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Pubbl. Gio, 12 Dic 2019
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Note di storia delle fonti del diritto canonico: epoca antica e medievale

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Luciano Labanca
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Breve rassegna della storia delle fonti del diritto canonico, dalle origini della Chiesa, con le specifiche fonti patristiche e conciliari, all´epoca medievale, con la nascita della scienza del diritto canonico, ad opera di Graziano e dei suoi commentatori, fino allo sviluppo del diritto delle decretali come base del Corpus Iuris Canonici (1582).


Sommario: 1. Introduzione e inquadramento del fenomeno giuridico-canonico nella Chiesa; 2. Periodizzazione della storia delle fonti del diritto canonico e concetti di base; 3. Le fonti del primo millennio; 4. Graziano e i suoi commentatori; 5. Il Diritto delle Decretali fino al Corpus Iuris Canonici (1582); 6. Osservazioni conclusive.

Abstract [eng]The paper aims to briefly present a framework of the juridical phenomenon in the Church, analyzing in particular the first stages of the history of canon law, from antiquity to the medieval sources, with the last examinated step in the promulgation of the Corpus Juris Canonici (1582). After having briefly analyzed the sources of the ancient Church, the Decretum of the monk Gratian and the law of the Decretals are more extensively analized. Those sources provide the basic material for the ecclesial legislation of the following centuries. The goal is to bring out the complexity of the history of the sources of canon law, due to the multiplicity of institutions and processes, in order to face the challenges of the Church of every age.

1. Introduzione e inquadramento del fenomeno giuridico-canonico nella Chiesa

In ogni ordinamento giuridico si distinguono solitamente le cosiddette fonti di cognizione, mediante le quali si conoscono le norme giuridiche e le cosiddette fonti di produzione, mediante le quali le stesse norme giuridiche prendono forma e diventano vincolanti per i soggetti cui sono indirizzate. Ogni ordinamento giuridico, poi, si fonda sull'esistenza di una società ed è sempre finalizzato all'armonica convivenza dei suoi membri, come ci insegna il brocardo classico del diritto romano: ubi societas, ibi ius. Il diritto, inoltre, nasce per lo più per regolamentare determinate situazioni conflittuali, come lo stesso diritto romano ci ricorda: ubi remedium, ibi ius. Queste dinamiche non sono differenti nell’ordinamento giuridico della comunità ecclesiale. Essendo la Chiesa una vera comunità, caratterizzata certamente da un fondamento teologico-spirituale, lo Spirito Santo che la raduna in unità da diversi popoli, è pur sempre interessata da dinamiche umane e societarie, quindi necessita di norme veramente giuridiche per mantenersi fedele alla sua identità. Il Concilio Vaticano II per definire la Chiesa nel suo elemento visibile e invisibile, parte dal presupposto che essa è un’unica complessa realtà, in cui si ha la compresenza di differenti componenti che si affiancano alla dimensione comunitaria, quali la dimensione misterica, sacramentale e istituzionale. Punto di partenza per questa impostazione ecclesiologica è sicuramente il testo della costituzione dogmatica Lumen Gentium, nella quale si afferma che l’elemento societario (umano) e quello spirituale (divino) della Chiesa “non si devono considerare come due realtà, ma formano una sola complessa realtà” (LG, 8). Questa natura “teandrica” (divino-umana) della Chiesa “per una non debole analogia, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato” (ivi). La struttura della Chiesa con la sua natura teandrica è proprio come quella dei sacramenti, nei quali coesistono un elemento umano ed un elemento divino. L’applicazione alla Chiesa di questa categoria sacramentale, però deve essere fatta sempre chiarendo che essa riguarda l’essenza e la struttura della Chiesa e non la sua funzione/funzionalità. L’unione tra l’elemento divino e quello umano non dissolve la vera realtà umana della Chiesa, che conserva la sua realtà. Di conseguenza, il Diritto della Chiesa è vero diritto, secondo la comprensione e le specificazione della scienza giuridica in generale e la canonistica in particolare, hanno individuato nel corso della storia. Si tratta di un vero diritto sotto il profilo ontologico e funzionale, sociale e antropologico, che si colloca all’interno dell’ambito “umano” della struttura teandrica della Chiesa.[1]

Interrogandosi dunque sul fondamento del diritto canonico nella Chiesa, dunque, volendo superare le due proposte classiche, quella della Scuola di Monaco e di quella di Navarra, che individuano tale fondamento rispettivamente nella norma di comunione ecclesiale e nel giusto ordine della Chiesa, sembra opportuno sottolineare invece come punto di partenza la centralità della natura missionaria della Chiesa. Questa realtà è ben definita nel n. 17 della Lumen Gentium e in altri documenti del Magistero recente, in particolare di Paolo VI, nell’Evangelii Nuntiandi (cf. nn. 13-14). L’annuncio del Vangelo, infatti, genera una comunità di carità, annuncio e santificazione, fondata sul “credere insieme” e non su un semplice "sapere" (come nelle eresie riconducibili all'antica Gnosi). La missione è il principio e il fine della Chiesa: Essa nasce dalla missione ed esiste per la missione stessa. Il diritto canonico, quindi, tutela, protegge, stabilizza la relazione ecclesiale, ma non la costruisce. L’annuncio del Vangelo, dunque, come norma missionis, per essere coerente deve avere una certa oggettività, nel contenuto (norma fidei, “cosa credere”) e nella modalità (norma communionis, “come vivere da credenti”). È evidente come la norma fidei, costituita dal depositum fidei, Magistero e teologia, sia superiore alla norma communionis, che tuttavia non deve mai contraddirla. Questa norma communionis è costituita dalla morale, dalla liturgia e dal diritto canonico. Si comprende, dunque, come sia la missione a strutturare la Chiesa e come la communio si presenti nella sua veste di munus, dono e impegno/compito comune. Da questo scaturisce la Traditio, come trasmissione costante del Vangelo, in un contesto di communio e di fede comune, liberando dalla tentazione dell’individualismo gnostico. Il ruolo del diritto canonico, in altre parole, è quello di tutelare la già esistente communio, come elemento necessario per l’annuncio del Vangelo. In tale visione il diritto canonico viene posto nella giusta collocazione all'interno dell’orizzonte ecclesiale, dando ragione di quello che stiamo sperimentando nell’attuale contesto e mi riferisco, in particolare, alle varie riforme che nel corso della storia delle istituzioni della Chiesa e delle fonti del diritto canonico hanno interessato vari ambiti di questo ordinamento, in un processo continuo che prosegue anche al presente. Si tratta, dunque di continui ritocchi alla norma communionis della missio Ecclesiae, in uno sguardo attento anche ai mutamenti sociali e alle reali esigenze dell’uomo, senza contraddire mai la norma fidei, che è l’unica ad essere autenticamente “in-disponibile” alla Chiesa. Con questo sguardo d'insieme, allora, è più facile comprendere lo sviluppo graduale e storico di questo strumento che è il diritto canonico per la vita ecclesiale.

2. Periodizzazione della storia delle fonti del diritto canonico e concetti di base

La Chiesa sin dall’inizio della sua esistenza ha prodotto un diritto proprio e nativo per rispondere a problemi pratici, che le si presentavano dall'interno della sua stessa vita, sia per affrontare le sfide del mondo. Secondo la dottrina canonistica maggioritaria, la storia del diritto della comunità ecclesiale si caratterizza in 4 fasi:

  1. Ius antiquum: epoca d’oro, dalle origini della Chiesa fino al cosiddetto "Decretum Gratiani" (1140);
  2. Ius novum: dall’epoca di Graziano al Concilio di Trento (1545-1563);
  3. Ius novissimum: dal Concilio di Trento alla Rivoluzione francese (1789), con l'elaborazione di norme in risposta a Lutero sulla scia del Concilio di Trento e prodotte dai Pontefici e dagli organismi della Curia Romana;
  4. Ius codificatum: dal Codice di diritto canonico pio-benedettino del 1917, al nuovo Codice di diritto canonico promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983, fino al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, promulgato nel 1990.

Richiamando quanto affermato precedentemente si può affermare che questa stessa storia non è chiusa, ma trattandosi del vero diritto di una comunità viva, con nuove sfide e nuovi imperativi da affrontare, il diritto canonico è in continua evoluzione, sia nell'elaborazione di nuove norme, sia nella prassi e nella giurisprudenza della Curia Romana, dei Tribunali apostolici, come anche nei Tribunali locali. Senza entrare nelle problematiche dello ius divinum[2], diciamo solo che il diritto canonico è il diritto prodotto dalla Chiesa ed è caratterizzato dalla aequitas canonica (equità canonica), possiede una certa elasticità, perché risponde ad esigenze storiche e sociali concrete, per raggiungere il fine della salus animarum (cfr. can. 1752).

Le fonti del diritto canonico si presentano raggruppate in due grandi tipologie:

-    le fonti genetiche (o di produzione): caratterizzate dai fattori sociali che producono diritto, come ad esempio il legislatore per le leggi e la comunità per la consuetudine;

-    le fonti gnoseologiche (o di cognizione): ossia i prodotti scientifici che ci fanno conoscere la norma, che a loro volta possono essere primarie (o dirette), quando offrono direttamente il contenuto della norma, come ad esempio canoni, leggi, decreti, lettere motu proprio, oppure secondarie (o indirette), consistenti in documenti che forniscono indirettamente notizia e contenuto delle norme, come ad esempio opere dei Padri della Chiesa o dei teologi.

Tra le fonti gnoseologiche, inoltre, nella storia del diritto canonico rivestono un ruolo centrale le cosiddette collezioni. Si tratta di opere unitarie che contengono diverse fonti del diritto canonico e vengono classificate in differenti tipologie:

-    collezioni private, ossia quelle non promulgate dall’autorità ecclesiastica, ma sorte su iniziativa di studiosi privati, per lo più per motivi didattici;

-    collezioni ufficiali, ossia promulgate dall’autorità ecclesiastica, con uno specifico atto di potestà legislativa, oppure da essa recepite (usu receptae);

In base all’economia interna, le collezioni possono essere cronologiche, quando le diverse fonti sono ordinate in esse secondo criterio temporale, oppure sistematiche, quando diversamente sono ordinate per materia. Un’altra importante classificazione delle collezioni, poi, è quella in base alla quale si distinguono collezioni autentiche e collezioni falsificate. Queste ultime possono aver subito interventi di modifica nel testo, mediante interpolazione, oppure – come avviene per diverse fonti anche letterarie - di attribuzione ad un personaggio autorevole, in modo da accrescerne l’autorità, mediante il fenomeno della pseudoepigrafia.

3. Le fonti del primo millennio

Un fatto centrale nello sviluppo delle fonti del diritto canonico, è dato sicuramente dalla grande conquista della “libertà della cristianità”. Questa fase dei primi secoli della storia della Chiesa, vede alcune tappe fondamentali per lo sviluppo della fisionomia della giovane comunità cristiana, date anzitutto dall’Editto di Licinio e Costantino, detto anche Editto di Milano del 313 d.C., quando viene concessa libertà di culto a tutto l’Impero e il cristianesimo può uscire dalla condizione di illegalità; altra tappa è data dal primo Concilio Ecumenico, convocato dall’imperatore Costantino nel 325, il cosiddetto Concilio di Nicea, dove combattendo l’eresia ariana, viene fissato il primo simbolo della fede. Nel 380, poi, l’imperatore Teodosio, con l’editto “Cunctos populos”, rende il cristianesimo religione di stato. Crescendo nel sostrato dell’Impero romano, poi, non si può non menzionare, in questa prima fase della storia del diritto canonico, la grande commistione fra le norme della vita ecclesiale e il diritto romano. Entrambi questi ordinamenti, infatti, ricevono reciproche influenze.

Nei primi tre secoli della Chiesa, le norme che regolano la vita della comunità cristiana presentano un carattere consuetudinario, specialmente nell’istituzione della cosiddetta audientia episcopalis, l’esercizio della giustizia esercitato dai Vescovi sul popolo loro affidato. Il canone VII del Concilio di Nicea utilizza il termine di consuetudo come sinonimo di traditio. Tuttavia si tratta di concetti ben distinti. Per consuetudine si intende una norma giuridica accettata e applicata da una comunità, mediante uso e consapevolezza giuridica (usus/diuturnitas e opinio iuris), per Traditio, invece, in senso più spiccatamente teologico, si intende la dottrina della fede, gli insegnamenti morali, la liturgia, la disciplina della Chiesa e la catechesi. La Traditio, quindi, che rappresenta il cuore dell’insegnamento e della vita della Chiesa, ha forza vincolante perché di origine apostolica, quindi direttamente collegata al Fondatore divino. Queste fonti dei primi secoli, sono caratterizzate da un forte carattere pseudoepigrafico, per sottolinearne l’origine apostolica. Si tratta di testi che contengono norme vere e proprie osservate dalla comunità, ma anche precetti morali, dottrinali, disciplinari e liturgici.

Le collezioni pseudoapostoliche, si presentano a volte nella forma di singoli testi, come ad esempio la Didachè (risalente alla fine del I - inizio II secolo), con forti radici ebraiche, dove si riscontra una teologia e disciplina dei sacramenti, con norme liturgiche e indicazioni relative alla nomina dei vescovi. Altro esempio è la Traditio apostolica, risalente ai primi decenni del III secolo e attribuita all’antipapa Ippolito. In essa si riscontra una ricca storia liturgica e delle istituzioni di quel secolo. Di qualche anno più tardi, la Didaskalia apostolorum, di ambiente siriano. In questo testo sono indicati i doveri del Vescovo, dei diaconi, la testimonianza dei martiri, la cura dei poveri e dei fanciulli da parte della Chiesa. Dello stesso periodo, i Canones ecclesiastici Sanctorum Apostolorum (anche detta Constitutio ecclesiastica apostolorum), anch’essi di ambiente siriano: dove viene presentata la tesi fondamentale secondo la quale la Scrittura deve essere completata con le disposizioni apostoliche, per regolamentare la vita della comunità.

Accanto alla forma dei singoli testi, le antiche collezioni si presentano a volte come “collezioni di collezioni”. Alcuni esempi sono le Constitutiones apostolicae, risalenti alla fine del IV secolo e attribuite ad un Vescovo della Cilicia, composte da 8 libri, che riprendono testi singoli e li integrano in un commento con una sorta di apparato critico. Altro esempio è la Collectio latina codicis Veronensis, scoperta a Verona nel XIX secolo, su un codice palinsesto, con una diversa sistemazione del materiale presente nella Didaskalia, Canones Ecclesiastici e Traditio Apostolica. Solo per citarli, poi possiamo ricordare l’Ochtateuchus Clementis e la cosiddetta Collezione copta.

Un'altra istituzione ecclesiastica alla base della produzione di molte norme giuridiche, poi, è quella conciliare. Tale prassi è radicata già nella tradizione ebraica, poi influenzata anche dai cosiddetti concilia principis dell’antichità, riunioni di notabili dell’Impero, con lo scopo di risolvere problemi amministrativi e politici.  Con la libertas ecclesiae, nel IV-V secolo, questa prassi si rivede nelle grandi assemblee di vescovi, finalizzate alla risoluzione di problemi ecclesiali, come ad esempio la risposta alle eresie o agli scismi. I Concili si sviluppano in diverse tipologie: quelli provinciali, che coinvolgono vescovi della stessa provincia ecclesiastica, quelli generali in occidente e in oriente e quelli ecumenici, che radunavano rappresentanti di tutta la Chiesa e dotati della più alta autorità. La prassi primordiale prevedeva la convocazione dei concili da parte dell’Imperatore, come avvenne per quello di Nicea (325), cui seguirono quello di Costantinopoli I (381), di Efeso (431) e di Calcedonia (451), solo per citare i più importanti. Per la storia delle fonti del diritto canonico, i Concili rappresentano l’ambiente vitale da cui scaturiscono diverse tipologie di esse, come gli Acta, ossia riassunti o trascrizioni stenografiche dei lavori dell’assemblea, i Discorsi conciliari, ossia la presentazione dei dibattiti in essi sviluppati, le Litterae synodales, finalizzate alla diffusione delle decisioni conciliari nelle città, gli Anathemata, ossia la lista delle eresie condannate, i Symbola fidei, ossia gli articoli della retta fede da professare e le Disposizioni o canoni, vale a dire le norme canoniche di carattere disciplinare derivate dalle assemblee conciliari.

Accanto all’attività conciliare, nel corso dei primi secoli, va pian piano sviluppandosi anche il senso teologico e disciplinare del primato papale, da cui sorge l’attività legislativa del Vescovo di Roma, successore dell’Apostolo Pietro. Particolare espressione di tale processo, è lo sviluppo delle cosiddette Litterae decretales[3]. Con questa espressione si intende una risposta data dal Pontefice ad un vescovo, un canonico, un abate o un laico che gli aveva sottoposto una questione su un elemento incerto di natura giuridica. Tale prassi inizia a registrarsi nella Chiesa a partire dal IV secolo, specialmente sotto i pontificati di Papa Damaso (363-384) e Papa Siricio (384-398), con i quali andò affermandosi con sempre maggior forza la Cancelleria apostolica, organizzata in modo analogo alla Cancelleria imperiale. L’idea di base di tali fonti assimilabili ai rescripta degli Imperatori romani, che rispondevano a questioni singolari. Con l’affermarsi del potere papale, le Decretali si moltiplicarono sempre più e ben presto divennero le principali fonti del diritto canonico, tanto da superare gli stessi canoni conciliari. In partenza le Decretali erano indirizzate alla soluzione di casi concreti, ma ben presto assunsero una finalità più generale, tanto da diventare portatrici di regole giuriche universali. Tra il V e il VI secolo, in modo particolare, avvenne l’equiparazione delle Decretali papali ai Canoni conciliari, grazie alla progressiva chiarificazione del potere papale.

4. Graziano e i suoi commentatori

La canonistica, come vera e propria scienza del diritto canonico, inizialmente coltivata come parte della teologia, iniziò a fiorire in modo autonomo con l’elaborazione scientifica della più importante opera di diritto canonico composta nel XII secolo, precisamente attorno al 1140, ossia la Concordia discordantium canonum, meglio conosciuta come Decretum del monaco Graziano[4]. Come afferma Stickler, nel suo manuale classico di storia del diritto canonico, questa opera si presenta come «terminus ad quem, finis, et terminus a quo, initium»[5], perché comprende e risolve in maniera scientifica tutti i tentativi passati di attività compilatoria e conciliatoria delle fonti e nello stesso tempo dà vita ad un nuovo inizio della scienza canonica, offrendo agli studiosi successivi la possibilità di approfondire e ampliare il suo schema di base. Al contrario delle compilazioni precedenti, l’opera in questione è organizzata come una serie di trattati, dove l’autore espone qualche materia o qualche problema che intende spiegare con l’aiuto dei testi di Auctoritates, come la Scrittura, i Padri o le collezioni di canoni e decreti conciliari,  a cui viene applicato il metodo della dialettica, secondo i principi di interpretazione formulati dai predecessori, uno tra tutti Abelardo, che con la sua opera Sic et Non, aveva introdotto l’applicazione del metodo dialettico alla scienza teologica[6]. Le spiegazioni composte dal Maestro sui singoli testi, nei quali egli applica il metodo dialettico, prendono il nome di Dicta Gratiani[7]. Riferendosi direttamente all’opera di mediazione culturale svolta da Graziano, Paradisi sostiene che «questa trasfusione di una materia religiosa in una materia giuridica, fu caratterizzata, tra l’altro, dalla ricchezza delle astrazioni, dal largo uso delle dottrine dialettiche e retoriche, ed inoltre dall’allegoria come mezzo interpretativo»[8]. La struttura dell’opera, nella sua versione “standard”, è divisa in tre parti: la prima composta da 101 Distinctiones, di cui ognuna è divisa in canoni, anche chiamati capitoli (canon, o caput, o capitulum). La seconda parte composta di 36 Causae, suddivise a loro volta in quaestiones, distinte in capitoli, preceduti da summaria e attributiones. La terza parte, poi, intitolata De Consacratione, si compone di 5 Distinctiones, che si occupano dei sacramenti, escluso il matrimonio già trattato nella seconda parte, e delle festività[9].

Dopo Graziano, la produzione degli studiosi del diritto canonico fu soprattutto orientata a commentare l’opera di quell’autore, utilizzando una metodologia simile a quella dei commentatori del Corpus iustinianeo. Fu a Bologna, considerata a buon diritto la prima scuola di diritto canonico, che si affermò inizialmente questo metodo, poi esportato anche in altre città europee come Parigi, Colonia e Oxford. Secondo la distinzione classica i canonisti di questa epoca vengono classificati in Decretisti, ossia commentatori del Decretum e Decretalisti, ossia commentatori delle Decretales dei Romani Pontefici. Tale distinzione, però, oggi appare alquanto obsoleta, dal momento che non di rado le stesse persone commentavano sia l’uno che le altre. Per ragioni di classificazione dei diversi generi letterari, tuttavia, sembra opportuno mantenere la distinzione fra Decretistica e Decretalistica[10]. Alla Decretistica si collegano specifici generi letterari quali le glosse, gli apparati di glosse e le summe, relative a diverse metodologie di insegnamento, ossia le lezioni, le ripetizioni e le dispute. Le glosse rappresentavano dei commenti del maestro trascritte nelle interlinee del testo di Graziano, oppure ai suoi margini, con spiegazioni e argomentazioni logiche sulle categorie giuridiche presenti. Nei decenni successivi, poi, a causa del moltiplicarsi di queste glosse, si rese necessario operare un riordino di esse da parte di maestri autorevoli, mediante apparati[11]. Le Summae Decreti, invece, sono esposizioni di tipo sistematico della materia giuridica ad opera di studiosi professionisti, formatisi a Bologna, che continuano la loro opera di docenti e studiosi nella loro patria, intrecciando spesso i contenuti giuridici con una forte esperienza pastorale, che deriva dal loro ministero attivo nella Chiesa, come pastori e spesso vescovi nelle loro terre d’origine. Gli autori di questo particolare genere letterario vengono solitamente raggruppati in tre Scuole: quella bolognese, quella franco-renana e quella anglo-normanna[12].

La Scuola Bolognese fu la prima e più importante scuola di diritto canonico, che Erdö definisce «madre e maestra di tutte le scuole di diritto canonico»[13] e lì, per la prima volta, si commentò l’opera di Graziano, attraverso i diversi generi letterari cui si è accennato. Il metodo bolognese fu essenzialmente esegetico e vide uno sviluppo progressivo nel corso dei decenni. Ci fu un primo stadio, con commenti molto brevi, costruiti come sommari delle parti del Decretum e parti più esegetiche (si pensi a Paucapalea e alla Summa di Rolando), un grado di sviluppo più approfondito e sistematico (come nella Summa Decretorum di Rufino[14]), fino ad un livello altissimo di qualità, per ampiezza e approfondimento (come nella Summa Decretorum di Uguccione da Pisa[15]).

La produzione della Scuola decretistica franco-renana, invece, inizia verso gli anni ’60 del XII secolo, fortemente influenzata del metodo filosofico-teologico della scuola Parigina e dalla scienza canonistica bolognese. Come si è accennato in precedenza, le conoscenze canonistiche bolognesi furono introdotte in Francia da studenti originari di quelle terre che avevano realizzato un percorso di studi a Bologna, per poi tornare ad insegnare nei propri luoghi di origine, come fu per Stefano di Tournai[16], che viene considerato il fondatore della Scuola franco-renana. Essa si sviluppa principalmente nei centri di insegnamento del diritto canonico a Parigi e in Renania, soprattutto nelle città di Magonza e Colonia. La grande maggioranza delle opere di questa scuola sono anonime e le Summae, come genere letterario di maggiore diffusione, seguono un metodo maggiormente sistematico, superando quasi totalmente la prassi glossatoria della scuola bolognese. Tuttavia i lavori della scuola franco-renana non ottengono la stessa diffusione e impatto culturale di quelli della scuola bolognese[17]. Un’opera di particolare rilevanza, collegata a questo ambiente, è la Summa Parisiensis, composta circa 20 anni dopo il Decretum Gratiani, e cioè attorno al 1165, da un autore anonimo fortemente legato ad ambienti parigini[18]. Altra opera importante da menzionare, legata a questa scuola canonistica è la Summa detta “Elegantius in iure divino”, o Summa Coloniensis[19], redatta verso il 1169, da un anonimo commentatore francese di Graziano. L’opera segue un ordine logico, differente da quello di Graziano, tanto da avere 15 parti di carattere altamente sistematico.

Gli inizi della scuola Anglo-Normanna, poi, sembrano risalire agli anni ’60 del XII secolo, quando ad Oxford si iniziò a criticare aspramente il metodo dialettico grazianeo. C’erano contatti personali dei docenti di quella area con esponenti della scuola di Bologna e di quella Franco-Renana. Ci sono pervenute numerose Summae appartenenti a questa scuola, ma anch’esse risultano essere anonime e tutte sono accomunate dall’aver superato il commento puntuale dell’opera grazianea a favore di una trattazione più sistematica delle problematiche. Le due opere più importanti sono la “Omnis qui iuste iudicat” o Summa Lipsiensis[20] (1186) e la “De Iure canonico Tractaturus”, detta anche Summa Honorii[21] (1188-1190).

5. Il diritto delle Decretali fino al Corpus Iuris Canonici (1582)

Riprendendo quanto detto sopra sulle Decretali, si deve aggiungere che dalla metà del XII secolo in avanti, esse divengono il fattore principale di sviluppo e unificazione del diritto canonico, tanto da essere considerate, nel sistema di revisione delle fonti operato da Uguccione da Pisa, una fonte superiore agli stessi decreti conciliari. In questa evoluzione, dunque, le Decretali passano dall’essere un mero strumento giurisprudenziale per i singoli casi, a contenere norme giuridiche generali, di tipo astratto, vincolanti per tutti i fedeli. Gradualmente si diffusero collezioni private di Decretali[22], che a partire dal XIII secolo, furono sostituite da raccolte con carattere ufficiale. In questa fase di affermazione della Decretale come norma generale, non possiamo non richiamare l’opera di due pontefici-giuristi, Alessandro III (1159-1181) e Innocenzo III (1198-1216). A quest’ultimo, in particolare, si deve la predisposizione di una prima collezione ufficiale che egli intese promulgare ufficialmente, per rispondere all’eccessivo moltiplicarsi delle decretali e di capitula circolanti al di fuori della stessa (Decretales extravagantes).

Tra le collezioni di decretali più rilevanti per la storia del diritto canonico, si deve necessariamente far un breve accenno alle Decretales Pseudo-Isidorianae. Sebbene gli studiosi siano ormai concordi nell’attribuire un carattere spurio a tale collezione, essa comunque è considerata la più importante falsificazione del IX secolo, ma forse di tutta la storia della Chiesa, specialmente per via del grande influsso avuto sui testi canonistici successivi. Essa, divisa in tre parti, fu composta fra l’847 e l’852, presumibilmente nella provincia ecclesiastica di Reims e per accrescerne il prestigio venne attribuita a Sant’Isidoro di Siviglia (+ 636), considerato l’ultimo Padre della Chiesa, sebbene l’autore si definisca “Isidorus Mercator” o “Isidorus Peccator”. Questa Collectio ebbe un grande valore soprattutto in ordine alla soluzione di controversie politiche fino al XV secolo. Lo scopo di tale falsificazione era quello di rafforzare il potere papale, limitare quello dei metropoliti ed escludere i vescovi dalla giurisdizione civile. L’influsso di tali decretali, inoltre, è tuttora riscontrabile nella normativa della Chiesa, sia nel CIC 1917 (cfr. can. 281), sia nel CIC 1983 (cfr. can. 439), circa l’obbligo dell’autorizzazione papale per la convocazione di un concilio regionale[23]. Tra il 1100 e il 1200, sorgono cinque collezioni di supplemento al Decretum, dette Quinquae Compilationes Antiquae[24], alcune delle quali, di carattere ufficiale, altre di carattere privato. Nonostante i loro numerosi pregi, tuttavia, si registra in esse il difetto essenziale di non offrire una sintesi completa e sistematica del diritto papale[25].

Sarà il papa Gregorio IX, dando incarico a san Raimondo di Peñafort, a far raccogliere e selezionare le decretali pontificie promulgate dopo il Decretum di Graziano e presenti nelle succitate Quinquae Compilationes, fino alla promulgazione di una nuova collezione cui si operò anche l’aggiunta di nuove decretali dello stesso Pontefice in ordine alla risoluzione dei dubbi giuridici riscontrati. Il nome della nuova raccolta in cinque libri fu “Liber Extra”, proprio per indicare la sua presenza al di fuori del Decreto di Graziano, ma è anche conosciuta come “Decretales Gregorii IX”. La promulgazione della nuova collezione avvenne il 5 settembre 1234, con la bolla “Rex Pacificus” e l’invio della stessa all’Università di Bologna. Commentando la Bolla papale di promulgazione, Erdö si sofferma sulla qualificazione giuridica della fonte, chiarendo che:

«si tratta di una collezione ufficiale (authentica), cioè con forza di legge, e ad ogni norma contenuta – anche se originariamente falsificata, o emanata da un’autorità priva di potere legislativo – acquista lo status d’effettiva legge pontificia. […] è universale, il che significa che anche le norme originariamente di diritto particolare diventavano, in quanto inserite nella collezione, di diritto universale. La collezione è unitaria, nel senso che nessuna delle sue norme costituisce deroga ad un’altra per il fatto di essere successiva a questa; è esclusiva, dato che il Papa, nella bolla di promulgazione, prescrisse che tutti dovessero utilizzare solo questa compilatio. Esclusività, si badi, riferita solo alle altre collezioni ed alle singole leggi universali, promulgate prima o dopo il Decretum Gratiani, ma non al Decretum stesso, il cui materiale continuò a conservare la sua originaria autorità giuridica»[26].

L’intento del Pontefice era quello di mettere ordine nelle norme e superare l’incertezza del diritto che si era creata con la diffusione di diverse collezioni di diritto canonico. Egli diede incarico al domenicano San Raimondo di Peñafort[27] (1175-1275) di raccogliere e organizzare tutto il materiale prodotto dopo il Decretum Gratiani e confluito nelle Quinque Compilationes Antiquae, dando unità e sistematicità. La struttura della collezione fu la stessa delle suddette compilazioni, con la scansione solita: iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen.

Dopo il Liber Extra, compaiono altre raccolte ufficiali e private di Decretali, tra le quali ricordiamo le Novellae di Innocenzo IV (decretali promulgate da questo Pontefice fra il 1245 e il 1253), le Novissimae di Gregorio X e altre di Niccolò III. Tutte queste, tuttavia, non sono complete e non hanno carattere di generalità.

Papa Bonifacio VIII (1294-1303) alla fine del XIII secolo, intercettando l’urgenza di mettere ordine nel materiale giuridico pubblicato successivamente al Liber Extra di Gregorio IX, specialmente per la risoluzione di contrasti giuridici e la chiarificazione di punti oscuri, incarica tre studiosi (Guglielmo da Mandagoto, Berengario Fredoli e Riccardo Petronio da Siena) di sistemare il materiale e redigere una nuova collezione. Il Liber Sextus, questo il nome scelto da Bonifacio VIII, perché collegato come un sesto libro dopo i cinque delle Decretali di Gregorio IX, venne promulgato con la bolla Sacrosanctae Romanae Ecclesiae il 3 marzo 1298[28], in cui si stabilisce che la collezione sarà da considerarsi autentica, universale, unitaria ed esclusiva. Essa, mantenendo la stessa scansione delle collezioni precedenti, è composta da 5 libri. La maggior parte del materiale che la compone è tratto dai canoni dei Concilio di Lione (1245 e 1274) e dalle decretali pontificie promulgate dopo Gregorio IX e fino a Bonifacio VIII[29].

Dopo Bonifacio VIII, oltre ad altre collezioni private[30], si deve accennare alle Constitutiones Clementinae[31], promulgate nel 1317 da Giovanni XXII, ma contenenti le Decretali di Clemente V (1305-1314). Questo Pontefice diede nuove disposizioni per la preparazione di una collezione canonica, che però fu promulgata soltanto nel 1317 ad Avignone dal papa Giovanni XXII (1316-1334), suo successore con la bolla “Quoniam Nulla”. Le Constitutiones Clementinae o Epistualae Decretales Clementinae, si presentano come l’ultima collezione medievale promulgata da un Pontefice, dal momento che le rimanenti del Corpus Iuris Canonici non saranno promulgate singolarmente, ma soltanto nel XVI secolo da parte di Gregorio XIII.

È necessario sottolineare, inoltre, che quella delle Clementinae, al contrario delle precedenti compilazioni, pur mantenendo la caratteristica di compilazione unitaria ed universale, non è esclusiva, perché non abroga esplicitamente i documenti pontifici e conciliari che non vi rientrano e che sono stati prumulgati dopo il Liber Sextus di Bonifacio VIII, tra i quali si deve ricordare la celebre Bolla “Unam Sanctam” dello stesso Pontefice.

Infine, sembra anche opportuno richiamare le ultime due raccolte che, insieme al Decretum Gratiani e alle tre appena citate, saranno parte integrante del cosiddetto Corpus Iuris Canonici: le Extravagantes Iohannis XXII (con testi dal 1325) e le Extravagantes Communes.

Le Extravagantes Ioannis XXII sono una collezione privata di decretali risalenti a differenti lavori di redazione realizzati ad opera di privati fra il 1317 e il 1325 e nella redazione attuale sono raccolte in 14 titoli, con 20 capitoli[32]. Anche le Extravagantes communes, caratterizzate da una raccolta di 74 decretali emesse da diversi pontefici dopo il Liber Sextus, divise in 5 libri, furono una collezione di natura squisitamente privata. Fu soltanto il canonista francese Jean Chappuis tra il 1500 e il 1503 ad inserire queste ultime due collezioni come appendice delle collezioni precedenti, dando vita a quella struttura delle fonti che sarà poi ripresa da tutte le altre edizioni, fino al breve pontificio “Cum pro munere” del 1580, con il quale venne promulgato dal papa Gregorio XIII (1572-1585), dopo l’accurato lavoro di alcuni correctores, fino ad arrivare alla prima edizione romana del 1582. Dalle edizioni del XVII secolo, poi, si inizierà ad utilizzare in senso tecnico il concetto di Corpus Iuris Canonici[33] per indicare le sei collezioni in esso contenute:

- Decretum di Graziano

- Liber Extra di Gregorio IX

- Liber Sextus di Bonifacio VIII

- Constitutiones Clementinae

- Extravagantes Iohannis XXII

- Extravagantes Communes.

Come ben sottolinea Fantappié, tale opera,

«non attribuisce una nuova qualifica giuridica rispetto a quella posseduta da ciascuna parte o collezione al momento della promulgazione. L’importanza dell’edizione ufficiale è, però, duplice: pratica, perché i testi delle collezioni riunite sono stati filologicamente emendati; giuridica, perché da allora in poi essa deve valere come testo autentico per la prassi forense e per l’insegnamento del diritto»[34].

Questo Corpus ufficialmente promulgato, dunque, si collocò come la base normativa per la vita ecclesiale fino alle prima codificazione canonica del 1917, influenzando tutti gli ambiti della missione della Chiesa, sia nella prassi che nelle posizioni dottrinali.

Anche le Decretali iniziarono ad essere studiate e spiegate nelle scuole canonistiche accanto al Decreto, poi finirono quasi per sostituirlo del tutto. La vastità della materia canonistica portò lentamente alla divisione degli studi giuridici: il Decretum, le collezioni di decretali e il Liber Extra di Gregorio IX, furono considerati “libri ordinarii” di studio, più tardi, il Liber Sextus di Bonifacio VIII e le Clementinae, furono considerati invece “libri extraordinarii”. Il metodo di lettura delle Decretali, inoltre, era simile a quello applicato alla Concordia grazianea e portò alla fioritura di glossae, repetitiones e disputationes, come continuazione del lavoro degli autori della Decretistica. Accanto a questi generi letterari già noti, tuttavia, si affiancano le summae titulorum, le summae quaestionum e opere di carattere più pratico, che si possono considerare a buon diritto mezzi di innovazione tipici del lavoro degli autori della Decretalistica.

Accanto alle scuole della Decretistica, sorgono nuovi studia di diritto canonico, soprattutto in Italia, Francia e Spagna. La scuola di Bologna mantenne il suo primato anche in questa fase, soprattutto per via del suo metodo ormai consolidato, ma la diffusione dei manoscritti in tutta Europa portò anche ad una maggiore diffusione dello studio delle fonti del diritto canonico soprattutto nelle scuole dei monasteri e delle cattedrali[35].

Data la vastità di questa produzione, più dottrinale che normativa, ci si limita a citare soltanto due grandi esponenti di questa corrente: Sinibaldo Fieschi ed Enrico di Susa.

Sinibaldo Fieschi[36] (Sinibaldus Fliscus), docente a Bologna, fu insigne canonista. Fu eletto Papa con il nome di Innocenzo IV (1243-1254). Le sue opere più notevoli di diritto canonico furono redatte nel tempo del suo pontificato. Centrale è il suo Commentarium super libros quinque Decretalium[37], opera fine ed erudita sul Liber Extra di Gregorio IX e altri commentari privati alle sue stesse Decretali.

Enrico da Susa[38] (Enricus de Segusio), studente a Bologna, fu docente di diritto canonico a Parigi. Vescovo di diverse diocesi francesi e Cardinale-Vescovo di Ostia, da cui il nome di Hostiensis, fu un insigne canonista, tanto da essere considerato il più grande dell’epoca. Fra le sue opere si ricorda la Summa super Titulus Decretalium Gregorii IX, detta Summa Aurea[39], una Lectura in Decretales Innocentii IV[40] e una Lectura in Decretales Gregorii IX[41], tutte opere di livello scientifico molto elevato.

6. Osservazioni conclusive

A termine della presentazione di questa prima grande tappa della storia del diritto canonico e in particolare delle sue fonti, emerge la grande complessità del fenomeno giuridico nella Chiesa. I diversi fili istituzionali e genetici che hanno portato all’elaborazione di questo sistema articolato e stratificato, danno ragione della complessa realtà divino-umana della Chiesa, ma sono anche testimonianza del desiderio di voler rispondere sempre di nuovo e con efficacia alle sfide dei tempi e delle epoche. Studiare la storia di un ordinamento giuridico non è mai un semplice esercizio di “archeologia normativa”, ma ha una profonda ricaduta nella vigenza stessa di quell’ordinamento, aiutandone l’interpretazione, la scoperta delle rationes profonde e permettendo agli stessi operatori del diritto di entrare più profondamente nello “spirito” dello stesso, comprendendone il linguaggio e il dinamismo interno. Tale sguardo al passato risulta altamente utile e significativo in questo tempo, in cui si parla spesso anche di riforma delle strutture ecclesiali, quali sono quelle della Curia Romana – grazie anche all’opera dell’attuale Pontefice, papa Francesco, che dall’inizio del suo pontificato ha realizzato numerosissimi interventi normativi – per affrontare le sfide di questi tempi. Soltanto a mo’ di esempio, si pensi alla riforma del processo canonico di nullità matrimoniale, con il motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” (2015) o alla sistemazione della normativa relativa alle procedure canonico-penali per affrontare i delitti di abuso sessuale su minori da parte di chierici e religiosi, con il motu proprio “Vos estis lux mundi” (2019) e gli interventi finalizzati alla riforma della Curia Romana, con la Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium”, tuttora in studio.

Note e riferimenti bibliografici

[1] Queste precisazioni salvano dalla riduzione del mistero dell’Incarnazione richiamato in Lumen Gentium (LG), n. 8 ad una generica sacramentalità, attribuita da molti autori sia alla struttura, che alla funzione della Chiesa, fatta ricadere quindi in modo “salvifico” anche sul diritto canonico. Lo stesso concetto di "sacramento", inoltre, ha una caratterizzazione relazionale, che lo rende di fatto un concetto relativo, privo cioè di una propria consistenza ontologica. Il termine sacramentum indica sempre una realtà che è “sacramentum di” qualcos’altro. I sette sacramenti, dunque, sono essi stessi “segni efficaci” della grazia di Dio, trasmessa per determinate situazioni. Le due citazioni del concetto di sacramentum in LG, in chiave specificamente teologica, non affermano in recto la sacramentalità della Chiesa. In particolare, LG 1: “cum Ecclesia sit in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis”; LG 48: “Christus […] per eum corpus suum quod est Ecclesia ut universale salutis sacramentum constituit; […] continuo operatur in mundo ut homines ad Ecclesiam perducat arctiusque per eam Sibi coniugat”. Sia l’una, che l’altra citazione, non utilizzano l’accusativo, sintatticamente possibile, evitando un’affermazione in recto, preferendo strutture comparative (“veluti”, “ut”), meno evidenti sintatticamente e di minore stringenza logica e dogmatica: il concetto di sacramentum, in altre parole, è predicato per la Chiesa in modo analogico, ma non univoco, con un termine di riferimento, che in questo caso è “l’unione con Dio e l’unità del genere umano”.

[2] Il tema del cosiddetto “diritto divino” è sempre stato considerato particolarmente rilevante per il diritto canonico. La dottrina solitamente distingue il diritto canonico in due grandi ambiti, che fondano anche due differenti livelli di normatività: lo ius divinum (caratterizzato dallo ius naturale, riconducibile alla creazione, e dallo ius positivum, riconducibile alla redenzione) e lo ius mere ecclesiasticum, relativo all’organizzazione giuridica umana, che fonda la struttura della Chiesa. Queste distinzioni, tuttavia, si mostrano subito insufficienti alla comprensione del problema del “diritto divino”, la cui realtà si coglie in pieno solo al di fuori della giuridicità. In realtà, già dai primi momenti dell’inserimento del concetto in ambito canonistico, esso appare come non propriamente giuridico. Leggendo il Decretum Gratiani, opera alla quale solitamente si fa riferimento per introdurre il concetto. La nozione di ius divinum, dunque, ad un’attenta analisi si presenta alquanto equivoca. Non è assolutamente lecito far coincidere diritto e volontà divina: quest’ultima rimane qualcosa di trascendente, che solo parzialmente può essere tradotta in norma giuridica, per la vita quotidiana di una società, anche di fede, come è la Chiesa. Esiste una reale difficoltà metodologica e teologica ad individuare un singolo precetto biblico come ius divinum positivum, proprio perché questo concetto è di natura analogica. Riferendoci allo ius divinum, esso è ius, ma solo in senso analogico, cioè la diversità con il concetto di diritto in senso stretto, è maggiore dell’uguaglianza: in sintesi, ius divinum nomen habet iuris, sed non est ius. Esso non può definirsi diritto in senso tecnico, non possedendo i caratteri di oggettività, separabilità e coercibilità, che sono tipici dell’esperienza giuridica nella società. Questa non-giuridicità del diritto divino in senso tecnico, tuttavia, non esclude l’esistenza di una reale regolamentazione comportamentale normativa di origine divina sia a livello di creazione, che di redenzione. Il contenuto dello ius divinum, dunque, rappresenterebbe quanto è “in-disponibile” alla Chiesa, ma è suo costitutivo. Guardando all’uso del concetto nei documenti dei Concili Ecumenici. Quello di ius divinum, in altre parole, è un concetto assolutamente prescindibile, come è avvenuto di fatto, negli ultimi decenni, specialmente nel Magistero (nel Vaticano II, non si ritrova mai tale espressione, ma equivalenti teologici come “ex divina institutione” o “divina ordinatione”; anche il CIC-83 è molto parco nell’utilizzo del concetto, sempre usato in senso trascendente rispetto a specifiche norme, come richiamo assiologico extragiurdico). Per concludere, dunque, per ius divinum si intende un concetto teoretico-strumentale ad alta integrazione di significato, utile a rappresentare per evocazione l’elemento contenutistico di diretta derivazione biblico-teologica, quando bisogna richiamare contenuti teologici extracanonici, che non sono di competenza diretta della canonistica, come scienza giuridica in sé stessa. In breve, rappresenta una sorta di grande collegamento dal Diritto canonico alla teologia (cfr. P. GHERRI, Lezioni di teologia del diritto canonico, Città del Vaticano, 2005).

[3] Per lo sviluppo progressivo delle Decretales, cfr. J. GAUDEMET, “Decretale”, in A. VAUCHEZ – C. VINCENT (CURR.), Dizionario Enciclopedico del Medioevo, I, Roma, 1999, 547; C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, 116-121; D. JASPER, “Decretal”, in INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, FACULTAD DE DERECHO CANONICO, UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Diccionario general de derecho canónico, II, Navarra, 2012, 905-912; M. NACCI, L’evoluzione storica del diritto canonico e delle sue fonti giuridiche, in M. J. ARROBA CONDE (CUR.), Manuale di diritto canonico, Città del Vaticano, 2014, 36-38.

[4] Le notizie sull’autore del Decretum sono scarse e frammentarie e non è nostra intenzione in questa sede entrare nelle questioni dibattute circa i dettagli della sua biografia. I momenti essenziali, tuttavia, possono stabilirsi con grande probabilità. A dire di Plöchl, molto verosimilmente, nacque a Carraria presso Ficulle, vicino ad Orvieto, oppure a Chiusi (Toscana), ma non si conosce con precisione la data della sua nascita, da collocarsi comunque attorno alla fine del XI secolo. Avendo risieduto e insegnato presso il monastero dei Santi Felice e Nabore di Bologna, dove insegnò teologia e operò la distinzione del diritto canonico da essa, si ritiene fosse un monaco camaldolese. La composizione del Decretum, inoltre, pare legata indubbiamente alla sua attività bolognese. Alcuni studi – tra i quali rilevo quello della Murano - sottolineano anche una sua probabile elezione a Vescovo di Chiusi. A dire di questi studiosi, non pare che tale ministero episcopale fosse stato molto esteso nel tempo, probabilmente pochi mesi prima della morte, che non pare si possa collocare oltre il 1160. Cfr. E. NYS, Les origines du Droit International, Bruxelles - Paris, 1894, 9-10; W. M. PLÖCHL, Storia del diritto canonico, Milano, 1969, 448-449; C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, 104; K. PENNINGTON, The Biography of Gratian, the Father of Canon Law, in Villanova Law Review, 59 (2014), 679–706; G. MURANO, Dalle scuole agli Studia: il Decretum Gratiani tra XII e XIII secolo in AA. VV., Scriptoria e biblioteche nel Basso Medioevo (secoli XII-XV). Atti del LI Convegno storico internazionale. Todi, 12-15 ottobre 2014, Spoleto, 2015, 71-107; IDEM, Graziano e il Decretum nel secolo XII, in Rivista Internazionale di Diritto Comune, 26 (2015), 61-139.

[5] A. M. STICKLER, Historia Iuris Canonici Latini: Institutiones Academicae, Historia Fontium, vol. I, Torino, 1974, 201.

[6] Cfr. C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, 105-110.

[7] Cfr. P. ERDŐ, Storia della scienza del diritto canonico: una introduzione, Roma, 1999, 39; P. GHERRI, Canonistica, codificazione e metodo, Roma, 2007, 46-47.

[8] B. PARADISI, Studi sul Medioevo giuridico, vol. II, Città di Castello, 1987, 1182.

[9] Cfr. P. ERDŐ, Storia delle fonti del diritto canonico, Venezia, 2008, 109-110.

[10] Cfr. J. GAUDEMET, “Decretalisti, Decretisti”, in A. VAUCHEZ – C. VINCENT (CURR.), Dizionario Enciclopedico del Medioevo, I, 548; P. ERDŐ, Storia della scienza del diritto canonico: una introduzione, 40-44; A. PADOVANI, “Decretistas”, in INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, FACULTAD DE DERECHO CANONICO, UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Diccionario general de derecho canónico, II, Navarra, 2012, 945-954.

[11] A questo proposito possiamo ricordare il primo apparato di glosse apparso a Bologna nel 1180, detto Ordinarius Magister (forse ad opera della scuola di Uguccione da Pisa), poi un altro composto tra il 1192 e il 1206 da Alano d’Inghilterra denominato Ius Naturale, poi la Glossa Palatina di Lorenzo di Spagna e attorno al 1215 la Glossa Ordinaria del maestro Giovanni Teutonico. Cfr. C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, 112; P. ERDŐ, Storia della scienza del diritto canonico: una introduzione, 47-49.

[12] Cfr. P. ERDŐ, Storia della scienza del diritto canonico: una introduzione, 50-58.

[13] Ivi, 50.

[14] Una delle edizioni dell’opera di questo autore è H. SINGER (CUR.), Die Summa Decretorum des Magister Rufinus, Paderborn, 1902. Per approfondire la figura di Rufino, cfr. W. M. PLÖCHL, Storia del diritto canonico, II, 476-477; J. M. VIEJO-XIMÉNEZ, “Rufino de Bolonia”, in INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, FACULTAD DE DERECHO CANONICO, UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Diccionario general de derecho canónico, VII, Navarra, 2012, 77-79.

[15] Per approfondire questo autore, cfr. J. BOUINEAU, “Uguccione da Pisa”, in A. VAUCHEZ – C. VINCENT (CURR.), Dizionario Enciclopedico del Medioevo, II, 1975; M. M. MARTÍNEZ ALMIRA, “Hugoccio de Pisa”, in INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, FACULTAD DE DERECHO CANONICO, UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Diccionario general de derecho canónico, IV, Navarra, 2012, 355-357.

[16] Per la figura di Stefano di Tourani, cfr. W. M. PLÖCHL, Storia del diritto canonico, vol. II, 477; J. M. VIEJO-XIMÉNEZ, "Esteban de Tournai", in INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, FACULTAD DE DERECHO CANONICO, UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Diccionario general de derecho canónico, III, Navarra, 2012, 762-765).

[17] Cfr. P. ERDŐ, Storia della scienza del diritto canonico: una introduzione, 54-55; C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, 113.

[18] Cfr. T. P. MCLAUGHLIN, Introduction, in T. P. MCLAUGHLIN (CUR.), The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani, Toronto, 1952, VII-XXXIII.

[19] Il testo dell’opera si trova pubblicato in edizione critica G. FRANSEN – S. KUTTNER (CURR.), Summa “Elegantius in iure divino” seu Coloniensis, voll. I-IV, New York, 1969, Città del Vaticano, 1978, 1986, 1990.

[20] Il testo consultato è pubblicato in 3 volumi: R. WEIGAND – P. LANDAU – W. KOZUR (CURR.), Summa ‘Omnis qui iuste iudicat’ sive Lipsiensis, vol. I, Città del Vaticano, 2007; P. LANDAU – W. KOZUR (CURR.), Summa ‘Omnis qui iuste iudicat’ sive Lipsiensis, vol. II, Città del Vaticano, 2012; P. LANDAU – W. KOZUR – K. MIETHANER-VENT (CURR.), Summa ‘Omnis qui iuste iudicat’ sive Lipsiensis, vol. III, Città del Vaticano, 2014. Per qualche informazione in più, cfr. P. ERDŐ, Storia della scienza del diritto canonico: una introduzione, 58; C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, 113.

[21] Il testo della Summa è pubblicata in edizione critica in tre volumi: R. WEIGAND – P. LANDAU – W. KOZUR (CURR.), Magistri Honorii Summa “De iure canonico tractaturus”, vol. I-III, Città del Vaticano, 2004, 2004, 2010. Gli studi di Rudolf Weigand hanno dimostrato che il suo contenuto è identico a quello della Summa attribuita ad Onorio di Richmond. Si tratta dell’opera apicale della scuola Anglo-Normanna, costruita secondo un metodo sistematico, sebbene tenga conto della strutturazione del Decretum di Graziano.

[22] Per non dilungarsi troppo nella disanima delle numerosissime collezioni di Decretali private, ossia senza la caratteristica dell’ufficialità, e anche ufficiali, che si sono susseguite nella storia dal IV al XII secolo, richiamiamo semplicemente le più importanti: i Canones urbicani (Gallia, V secolo), le Epistulae decretales (Roma, V secolo), la Collectio Dionysiana (attribuita a Dionigi il Piccolo, composta a Roma, VI secolo), la Collectio Hispana (Spagna, VI-VII secolo), la Collectio Dionysio-Hadriana (Roma, VIII secolo, inviata dal papa Adriano I all’imperatore Carlo Magno), la Collectio Dacheriana (Francia, secolo IX). Accanto a queste collezioni private e autentiche, si deve accennare anche alle cosiddette “false collezioni”, tra cui sottolineiamo la Collectio Pseudo-Isidoriana (Reims, IX secolo). Cfr. G. L. FALCHI-B. E. FERME, Introduzione allo studio dlle fonti dell’Utrumque Ius, Città del Vaticano, 2006, 5-129; P. ERDÖ, Storia delle fonti del diritto canonico, 41-60; C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, 41-88; M. NACCI, L’evoluzione storica del diritto canonico e delle sue fonti giuridiche, in M. J. ARROBA CONDE (CUR.), Manuale di diritto canonico, 32-35.

[23] Per consultare il testo, è sempre utile l’edizione P. HINSCHIUS (CUR.), Decretales Pseudoisidorianae et Capitula Angilramni Lipsiae, 1863. Per approfondire ulteriormente il valore di tale Collezione, cfr. E. SECKEL, Pseudoisidor, in Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, 16 (1905), 265-307; G.L. FALCHI, Fragmenta iuris romani canonici, Città del Vaticano, 1998, 78; P. ERDÖ, Storia delle fonti del diritto canonico, 81-82; C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, 82.

[24] Furono dette “Antiquae” nel 1234, nell’atto della promulgazione del Liber Extra di Gregorio IX, che fu considerato come la Compilatio Nova. Cfr. P. ERDÖ, Storia delle fonti del diritto canonico, 114-119.

[25] Un’edizione classica di queste collezioni è AE. FRIEDBERG (CUR.), Quinque compilationes antiquae nec non collectio canonum Lipsiensis, Graz, 1956. Bisogna sottolineare che delle 5 compilazioni, 3 furono di carattere privato e 2, invece, furono promulgate come autentiche dai Pontefici. È il caso della Compilatio Tertia, promulgata da Innocenzo III nel 1210 e della Compilatio Quinta, promulgata ufficialmente da Onorio III nel 1226.

[26] P. ERDÖ, Storia delle fonti del diritto canonico, 120-121.

[27] Per la figura di Raimondo Peñafort, cfr. W. M. PLÖCHL, Storia del diritto canonico, vol.  II, 486-487; E. MOLANO, “Raimundo de Peñafort”, in INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, FACULTAD DE DERECHO CANONICO, UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Diccionario general de derecho canónico, VI, Navarra, 2012, 690-693.

[28] Cfr. BONIFACIUS PP. VIII, bulla: Sacrosanctae Romanae Ecclesiae, in AE. FRIEDBERG (CUR.), Decretalium, 933-935.

[29] Cfr. A. M. STICKLER, Historia Iuris Canonici Latini, vol. I, 257-264; P. ERDÖ, Storia delle fonti del diritto canonico, 125; C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, 123.

[30] Ci si riferisce in particolare alle Extravagantes Libri VI (1298-1304) e al Liber Septimus di Clemente V (1305-1314).

[31] Il testo delle Clementinae si può reperire in AE. FRIEDBERG (CUR.), Corpus iuris canonici: Decretalium collectiones, vol. II, Graz, 1959, 1129-1200.

[32] Il testo della Collezione si trova in AE. FRIEDBERG (CUR.), Corpus iuris canonici: Decretalium collectiones, vol. II, Graz, 1959, 1201-1236.

[33] Dall’edizione di Lione del 1671, l’espressione Corpus Iuris Canonici acquisì un contenuto tecnico, in riferimento esclusivo alle sei collezioni in essa indicate. L’influsso fu senza dubbio quello esercitato dal diritto romano sul diritto canonico: il Decretum Gratiani ha nel Corpus Iuris Canonici lo stesso valore attribuito al Digesto nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, il Liber Extra quello del Codex di Giustiniano, il Liber Sextus e le Clementinae, quello delle Novellae. Cfr. P. ERDÖ, Storia delle fonti del diritto canonico, 129.

[34] C. FANTAPPIÈ, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, 176.

[35] Per approfondire, cfr. W. M. PLÖCHL, Storia del diritto canonico, vol.  II, 480-486; P. ERDŐ, Storia della scienza del diritto canonico: una introduzione, 64-66.

[36] Per approfondirne il profilo, cfr. A. DE LA HERA, “Sinibaldo de Fieschi”, in INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, FACULTAD DE DERECHO CANONICO, UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Diccionario general de derecho canónico, VII, Navarra, 2012, 339-341. La sua opera principale è

[37] L’edizione più diffusa dell’opera è INNOCENTIUS PP. IV, Commentaria super libros quinque Decretalium, Frankfurt, 1570.

[38] Per approfondirne la figura, cfr. J. F. ORTIZ, “Enrique de Susa”, in INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, FACULTAD DE DERECHO CANONICO, UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Diccionario general de derecho canónico, III, Navarra, 2012, 608-610.

[39] L’opera è disponibile in HENRICUS DE SEGUSIO (HOSTIENSIS), Summa Aurea, Venetiis, 1574.

[40] L’opera è disponibile in HENRICUS DE SEGUSIO (HOSTIENSIS), Lectura in Decretales Innocentii IV, Venetiis, 1581.

[41] L’opera è disponibile in HENRICUS DE SEGUSIO (HOSTIENSIS), Lectura in Decretales Gregorii IX, Venetiis, 1581.