Pubbl. Gio, 18 Lug 2019
Le Sezioni Unite n. 13661 del 21 maggio 2019 sul rapporto tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale
Modifica paginaNon va sospeso il giudizio civile instaurato contro l´imputato-danneggiante e il responsabile civile, anche se iniziato successivamente alla pronuncia penale di primo grado.
Sommario: 1. Vicenda; 2. Cumulo soggettivo e sospensione del processo ex art. 75 c.p.p.; 3. Censure mosse all'indirizzo giurisprudenziale testè esposto; 4. Il principio di parità e di originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e dell'autonomia dei giudizi; 5. Il declino del principio di uniformità dei giudicati civile e penale; 6. Sospensione del processo e ragionevole durata del processo; 7. Vigenza del principio di separazione e autonomia dei giudizi e implicazioni; 8. Decisione
La Corte di Cassazione si è pronunciata sui rapporti intercorrenti tra il giudizio penale e il giudizio civile risarcitorio. In particolare, la questione rimessa alla Suprema Corte consisteva nel chiarire se il processo civile dovesse essere sospeso ex art. 75 comma 3 c.p.p. qualora fosse pendente un giudizio penale per la responsabilità penale del danneggiante.
1. Vicenda
Gli eredi di un soggetto deceduto in conseguenza di un sinistro stradale hanno proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza con il quale il giudice istruttore sospendeva il giudizio civile attesa l'avvenuta costituzione di parte civile dei fratelli del de cuius, iure proprio e non quali eredi, nel processo penale pendente.
La terza sezione della Corte di Cassazione, pertanto, ha prospettato al Primo presidente della Corte l'opportunità che le Sezioni Unite si pronunciassero sulla seguente questione: la sospensione del giudizio civile opera nei confronti di tutti i litisconsorti, non opera in alcun modo ovvero opera solo per quanto concerne l'azione risarcitoria proposta nei confronti del conducente del mezzo che ha cagionato l'evento morte.
2. Cumulo soggettivo e sospensione del processo ex art. 75 c.p.p.
La Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale qualora ricorra un'ipotesi di cumulo soggettivo non opera la sospensione del processo ex art. 75 cod. proc. pen1
In particolare, si è ritenuto che il disposto normativo di cui all'art. 75 c.p.p. non possa operare nei confronti del responsabile civile: l'eventuale costituzione di parte civile di data anteriore alla proposizione del giudizio civile risarcitorio è da intendersi tacitamente revocata. E' inutile pertanto attendere l'esito del giudizio penale il quale non produrrà alcun effetto nel giudizio civile.
Allo stesso modo, detto meccanismo di sospensione non può spiegare alcun effetto con riferimento alla posizione dell'imputato-danneggiante: qualora si versi in un' ipotesi di litisconsorzio necessario, non è possibile separare le varie domande; qualora ricorra un litisconsorzio facoltativo, è da rilevare che l'art. 75 comma 3 c.p.p. non si riferisce al cumulo soggettivo bensì al procedimento tra le singole parti.
Tale indirizzo giurisprudenziale trae le mosse dalla convizione di scoraggiare il danneggiato a costituirsi parte civile nel processo penale pendente nei confronti dell'imputato-danneggiante.
3. Censure mosse all'indirizzo giurisprudenziale testè esposto
Nell'ordinanza interlocutoria, la sezione remittente ha esposto i propri dubbi circa la coerenza sistematica di tale interpretazione con l'esigenza di prevenire il rischio di un esito potenzialmente difforme del giudizio civile rispetto a quello del giudizio penale.
Tale interpretazione rende più difficoltoso se non impossibile per l'imputato far valere nel giudizio civile l'eventuale pronuncia assolutoria.
In particolare, si ritiene che l'adesione a tale indirizzo giurisprudenziale possa ledere i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.: l'imputato-danneggiante non avrebbe la piena facoltà di far valere l'eventuale pronuncia assolutoria emessa in suo favore; tale facoltà sarebbe rimessa infatti alla scelta discrezionale del danneggiato di agire giudizialmente per la quantificazione del risarcimento dei danni in sede civile.
4. Il principio di parità e di originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e dell'autonomia dei giudizi
Il vigente codice di procedura penale è improntato al principio di parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e dell'autonomia dei giudizi.2
E' stato abbandonato il principio di unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale per venire incontro all'esigenza di celerità del processo penale. Al fine di realizzare tale obiettivo, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, si è scelto di sacrificare l'esigenza del soggetto danneggiato per il quale risulta maggiormente conveniente agire per il ristoro del danno subito in sede civile3.
In tal modo, quindi, il processo penale avrà maggiori probabilità di non vedere la partecipazione del danneggiato e la valutazione che andrà a compiere il giudice sarà scevra da valutazioni non direttamente inerenti la responsabilità penale dell'imputato ma solo la valutazione del danno occorso al danneggiato.
Per realizzare tale obiettivo, il legislatore ha ritenuto di incentivare il danneggiato a non costituirsi parte civile nel processo penale: qualora l'azione civile prosegua in sede civile o venga incardinata quando non è più possibile costituirsi parte civile sarà applicabile il disposto di cui all'art. 652 comma 1 cod. proc. pen.
Tale norma prevede che l'eventuale giudicato assolutorio non avrà alcun effetto nel giudizio civile: il danneggiato dunque non è esposto al rischio che l'emissione della sentenza di assoluzione nei confronti del danneggiante vanifichi l'esito dell'azione risarcitoria.
Al contrario, ai sensi degli artt. 651 e 651 bis cod. proc. pen., l'eventuale sentenza di condanna emessa in sede penale nei confronti del danneggiante avrà effetto nel giudizio risarcitorio avviato in sede civile.
5. Il declino del principio di uniformità dei giudicati civile e penale
La Suprema Corte ritiene che il principio di uniformità dei giudicati abbia perso di rilevanza con l'entrata in vigore del codice di rito del 1988.
Detto principio, infatti, è stato soppiantato dal principio del giusto processo ossia una sentenza è giusta se emessa all'esito di un processo nel quale è stato garantito il pieno diritto alla difesa4
Tale principio. peraltro, è stato recepito anche da altri rami del diritto: diritto tributario - art. 20 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74; procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati - art. 54 della l. 31 dicembre 2012 n. 247; procedimento disciplinare del lavoratore pubblico con rapporto pubblico - art. 55-ter del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Peraltro, il legislatore si è prefigurato la possibilità che nell'ambito del medesimo giudizio penale vi siano due decisioni difformi. Per questo motivo, l'art. 576 cod. proc. pen. riconosce alla parte civile il diritto di impugnare la sentenza di assoluzione solo ai fini della responsabilità civile.
In altri termini, la Suprema Corte ritiene che affermare il principio della separazione dei giudizi contrasta con il rischio che si possano formare dei giudicati difformi e contrastanti.
La ratio posta a fondamento della sospensione ex art.75 comma 3 cod. proc. pen., tuttavia, non è rinvenibile nell'esigenza di evitare il conflitto tra giudicati.
Non può nemmeno ritenersi che la ratio ispiratrice di detta norma sia di natura sanzionatoria.
La non necessarietà di sospensione del processo civile è giustificata dalla necessità di garantire al danneggiante-imputato la facoltà di far valere l'eventuale giudicato assolutorio formatosi nell'ambito del processo penale nel parallelo processo civile.
Tale interpretazione è confermata dall'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la sospensione del processo civile è esclusa solo per le parti diverse dal danneggiante-imputato ai quali siano contestati fatti diversi da quelli per il quale è pendente un processo penale.5
Qualora i fatti contestati al responsabile civile e al danneggiante-imputato siano i medesimi: il giudicato condannatorio avrà effetto nei confronti del responsabile civile solo se contro quest'ultimo sia stato promosso un processo civile da un soggetto danneggiato diverso da colui che è costituito parte civile nel processo penale.
Gli artt. 651 e 651-bis cod. proc. pen. dispongono che, in sede civile, la domanda del danneggiato sia procedibile solo qualora la parte civile abbia revocato la costituzione di parte civile o sia stata estromessa da tale giudizio.
6. Sospensione del processo e ragionevole durata del processo
Peraltro, estendere l'applicazione dell'art. 75 comma 3 cod. proc. pen. anche all'ipotesi di non coincidenza di tutte le parti, implicherebbe un sacrificio ingiustificato, in ordine alla celere definizione del procedimento, in capo al soggetto danneggiato.
In materia di ragionevole durata del processo, la Corte europea dei diritti dell'uomo6 ha implicitamente affermato che anche la parte civile abbia diritto allo svolgimento di un processo di durata ragionevole e ha specificato che in detta durata debbano essere computate cumulativamente la durata del processo penale, dal momento della costituzione di parte civile, e quella del successivo processo civile per la liquidazione del danno.
Irrilevante è altresì l'eventuale natura del litisconsorzio tra le parti: necessario o facoltativo.
7. Vigenza del principio di separazione e autonomia dei giudizi e implicazioni
La Corte di Cassazione ha quindi affermato che sia attualmente vigente il principio di separazione e autonomia tra i giudizi. Ciò comporta che le regole proprie del giudizio civile non possano essere estese al giudizio penale. Allo stesso modo non potranno trovare ingresso nel giudizio civile regole proprie del processo penale.
Tale corollario non è ristretto solo alle norme che regolano i rapporti tra le due tipologie di giudizio, ma deve essere esteso a tutte le norme proprie di ciascun giudizio (es. per la ricostruzione del nesso di causalità).
Ne discende, quindi, che non sia meritevole di tutela l'interesse del danneggiante-imputato ad attendere l'esito del processo penale nel quale egli risulti imputato.
8. Decisione
La Suprema Corte ha ritenuto che la sospensione necessaria ex art. 75 comma 3 cod. proc. pen. non risponda ad esigenze di salvaguardia dell'uniformità dei giudicati. Ne deriva che la sospensione non si applichi qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e del responsabile civile dopo la pronuncia penale di primo grado. La Corte di Cassazione, pertanto, ha annullato l'ordinanza di sospensione del processo emessa dal Tribunale di Milano e ha ordinato la prosecuzione del processo.
Note e riferimenti bibliografici
1. Cassazione civile, ordinanza 26 gennaio 2009 n. 1862; 13 marzo 2009, n. 6185 e 18 luglio 2013, n. 17608;
2. Cassazione civile, sezioni unite, 11 febbraio 1998 n. 1445 e sezioni unite, 26 gennaio 2011, n. 1768;
3. Corte Costituzionale 21 aprile 2006, n. 168 e 28 gennaio 2015 n. 23; Corte Costituzionale 29 gennaio 2016 n. 12;
4. Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza 5 novembre 2001 n. 13682;
5. Cassazione civile, ordinanza 1 luglio 2005, n. 14074; ordinanza 16 marzo 2017, n. 6834 e 11 luglio 2018, n. 18202;
6. Corte europea di diritti dell'uomo 1 luglio 1997, Torri c. Italia;