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Pubbl. Ven, 13 Set 2019

La trasparenza bancaria ed il diritto del fideiussore di ottenere copia della documentazione

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Gabriella Inguscio


Il Tribunale di La Spezia assevera il diritto del fideiussore ad ottenere copia della documentazione bancaria, per esaminare la fondatezza delle ragioni del credito che la Banca vanta nei suoi riguardi, ponendo così in posizione paritetica cliente e garante


Sommario: 1. La trasparenza in ambito bancario; 2. I precedenti giurisprudenziali e il giudizio de quo; 3. La sentenza n. 345 del 30 maggio 2019 del Tribunale di La Spezia; 4. Considerazioni finali

1. La trasparenza in ambito bancario

Con la sentenza n. 345, il Tribunale di La Spezia ha segnato un altro passo nella direzione dell’uguaglianza delle parti cliente-garante-istituto di credito, facendo breccia nella supremazia di quest’ultimo.

In effetti, occorre premettere brevi cenni sulle definizioni di cliente, intermediario del credito e per una più efficace trattazione dell’argomento, della trasparenza in ambito bancario.

Si legga, in tal proposito, nel Provvedimento[1] del 29 luglio 2009 e successive modifiche “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” la definizione di cliente come qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che abbia in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario.

L’intermediario del credito, invece, è descritto come l’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti.

Definite così le parti del contratto bancario, si può considerare l’ambito di applicazione della trasparenza, intesa come impianto normativo volto a rendere chiaro e comprensibile legame tra cliente e istituto di credito. Con l'emanazione delle attuali normative sulla trasparenza bancaria, il legislatore, infatti, ha voluto avvicinare i ruoli rendendoli assolutamente paritetici.

La trasparenza[2] permea: la fase precontrattuale, perciò il cliente ha diritto di consultare preventivamente i fogli informativi di prodotti e servizi che gli istituti di credito propongono e che devono essere messi a disposizione del pubblico in modo che possano essere ben visibili e fruibili; la fase di formalizzazione dell’accordo, quindi il cliente sarà reso edotto delle condizioni invalse e che ritroverà nei documenti da sottoscrivere; la fase di esecuzione contrattuale, ove ogni banca, in virtù del c.d. Ius Variandi, può, dandone comunicazione al cliente, modificare unilateralmente le condizioni del contratto, che potrà accettarle, ovvero rifiutarle chiudendo il rapporto senza spese nell’arco temporale di due mesi[3]; la fase di chiusura del rapporto: in tale ipotesi il cliente dovrà ricevere al proprio domicilio la quadratura con espressa specifica dei conteggi effettuati, per appurare la non applicazione di spese di chiusura.

In tutte le fasi elencate, il cliente è tutelato. Ci si chiede allora che ruolo abbia il fideiussore.

Dunque, il codice civile al Libro IV, Titolo III, Capo XXII, art. 1936, enuncia la nozione di fideiussione: è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Fideiussore e debitore principale sono legati da un’obbligazione solidale[4] e il creditore si può rivolgere indifferentemente al debitore principale o al fideiussore salvo che non si sia pattuita una preventiva escussione.

A mente della definizione di fideiussione in combinato disposto con l’art. 1945 c.c., in forza del quale il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, il Tribunale di La Spezia s’inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza e riconosce il diritto del garante: analizzando la disposizione ex art. 119 T.U.B. rinveniamo soggetti che succedono a titolo universale o particolare ed anche chi subentra nell’amministrazione dei beni del cliente, i quali, sostenendo le spese, possono ottenere entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni attuate negli ultimi dieci anni.

2. I precedenti giurisprudenziali e il giudizio de quo

Nel caso di specie, i ricorrenti si erano avvalsi della procedura monitoria per ottenere dalla Banca, ai sensi dell’art. 633 c.p.c., la documentazione concernente i rapporti di credito. Avevano utilizzato questo mezzo per esaminare le ragioni della fondatezza del credito vantato dall’Istituto.

I signori ricorrenti erano, però, fideiussori del cliente della Banca e quali fideiussori della società, presentavano istanza di ingiunzione per la consegna delle copie dei contratti (contratti di c/c n. (...), rapporti anticipi, aperture di credito ed eventuali convenzioni sulla determinazione dei tassi ultra legali) e degli estratti conto scalari dall'inizio del rapporto.

La richiesta della documentazione era rimasta più volte inevasa sino a che non si è reso necessario l’intervento delle competenti Autorità.

Il Tribunale, data la bontà della pretesa, accoglieva ed emetteva decreto ingiuntivo al quale seguiva pedissequamente l’opposizione della creditrice-Banca che, pur di salvare la propria posizione giuridica, aveva sostenuto la mancanza dei presupposti.

L’Istituto di credito lamentava l’inadeguatezza dello strumento ex art. 633 c.p.c. e la carenza di legittimazione all’accesso agli atti dei fideiussori.

E non sembrava discostarsi dalla costante giurisprudenza[5] per cui la pretesa della documentazione costituisce diritto autonomo, seppur derivante dal contratto, fondato sul dovere di solidarietà e obbligo di comportamento secondo buona fede.

La stessa Corte di Cassazione pone l’art. 119 T.U.B. tra i pilastri della trasparenza bancaria[6], predisponendo quest’ultimo una tutela oltre la sfera contrattuale e giungendo alla durata di dieci anni dal compimento delle operazioni. E’ così che, da qualche tempo ormai, per l’interpretazione pretoria, il diritto del correntista a ottenere quanto necessario a sostegno dei propri diritti, s’impone da più fronti.

Il Supremo Collegio, in proposito[7], ha persino concesso la facoltà che suddetta istanza possa essere avanzata per la prima volta durante il processo.

Orbene, in un caso analogo a quello in esame, già il Tribunale di Prato[8] aveva considerato infondata l’opposizione della Banca alla richiesta dei fideiussori adducendo come substrato normativo proprio il più volte richiamato art. 119, co. 4 T.U.B. e l’equiparazione tra garante e cliente. Il rapporto tra garante e Istituto bancario era riconosciuto diretto alla stregua di quello che intercorre tra beneficiario dei prodotti bancari e intermediario finanziario.

Se si pongono sotto la lente ermeneutica i due rapporti, la premessa maggiore include la minore, vale a dire che la tutela del codebitore è compresa in quella del debitore principale. Tutto ciò in ragione di quella accessorietà e dipendenza, peculiari della garanzia fideiussoria.

In tal guisa, la voce del Tribunale di La Spezia non appare isolata ma espressione di una communis opinio che tende sempre più a non lasciare nel vuoto la fiducia dei contraenti deboli.

3. La sentenza n. 345 del 30 maggio 2019 del Tribunale di La Spezia

Preliminarmente il Giudice rigettava l’eccezione ex art. 633 c.p.c. precisando come la "consegna di una cosa mobile determinata" invocata dagli opposti non avesse ad oggetto un obbligo di facere.

Giova ricordare, in effetti, che, il ricorso per decreto ingiuntivo (procedimento speciale sommario) trova fondamento in un credito certo, liquido ed esigibile ad una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o alla consegna di una cosa mobile determinata. Questo è quanto recita il disposto, dal quale sono proprio esclusi obblighi di fare e non fare ex artt. 2931-2933 e per i quali ultimi scopi l’ordinamento appresta altro genere di tutela.

Sulla base del summenzionato articolo del codice civile e del Testo Unico in materia bancaria, il Tribunale di La Spezia ha statuito che il garante abbia diritto ad ottenere copia della documentazione afferente il rapporto con la banca “dovendosi ritenere applicabili gli stessi principi che regolano il rapporto tra la banca ed il cliente principale, poichè tra la prima ed il fideiussore, al momento della sottoscrizione dell'obbligazione, sorge un rapporto diretto e/o qualificato, giacché i fideiussori sono potenzialmente destinatari degli effetti del rapporto.”

A parere dello scrivente, la Banca subisce un nocumento accettabile consegnando la documentazione al garante, piuttosto in accordo con autorevole dottrina[9] è la buona fede che impone variazioni della prestazione per consentire la realizzazione dell’interesse di controparte.

La buona fede cui ci si riferisce non è quella soggettiva, sentimento scevro da premeditazione, bensì un canone di correttezza che abbraccia tutti i negozi contrattuali.

E nondimeno si può lamentare che la chiusura del rapporto faccia cessare ogni obbligo, in quanto la consegna della documentazione è obbligazione strumentale rispetto al pieno soddisfacimento degli interessi in gioco.

Ritiene il Giudice di porre su piano paritario cliente e fideiussore “essendo chiaramente strumentale il diritto di accesso alla documentazione, rispetto all'effettività della tutela, anche giudiziale, dei diritti del fideiussore, che si deve in ogni caso ritenere "cliente" dell'intermediario nella misura in cui a suo beneficio rilascia la garanzia personale”.

4. Considerazioni finali

Appare di lapalissiana evidenza che l’atteggiamento non collaborativo dell’Istituto di credito non avrebbe mutato il corso delle cose. L’idea della forza del denaro viene ormai a scontrarsi con la figura del gigante dai piedi d’argilla, un colosso che poggia sullo stesso ordinamento reggente la tutela dei consumatori.

Si ha motivo di ritenere che, la trasparenza leitmotiv di tutte le fasi del rapporto bancario, sia il titolo di un argomento molto più esteso, tale da ricomprendere il dovere di leale collaborazione quando, quel rapporto di iniziale accordo, si interrompa.

Note e riferimenti bibliografici

[1] https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/index.html

[2] Si veda a riguardo ACCORDO ABI 1988; DELIBERA CICR 2003; L. 262/2005; D.L. 223/2006 (Decreto Bersani); L. 297/2006; L. 141/2010

[3] Si veda a riguardo la nota del 28/3/2017 di Banca d’Italia

[4] P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, XX ed., GIUFFRE’, 2014

[5] Cass. civ., sez. I 12-05-2006, n. 11004 e Trib. di Prato, sent. 1069 del 2015

[6] Cass. civ. sez. I 11-05-2017, n. 11554

[7] Cass. civ., sez. I, 27/09/2001 n. 12093 e Cass. civ., sez. VI, sent. n. 3875 – 8 febbraio 2019

[8] Trib. di Prato, sent. 1069 del 2015

[9] V. ROPPO, Trattato di diritto privato, Il contratto, GIUFFRE’, 2001