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Pubbl. Gio, 8 Ago 2019

Il decreto sicurezza bis è incostituzionale?

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Editoriale a cura di


Pubblichiamo la lettera del Presidente Sergio Mattarella alle Camere in merito al decreto sicurezza bis.


Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato in data odierna una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alla legge 14 giugno 2019, n. 59 rubricata "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica" approvato dal Senato in lettura definitiva il 5 agosto nell'ambito della conversione del Decreto Legge n. 113/2018.

Innanzitutto, il Presidente ha rilevato che in sede di conversione i contenuti dell'originario decreto legge sono stati ampiamente modificati dal Parlamento, ma sono due i profili che destano maggiori preoccupazioni.

In primo luogo, la sanzione amministrativa applicabile in caso di violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali è stata aumenta di 15 volte nel minimo e di 20 volte nel massimo con la conseguenza che ora può arrivare fino a un milione di euro. Inoltre, la confisca obbligatoria dell'imbarcazione non è più subordinata alla reiterazione della condotta. Soprattutto, non è stato introdotto alcun criterio di distinzione in merito al tipo di imbarcazione, alla condotta realizzata e alle ragioni della presenza delle persone a bordo.

Infatti, il Presidente richiama la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 112/2019 in merito alla necessaria proporzionalità della pena alla condotta posta in essere. Invero, è utile ricordare che in base alla giurisprudenza sovranazionale, in particolare della Corte EDU, una sanzione amministrativa può essere qualificata come penale alla stregua dei criteri Engel, ossia il nomen iuris, la natura della sanzione e il grado di afflitività della sanzione.

In aggiunta a ciò, va anche ricordato che la limitazione o il divieto di ingresso può essere applicato nel rispetto degli obblighi internazionali, in particolare della Convenzione di Montego Bay che tra l'altro è richiamata dallo stesso Decreto Sicurezza Bis.

In secondo luogo, il profilo che desta preoccupazione è la modifica introdotta dall'art. 116 lettera b) in merito all'art. 131 bis c.p., ossia la causa di non punibiità per particolare tenuità del fatto. Tale modifica rende inapplicabile la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Tale modifica, secondo il Presidente, limita fortemente la discrezionalità del giudice che non può valutare in concreto la offensività delle condotte criminose e tale limitazione può riguardare un ampio numero casi poiché è utile ricordare che tale norma non si applica solamente alle Forze dell'ordine, ma anche ad esempio a soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni.

Inoltre, non appare ragionevole escludere l'inapplicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. alle ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza ex art. 343 c.p.

Pertanto, il Presidente ha promulgato la legge in questione, rimettendo alla Camere la valutazione sulle modalità di modifiche di tale testo normativo.

Qui potete trovare il testo integrale.