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Pubbl. Lun, 18 Mag 2015

L´art. 316 bis c.c.: concorso nel mantenimento degli ascendenti

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Eleonora De Angelis


Con l´entrata in vigore del D.lgs. 28 Dicembre 2013 n. 154, nel nostro Codice Civile è entrato a far parte l´art. 316 bis c.c., che disciplina il concorso nel mantenimento degli ascendenti con i genitori, nel caso in cui i genitori non abbiano mezzi sufficienti per adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.


Con l'entrata in vigore del D.lgs. 28 Dicembre 2013 n. 154, nel nostro Codice Civile è entrato l'articolo 316 bis. c.c.. - che ha sostituito l'art. 148 c.c. dal 7 febbraio 2014- che recita "i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento, il presidente dle tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti e il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento."

Come si vede, la norma de qua ha introdotto un principio importante nell'ambito dell'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli, che si affianca - o meglio si pone in posizione residuale e subordinata- alla previsione dell'art. 147 c.c. Alla luce di quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 20509/10, l'art. 147 c.c. stabilisce un preciso obbligo a carico dei genitori di mantenere i propri figli e, di conseguenza, nel caso in cui uno dei due non possa o non voglia adempiere, l'altro coniuge deve far fronte al mantenimento con tutte le proprie sostanze, fermo restando la possibilità di agire contro il genitore inadempiente.

Soltanto in via sussidiaria, dunque, si realizza l'obbligo degli  ascendenti (che di solito sono identificati con i nonni) di dare il proprio contributo, nei fatti economico, a favore dei genitori per poter adempiere il loro dovere nei confronti dei figli. Tuttavia, la Cassazione (sent. n. 3402/1995) ha affermato che tale obbligo a carico degli ascendenti trova spazio non perchè l'altro genitore sia rimasto inadempiente ma "se e in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi".  Ne deriva, dunque, che l'obbligo degli ascendenti sorge soltanto nell'ipotesi in cui entrambi i genitori versino nell'oggettiva impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli per mancanza di mezzi.

In aggiunta a ciò, non si possono non tenere in debita considerazione le capacità contributive degli ascendenti - che, nei fatti, non rappresentano solo ed esclusivamente i nonni- che devono risultare adeguate e comunque non inferiori a quelle dei genitori.