, abbia deciso di non essere nominata.
La Corte Costituzionale, pertanto, rileva che tale disciplina finisce per cristallizzare la volontà di anonimato svuotando il diritto del figlio a conoscere le proprie origini. Di conseguenza, la norma risulta, da un lato, contraria al principio di personalità di cui all'art. 2 Cost. che viene praticamente cancellato, dall'altro lato irragionevole, in quanto non consente alcuna forma di bilanciamento, impendendo alla stessa madre di revocare la propria decisione in un momento successivo. È chiaro, infatti, che la volontà di parto segreto potrebbe anche venire meno nel corso degli anni a seguito delle vicende che possono caratterizzare la vita della madre. Facendo tesoro anche del principio già espresso in sede sovranazionale, allora, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede alcun meccanismo di revoca della dichiarazione. In particolare, nelle more di una disciplina legislativa che individui termini e modalità del procedimento, il meccanismo in questione viene individuato nella possibilità di attivare un interpello preventivo. In definitiva, previa istanza dell'adottato sarà possibile interpellare la madre, con un procedimento che deve rimanere assolutamente riservato, circa la volontà di revocare la propria dichiarazione. Solo in caso di risposta affermativa della madre, il Tribunale per i minorenni concederà l'autorizzazione a svelare l'identità dei genitori biologici. Tutto ciò garantisce un ottimale bilanciamento degli interessi in gioco affidato, stavolta, all'iniziativa e alla volontà delle parti stesse. 

4. La giurisprudenza di legittimità

Dopo l'approdo della Corte Costituzionale, con cui si è definitivamente riconosciuto un substrato Costituzionale alla posizione del figlio adottivo, in merito alla possibilità di conoscere le proprie origini, anche quando la madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, il diritto alla ricerca delle origini assume un carattere più ampio e generalizzato. Ma nonostante tale intervento risolutore, che segna un notevole passo in avanti nella disciplina in materia, non sono mancati, nella prassi giudiziale, i dibattiti circa la concreta estensione oggettiva e soggettiva dell'affermato diritto. Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata affrontata la questione relativa alla disciplina applicabile nel caso in cui la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata non sia più in vita al momento della presentazione dell'istanza di interpello del figlio. Dunque, secondo un primo orientamento, in questo caso, tornerebbe ad applicarsi la disciplina legislativa esaminata poc'anzi, cioè a dire che in mancanza di una possibilità di interpello preventivo, si applica nuovamente il termine di 100 anni previsto dalla legge. In questo caso l'unica via sarebbe quella tracciata dalla legge, infatti non potendo manifestare una revoca successiva, torna ad applicarsi il segreto posto a tutela di quegli interessi originariamente espressi dalla madre. Questa impostazione, però, è stata condivisibilmente disattesa dalla Corte di Cassazione. Infatti, sulla scorta della giurisprudenza EDU e della Corte Costituzionale, emerge chiaramente che in mancanza di una esigenza di bilanciamento fra gli interessi contrapposti, il diritto alla ricerca delle proprie origini dovrà prevalere. Del resto, con la morte della madre, la necessità di garantire il segreto non ha più ragion d'essere, per cui è logico supporre la reversibilità dello stesso. Dunque, ove l'adottato manifesti la volontà di conoscere l'identità dei genitori biologici, non ci sarebbe alcun motivo per negare l'autorizzazione da parte del Tribunale e continuare ad osservare il termine centennale. Pertanto, la Corte di Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: "nel caso del parto anonimo, sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche, [...] non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre, il termine di cento anni dalla formazione del documento, per il rilascio della copia del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto". 10

4.1. La sentenza n. 6963 della Corte di Cassazione, Sez. I, del 20.03.2018 

Per quanto riguarda, invece, il profilo dell'estensione soggettiva del diritto alla ricerca delle proprie origini, il dibattito concerne l'estensibilità non solo nei confronti del padre o della madre biologici, ma anche con riguardo alle sorelle e ai fratelli. La questione, riguarda l'interpretazione dell'art. 28 c.5 legge adozioni, precisamente, nella parte in cui afferma: "L'adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici." Dunque, per una prima opzione, il diritto alla conoscenza delle informazioni sulla propria identità deve considerarsi esaurito con riferimento al padre o alla madre biologici, stante il dettato della norma. Secondo una diversa lettura, avallata dalla pronuncia in esame, invece, la norma va interpretata estensivamente. Si afferma che l'intento del legislatore non era quello di circoscrivere tale diritto ad un'unica categoria, volendo fare riferimento all'intero nucleo familiare originario. In particolare è possibile accedere alle informazioni dei prossimi congiunti. Si tratta di una lettura costituzionalmente orientata della norma che mira a garantire il rispetto del diritto alla conoscenza delle proprie radici. Del resto, considerando anche i principi sovranazionali, che tendono a garantirne un pieno riconoscimento, una limitazione in tal senso non troverebbe una valida giustificazione e si tradurrebbe in una violazione del diritto all'identità personale. 

Tanto chiarito, le differenze riguardano il profilo della natura giuridica del diritto e il conseguente aspetto attuativo-esecutivo. Infatti, mentre il diritto del figlio adottivo verso i genitori biologici è un diritto potestativo, che al ricorrere dei requisiti (età di 25 anni, previa audizione dei soggetti coinvolti, e valutazione del tribunale) prevale su quello della madre, verso i fratelli e le sorelle è necessario un bilanciamento, per tutelare il diritto alla riservatezza. Pertanto, in mancanza di ulteriori indicazioni il procedimento da seguire è quello dell'interpello preventivo, volto a reperire il consenso espresso delle persone coinvolte. 

5. Conclusioni: i limiti del diritto alla ricerca delle proprie origini e prospettive di riforma

Da quanto fin qui illustrato emerge che la disciplina in materia è frutto non solo dei diversi interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo, ma anche e soprattutto dell'intervento additivo del giudice delle leggi e chiarificativi della Corte di legittimità. Il risultato di questo addentellato di regole e principi, seppur chiaro nei concetti, è dato da una disciplina che risulta di non agevole applicazione nella prassi e di conseguenza è foriero di limiti che potrebbero ostacolare l'esercizio del diritto da parte dell'adottato. Per questa ragione è auspicabile un intervento legislativo capace di dettare una disciplina organica con riguardo ai profili ancora incerti. In primo luogo si consideri, ad esempio, la lacuna circa la possibilità di estendere tale diritto anche al figlio non riconosciuto alla nascita da donna che abbia manifestato la volontà di rimanere anonima. In secondo luogo, va considerata la necessità di tipizzare la disciplina del procedimento mediante il quale deve avvenire la revoca, come richiesto dalla pronuncia della Consulta.11 Sul punto bisogna osservare, che nelle more dell'introduzione di una normativa dettagliata quanto ai tempi, alle modalità e alle misure per garantire massima riservatezza, i Tribunali hanno adottato autonomi protocolli per adeguarsi a quanto affermato dalla Corte. Ciò nonostante, l'assenza di procedure uniformi a livello nazionale o la mancanza, in certi casi, dei protocolli stessi potrebbero determinare il rischio di rigetto delle relative istanze, e dunque il diritto in esame risulterebbe seriamente compromesso. Tale rischio risulta ancora più accentuato considerando che il procedimento di interpello preventivo è stato esteso, come già osservato, anche nel caso in cui l'istanza sia rivolta a conoscere l'identità dei fratelli e delle sorelle. A dire il vero queste tematiche sono state affrontate da una proposta di legge del 2015 che allo stato risulta ancora sottoposta al vaglio del senato .12

Note e riferimenti bibliografici

1. In termini Nuovo Corso di diritto civile R. Galli pag. 155 e ss., Cedam 2017.

2. La norma afferma che: "Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.".

3. Art. 28 c.3 e 4 introdotti dalla l. n. 149 del 2001: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.

4. Nuovo Corso di diritto civile R. Galli pag. 155 e ss., Cedam 2017.

5. Art. 8 Cedu dispone: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». L’art. 8 quindi, è finalizzato fondamentalmente a difendere l’individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. In particolare, salvo specifiche espresse deroghe individuate dalla norma stessa.

6.Si tratta della sentenza del 25.9.2012 Godelli c. Italia.

7. Tanto viene fatto notare dalla sentenza della Corte Costituzionale 278/2013 che opera una disamina particolare in merito alla soluzione adottata dalla Francia, che consente la reversibilità del consenso ab origine dato dalla madre di mantenere .l’anonimato

8.  Corte Costituzionale sentenza n. 278/2013.

9. Decreto Legislativo 196/2003.

10. Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 21 luglio 2016, n.15024.

11. Afferma la Consulta nella sentenza n. 278/2013 che sarà compito del legislatore "introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, ... cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo.".

12. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al link del suddetto provvedimento presso il sito istituzionale della Camera dei Deputati.  https://temi.camera.it/leg17/post/il_diritto_a_conoscere_le_proprie_origini.html?tema=temi/la_tutela_dei_minori.