Pubbl. Lun, 11 Mag 2015
Vaglia postale: chi ed in quali termini è legittimato alla riscossione ed al rimborso.
Modifica paginaLa maturata prescrizione di due anni opposta dagli uffici postali al soggetto richiedente l´emissione di un vaglia postale è illegittima in quanto trova applicazione il termine decennale di prescrizione.
È ormai prassi invalsa da parte degli uffici postali il rifiuto di rimborsare al richiedente l’emissione di un vaglia postale.
Il servizio di trasferimento fondi mediante vaglia postali è regolato dagli articoli 5 e 6 del d.p.r. 2001/144, regolamento recante le norme sui servizi Bancoposta.
In base a tale disciplina il trasferimento della somma di denaro si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario.
Rileva, in particolare, il terzo comma del su citato articolo 6, in quanto dispone che il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione.
Quindi il beneficiario del vaglia ha in sostanza due anni per richiedere la riscossione del medesimo.
Discorso diverso bisogna fare per il diritto del richiedente al rimborso delle somme versate a titolo di provvista del vaglia postale.
In questo caso non trova applicazione il termine prescrizionale ex art. 6 bensì il termine ordinario decennale di prescrizione, di cui all’art. 2946 c.c.
Quindi si distinguono due termini prescrizionali a seconda che a richiedere la riscossione del vaglia postale sia il soggetto richiedente l’emissione da parte dell’ufficio postale o il soggetto beneficiario.
Se il soggetto beneficiario non ha riscosso il vaglia e non sono ancora trascorsi dieci anni dall’emissione, il richiedente può rivolgersi all’ufficio postale e chiedere quella che è null'altro che una restituzione del proprio denaro.
Il soggetto, invece, a favore del quale è stato emesso il vaglia ha due anni di tempo per richiedere il pagamento.
Nonostante tale normativa, nella prassi accade che l’ufficio postale alla richiesta di rimborso da parte del richiedente opponga l’eccezione di avvenuta prescrizione, ignorando in questo modo la diversa disciplina prevista.
Proprio in questo settore ha avuto modo di pronunciarsi l’Arbitro Bancario Finanziario che, nelle sue decisioni, ha più volte qualificato illegittimo il rifiuto dell’ufficio Postale.
Degna di nota è la decisione n. 627 del 31 Gennaio 2013 in quanto il Collegio di Napoli ha dovuto affrontare il caso in cui richiedente e beneficiario del vaglia postale erano le medesime persone.
L’attore del ricorso aveva richiesto il pagamento del vaglia, rifiutato però dall’ufficio postale perché trascorsi ormai due anni dalla data di emissione.
Il Collegio di Napoli ha ritenuto illegittimo il rifiuto perché, se per un verso il rifiuto appariva giustificato essendo il ricorrente il soggetto beneficiario del vaglia, per altro esso era illegittimo in quanto il soggetto beneficiario era allo stesso tempo soggetto richiedente l’emissione dello stesso, al quale avrebbe dovuto, quindi, essere applicato il termine prescrizionale ordinario di dieci anni.
Giurisprudenza ormai consolidata, dunque, afferma che una volta accertato che il servizio trasferimento fondi mediante vaglia postale non sia andato a buon fine, non essendo stato pagato o non essendo più pagabile il credito incorporato nel vaglia postale, rimane del tutto priva di giustificazione l’appropriazione, da parte dell'iintermediario, della somma di denaro originariamente versata per approntare la provvista necessaria a realizzare il servizio.