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Pubbl. Sab, 26 Gen 2019

Strasburgo condanna l´Italia nel caso Amanda Knox per violazione dell´art. 3 CEDU

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Mariangela Miceli
AvvocatoUniversità degli Studi di Palermo


La Corte europea dei diritti umani ha condannato l´Italia per trattamenti inumani o degradanti, e per difetto di indagini, sulle percosse denunciate durante l´interrogatorio e per violazione del diritto ad un fair trial (art. 6 CEDU) ovvero all´assistenza di un avvocato e diritto all´interprete.


Sommario: Premessa; 1. La sentenza della Corte CEDU; 2. Il diritto ad un interprete normativa e regole processuali; 3. L’esercizio del diritto di difesa; 4. Conclusioni. 

Premessa

Il caso prende  le mosse dal delitto di Perugia avvenuto nel lontano 1 novembre 2007. Sotto indagine e poi imputati saranno Raffaele Sollecito e Amanda Knox. In precedenza i due giovani dichiarati colpevoli dell'omicidio dalla Corte di Assise di Perugia,  vengono rispettivamente condannati in primo grado, a 26 e 25 anni di carcere. 

Successivamente, le difese di Amanda Knox e Raffaele Sollecito hanno presentato ricorso in appello contro la sentenza di primo grado. Hanno chiesto che venisse riaperto il dibattimento e che i due ragazzi venissero assolti. In appello ha fatto ricorso anche la procura della Repubblica che ha chiesto, invece, la condanna all’ergastolo.  La Corte d’Assise d’Appello di Perugia concede la riapertura parziale del dibattimento e concede la perizia genetica alle difese. Concessa anche l’escussione di alcuni testimoni. Per i pm mancavano i presupposti per la riapertura dibattimentale.

La Suprema Corte, infine, sceglie una terza via, forse la più difficile, quella dell’assoluzione tecnicamente "per non aver commesso il fatto", in sostanza per insufficienza di prova.

1. La sentenza della Corte Cedu

La Corte Europea dei diritti umani ha pubblicato la sentenza sul ricorso della statunitense Amanda Knox, che aveva accusato l’Italia di aver violato il diritto europeo sul giusto processo e di aver subito maltrattamenti da parte della polizia durante l’interrogatorio quando era imputata insieme a Raffaele Sollecito per l’omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher.

Come già sopra accennato , nel marzo del  2015, la V sezione penale, della Corte Suprema di Cassazione annullò senza rinvio, le condanne a Raffaele Sollecito e Amanda Knox, assolvendoli per non aver commesso il fatto, la motivazione è da ravvisarsi nella mancanza di prove certe e la presenza di numerosi errori nelle indagini, e ponendo così fine al caso giudiziario. [1]

Nel gennaio 2016  la CEDU, a seguito della presentazione del dossier presentato dagli avvocati di Amanda Knox, ha notificato il  ricorso al governo italiano affinché possa difendersi. [2]

La ragione del ricorso sta nelle motivazioni della sentenza di assoluzione che ha visto la studentessa americana processata per il reato di calunnia contro alcuni agenti della squadra mobile di Perugia, durante l’interrogatorio, infatti, la ragazza sarebbe stata forzata a parlare.

Nelle motivazioni, il giudice ha scritto che la Knox fece il nome di Lumumba agli agenti perché “dando quel nome in pasto a coloro che la stavano interrogando così duramente, sperava di porre fine a quella pressione” ed ha aggiunto che la narrazione confusa di un sogno, sia pure macabro» e «non la descrizione di una vicenda davvero accaduta”.[3]

Il giudice di Firenze ha anche parlato in tale ambito di indagini caratterizzate da “numerose irritualità procedurali” e dalla durata ossessiva degli interrogatori. Sempre secondo il tribunale, il contesto nel quale sono state rese le dichiarazioni della Knox “era chiaramente caratterizzato da una condizioni psicologica divenuta" per lei "davvero un peso insopportabile”.

Alla CEDU, Amanda Knox  ha ribadito la lesione del suo diritto a un equo processo, poiché “non è stata informata in tempi brevi in una lingua a lei comprensibile della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico”. Inoltre ha affermato di non essere stata assistita da un legale durante gli interrogatori del 6 novembre 2007 ed infine,  ha ribadito di non essere stata assistita da un interprete professionale e indipendente nel corso degli interrogatori e che l’agente di polizia che l’ha assistita durante gli interrogatori del 6 novembre 2007. A sostegno delle sue ragioni ha anche apportato la violazione dell’art. 39; dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani dichiarando di aver ricevuto” scappellotti” alla testa che hanno costituito un trattamento inumano e degradante.

Si riporta una parte della sentenza emessa lo scorso 24/01/2019 : today’s Chamber judgment1 in the case of Knox v. Italy (application no. 76577/13) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:

a violation of the procedural limb (investigation) of Article 3 (prohibition of torture and inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights

The Court held in particular that Ms Knox had not had the benefit of an investigation capable of shedding light on the facts and any responsibility, further to her allegation that she had been ill-treated on 6 November 2007 at a time when she had been entirely under police control. In spite of her repeated complaints, no investigation into the alleged treatment had been forthcoming.

no violation of the substantive limb of Article 3 (prohibition of torture and inhuman or degrading treatment) of the Convention

The Court found that it did not have any evidence to show that Ms Knox had been subjected to the inhuman or degrading treatment of which she had complained.

a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (c) (right to legal assistance)

The Court took the view that the Italian Government had not succeeded in showing that the restriction of Ms Knox’s access to a lawyer, at the police interview of 6 November 2007 at 5.45 a.m. – when there was a criminal charge against her – had not irreparably undermined the fairness of the proceedings as a whole.

a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (e) of the Convention (right to the assistance of an interpreter).

The Court held that the authorities had failed to assess the conduct of the interpreter (who had seen herself as a mediator and had adopted a motherly attitude towards Ms Knox while the latter was formulating her statement), to examine whether her interpreting assistance had been consistent with the safeguards under Article 6 §§ 1 and 3 (e) of the Convention, or to consider whether that conduct had had an impact on the outcome of the criminal proceedings against Ms Knox. In the Court’s view, that initial failure had thus had repercussions for other rights and had compromised the fairness of the proceedings as a whole.” [4]

La Corte ha così, condannato l’Italia al pagamento di 10.400 euro per il danno morale e al pagamento di 8.000 euro di spese legali.

La decisione Knox c. Italia, come puntualizzato dalla Corte,  riguarda soltanto il procedimento penale per il delitto di calunnia commesso dalla ricorrente nei confronti del titolare di un pub presso il quale ella lavorava, conclusosi con la condanna della stessa alla pena di anni 3 di reclusione. Tale contestazione emerse nell’ambito delle indagini intraprese a seguito dell’efferato omicidio di Meredith Kercher, giovane donna di nazionalità inglese, avvenuto a Perugia nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2007. La ricorrente, che condivideva l’appartamento con la vittima, fu ripetutamente sentita quale persona informata sui fatti e rendente spontanee dichiarazioni, prima di essere sottoposta a fermo per il delitto di concorso in omicidio e in violenza sessuale.

La CEDU, precisa altresì, che veniva lamentata inoltre la violazione degli artt. 6 §§ 1 e 3, a), c) ed e), per non essere stata la ricorrente assistita da un avvocato nel corso della suddetta audizione, per non essere stata informata adeguatamente della accusa di calunnia formulata a suo carico e per non avere avuto l’ausilio di una interprete professionale e indipendente.

Sulla doglianza relativa ai trattamenti disumani e degradanti, nella quale è stata ritenuta assorbita quella sollevata ai sensi dell’art.8, la Corte ha ritenuto non dimostrata, per mancanza di prova, la perpetrazione di condotte violente (sia fisiche che psicologiche) nei suoi confronti e quindi infondata la stessa sotto il profilo sostanziale. I profili di violazione dell’art 6 della Convenzione si riferiscono alla fase delle indagini preliminari (poi sfociata nel rinvio a giudizio della ricorrente per plurimi reati). Omissioni e condotte i cui effetti si sarebbero propagati nelle successive fasi processuali, rendendo complessivamente “iniquo” il processo svoltosi a carico della ricorrente con riguardo alla contestazione di calunnia aggravata. In particolare, la Corte ha ritenuto di dichiarare sussistente la violazione dell’articolo 6:

- con riguardo al diritto all’assistenza di un avvocato, in virtù del fatto che alla ricorrente nel corso dell’audizione da parte della polizia giudiziaria e in seguito del pm del 6 novembre 2007 non fu nominato un difensore benché sottoposta ad indagine penale, ai sensi della Convenzione. La Corte ha fondato la sua valutazione su vari elementi.[5]

Tale limitazione iniziale al diritto di difesa non sarebbe stato giustificato né contro bilanciato da fattori idonei a rendere il procedimento equo nel suo complesso. [6]

- con riguardo al diritto all’assistenza di un interprete, in virtù del comportamento tenuto dalla funzionaria nominata dalla Questura, che avrebbe influenzato la giovane americana nel corso delle audizioni, non attenendosi ai limiti propri del suo incarico. Ad avviso della Corte, le dette ingerenze avrebbero compromesso il successivo procedimento a carico della ricorrente nel suo complesso, non essendo stato dato adeguato peso a tali “mancanze” da parte dell’Autorità giurdiziaria procedente e dei giudici nel corso dei processi;

- con riguardo al diritto ad essere informati tempestivamente delle accuse formulate a proprio carico, la Corte ha ritenuto infondata tale doglianza avendo il Governo dimostrato che la Knox aveva ricevuto informazione di garanzia unitamente all’avviso di deposito degli ex art. 415-bis cpp atti per il reato di calunnia.[7]

 2. Il diritto ad un interprete, normativa e regole processuali

La presenza di un interprete nel processo penale assurge a duplice rilevanza, dal momento che egli può operare sia come possibile ausiliare della parte privata, sia in funzione delle esigenze di comprensione linguistica legate a tutto il contesto processuale e non solo alla posizione difensiva della parte.[8]

La norma in cui trova fondamento il ruolo di soggetto ausiliario attribuito all’interprete, è contenuta nell’art. 143 c.p.p., comma primo, in forza del quale “L'imputato [60-61] che non conosce la lingua italiana [109] ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete (2) al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento”. Da ciò ne discende che il ricorso all’interprete non è  un mero strumento tecnico a disposizione del giudice per facilitare o consentire lo svolgimento del processo, ma come oggetto di un diritto individuale dell’imputato volto a consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che è parte ineliminabile delle garanzie di difesa.[9]

Tale diritto trova oggi,il più significativo riconoscimento nel dettato normativo di cui all’art. 111 della Costituzione , in forza del quale  l’ordinamento garantisce all’imputato, nel corso del processo penale l’assistenza di un interprete al fine di consentirgli la comprensione del processo a suo carico.[10]

In tal modo, è stato recepito all’interno del nostro sistema penale  un principio ormai granitico all’interno delle carte internazionali dei diritti. In particolare ci si riferisce all’art. 6 n.3 lett. e della Convezione europei dei diritti  dell’uomo, all’art. 14 n.3 lett. f del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Come da prassi giurisprudenziale consolidata, si ritiene che  l’imputato sia sempre assistito da un interprete sia che esso dichiari espressamente o dimostri di non sapersi esprimere in italiano o di non capirlo, dal momento che l’art. 143 c.p.p.  prevede l’obbligo dell’assistenza di un interprete, e ciò, evidentemente, al fine di assicurare l’effettività del diritto all’assistenza del traduttore riconosciuto all’imputato.

Parimenti improntata all’esigenza di assicurare un’efficace opera di sussidio alla parte è la disciplina della ricusazione e dell’astensione dell’interprete, qualora ricorrano le stesse le cause di incompatibilità di cui all’art. 145 c.p.p.

Nel caso di Amanda Knox, infatti, è stato sollevato il dubbio che l’interprete abbia influenzato la ragazza durante le deposizioni.  Con la decisione in commento, in altre parole, la Corte ha stabilito che vi sia stato il concreto rischio che la collaborazione tra la allora imputata e la traduttrice nominata dalla Questura, abbia comportato una poco valida collaborazione in conseguenza di uno stato di fatto ritenuto non sufficientemente idoneo a favorire il corretto adempimento dei doveri inerenti all’ufficio di interprete. [11]

3. Il diritto di difesa

L’analisi fin qui svolta non può che terminare con l’esame del diritto di difesa e di nomina di un difensore, quest’ultimi, infatti, sono diritti costituzionalmente garantiti che trovano fondamento  quali diritti inviolabili in ogni stato e grado del procedimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Nell’ambito del processo penale, tale diritto assume il carattere della irrinunciabilità, quindi, è sempre necessaria la rappresentanza tecnica del difensore ed in assenza di espressa nomina di un avvocato di fiducia, sarà compito della’autorità procedente nominarne uno di ufficio. [12]

La ratio consiste nell’ obiettivo principale di garantire la difesa e il rispetto delle garanzie dell’indagato  o dell’imputato nel corso dell’intero procedimento e prevalentemente del contraddittorio sotto ogni profilo e di vedere rimosso qualsiasi ostacolo a far valere le ragioni della parte. A tal fine, proprio per dare maggiore rilievo alle attività difensive, l’art. 65 c.p.p. impone all’autorità giudiziaria di contestare a chi sia sottoposto alle indagini, in forma chiara e precisa il fatto addebitatogli, mentre la’rt. 494 riconosce all’imputato la “facoltà di rendere in ogni stato e grado del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune” e che si riferiscano all’oggetto dell’imputazione.

4. Conclusioni

Per quanto sopra esposto, appare chiaro che la decisione della CEDU abbia trovato terreno fertile nella disattesa applicazione delle norme di cui alla disamina del presente articolo. Il diritto alla difesa e il diritto ad una perfetta comprensione di ciò che avviene all’interno di un processo penale, è e deve rimanere diritto inviolabile di ogni imputato, che si presume innocente fino all’ultimo grado di giudizio.

La triste vicenda della studentessa Meredith Kercher ha così, dopo anni di vicissitudini processuali, trovato un ennesimo infelice punto di arrivo: la condanna per l’Italia per violazione dei diritti umani e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni fornite in quelle circostanze dalla Knox, all’interno del processo penale a suo carico.

 

Note e bibliografia

[1]Cassazione Penale, Sez. V, 7 settembre 2015 (ud. 27 marzo 2015), n. 36080

Presidente Marasca, Relatore Bruno: Il processo per l’omicidio di Meredith Kercher – si legge nelle motivazioni – ha avuto “un iter obiettivamente ondivago, le cui oscillazioni sono, però, la risultante anche di clamorose defaillance o ‘amnesie’ investigative e di colpevoli omissioni di attività di indagine“. Ad avviso della Suprema Corte, se non ci fossero state tali defaillance investigative, e se le indagini non avessero risentito di tali “colpevoli omissioni“, si sarebbe “con ogni probabilità, consentito, sin da subito, di delineare un quadro, se non di certezza, quanto meno di tranquillante affidabilità, nella prospettiva vuoi della colpevolezza vuoi dell’estraneità” di Knox e Sollecito rispetto all’accusa di avere ucciso la studentessa inglese Meredith Kercher a Perugia il 1 novembre 2007.

I giudici escludono “la loro partecipazione materiale all’omicidio, pur nell’ipotesi della loro presenza nella casa di via della Pergola” e sottolineano la “assoluta mancanza di tracce biologiche a loro riferibili” nella stanza dell’omicidio o sul corpo di Meredith. Secondo i giudici, poi, non hanno “certamente giovato alla ricerca della verità” il “clamore mediatico” dell’omicidio e i “riflessi internazionali” che la vicenda ha avuto, che hanno provocato una “improvvisa accelerazione” delle indagini “nella spasmodica ricerca” di colpevoli “da consegnare all’opinione pubblica internazionale”.

Nel “percorso travagliato ed intrinsecamente contraddittorio” del processo per l’omicidio Kercher c’è un “solo dato di irrefutabile certezza: la colpevolezza di Amanda Knox in ordine alle calunniose accuse nei confronti di Patrick Lumumba“. La sentenza rileva che la calunnia è stata confermata dalla stessa Knox in un contesto “immune da anomale pressioni psicologiche“. Per questo “una eventuale pronuncia della Corte di Giustizia Europea favorevole” al ricorso nel quale la Knox ha denunciato “un poco ortodosso trattamento degli investigatori nei suoi confronti“, non potrebbe “in alcun modo scalfire” il definitivo passaggio in giudicato della sentenza di colpevolezza per la calunnia, “neppure in vista di possibile revisione della sentenza, considerato che le calunniose accuse che la stessa imputata rivolse al Lumumba, per effetto delle asserite coercizioni, sono state da lei confermate anche innanzi al pm, in sede di interrogatorio, dunque in un contesto istituzionalmente immune da anomale pressioni psicologiche“.
[2]Si ricorda che nel gennaio dello stesso anno, il tribunale di Firenze aveva assolto con formula piena la Knox dall’accusa di avere calunniato alcuni agenti della squadra mobile di Perugia che indagavano sull’omicidio di Meredith. In particolare la Knox era accusata di calunnia per avere sostenuto di essere stata “forzata” dagli investigatori a dire che era stata nella casa dell’omicidio insieme a Patrick Lumumba, che fu coinvolto nell’inchiesta proprio a causa delle frasi dell’americana e poi riconosciuto estraneo alla vicenda.
[3]A. Giangrande, Malagiustiziopoli prima parte: disfunzioni del sistema contro la collettività; p. 555. In www.controtuttelemafie.it
[4]Sentenza in francese qui https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-189422"]}
[5]tra i quali spicca la successiva ritrattazione delle dichiarazioni da parte della donna attraverso un memoriale scritto e le motivazioni della sentenza di assoluzione della Knox all’esito del processo svoltosi a Firenze per calunnia verso polizia giudiziaria e pubblico ministero procedente.
[6]come sostenuto con ampia argomentazione dal Governo, essendo stato valorizzato che le dichiarazioni solo dopo successive indagini si rivelarono calunniose e che quelle di natura autoaccusatoria rese senza difensore, furono dichiarate inutilizzabili dal Tribunale del riesame
[7]E.Rizzato, in Questione giustizia, del 24/01/2019,  Amanda Knox e Ilva, dalla Cedu doppia condanna per l'Italia.
[8]M. Chiaviario, Processo e garanzie della persona. Le garanzie fondamentali, vol. II, 3a ed., cit., p. 371 ss.
[9]Così la Corte cost. sent. 341 del 1999.
[10]D. Siracusano, diritto processuale penale, Vol. I, ed. giuffrè 2006, p. 240
[11]Cfr. Luciano Garofano, ‎Paul Russell, Assassini per caso: Luci e ombre del delitto di Perugia, ed. Rizzoli, 2011
[12]P. Tonini, diritto processuale penale, ed. Giuffrè 2018, p. 30