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Pubbl. Mer, 9 Gen 2019

Intimazione scritta ad adempiere valida anche se effettuata da un incaricato senza procura

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Simona Rossi


La sentenza del 14 settembre 2018 pronunciata dal Tribunale di Roma ha precisato che ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un procuratore legale, ma anche da un incaricato senza procura scritta.


Sommario: 1. La messa in mora del creditore; 2. L’intimazione ad adempiere svolta dal mandatario senza procura scritta.

1. La messa in mora del creditore.

L’inadempimento di un’obbligazione, com’è noto, può essere temporaneo e rappresentare, dunque, un mero ritardo oppure un vero e proprio inadempimento. La mora debendi consiste nel ritardo ingiustificato del debitore nell’adempiere alla prestazione dovuta, per cui i presupposti consistono nell’esigibilità del credito e nel ritardo dell’adempimento. L’articolo 1219 c.c. stabilisce che il debitore è costituito in mora quando il creditore lo abbia intimato ad adempiere (mora ex persona) ovvero qualora il debitore abbia dichiarato di non voler adempiere, sia scaduto il termine previsto per l’adempimento o il debito scaturisca da fatto illecito (mora ex re). Nel caso della mora ex re, non è necessaria alcuna attività del creditore in quanto il debitore è messa in mora alla luce delle circostanze fattuali; diversamente, è necessario far ricorso all’intimazione formale ad adempiere. In particolare, è necessario che il creditore provveda alla “costituzione in mora del debitore” nel caso in cui il debito sia pagabile presso il debitore ovvero manchi il termine per l’adempimento ed il creditore non l’abbia fissato né richiesto al giudice di fissarlo.

Gli effetti della messa in mora non si limita al solo risarcimento del danno, previsto dall’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore è ritenuto responsabile per il ritardo ed è, conseguentemente, tenuto a risarcire i danni al creditore che ne derivano bensì ne deriva anche la cd. perpetuatio obligationis secondo cui il rischio dell’eventuale impossibilità sopravvenuta che prima gravava sul creditore, passa in capo al debitore che, pertanto, sarà tenuto ad indennizzare il creditore anche dalle conseguenze della forza maggiore che possono verificarsi successivamente alla messa in mora. Inoltre, non di poco conto, dalla messa in mora del debitore deriva l’interruzione della prescrizione del diritto del creditore.

Secondo la giurisprudenza, l’atto di messa in mora rappresenta un atto giuridico in senso stretto avente natura recettizia e, seppur non abbia natura negoziale, si ritiene che siano applicabili le regole della forma scritta.

Secondo la giurisprudenza, l’atto di messa in mora è un atto giuridico in senso stretto e recettizio, che, sebbene non abbia natura negoziale, allo stesso possano essere applicate, in via analogica ed in quanto compatibili, sia i principi generali sui vizi del volere e sulla capacità, sia le regole di interpretazione degli atti negoziali.

In considerazione di ciò, l’intimazione ad adempiere può essere fatta per mezzo dell’ufficiale giudiziario ovvero con atto stragiudiziale con l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in nessun caso sono previste formule sacramentali.

2. L’intimazione ad adempiere svolta dal mandatario senza procura scritta.

Tutto ciò premesso, si palesa come non siano previste particolari requisiti per la messa in mora se non con riguardo alla forma che, come si è avuto modo di illustrare, deve essere scritta.

Orbene, la giurisprudenza di merito, con la recente sentenza del Tribunale di Roma resa il 14.09.2018, ha precisato come l’intimazione scritta ad adempiere sia valida anche qualora sia svolta da un incaricato privo di procura scritta.

Già la giurisprudenza di legittimità si era attestata sull’orientamento per cui la forma scritta fosse prevista solo per la messa in mora e non per la procura per il suo componimento. Difatti, la S.C. con la pronuncia n. 7097 del 2012, in conformità con le pronunce n. 1550 del 2006 e n. 17157 del 2002, ha specificato come sebbene la costituzione in mora, in quanto atto giuridico non negoziale, debba rivestire la forma scritta ai sensi dell’art. 1219 co. 1 c.c., la procura per il suo componimento, invece, non soggiace al medesimo formalismo ed infatti la procura può risultare sia da una dichiarazione espressa che da un comportamento univoco e concludente del mandatario.

Nel caso su cui si è pronunciato il Tribunale di Roma, una società, a mezzo del proprio procuratore, conveniva in giudizio l’istituto bancario con cui aveva sottoscritto un contratto di conto corrente sostenendo che la Banca, nelle more del rapporto contrattuale, avesse addebitato sul conto corrente somme in violazione della legge e della pattuizione contrattuale. La Banca si costituiva in giudizio eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal correntista. La società attrice contestava tale circostanza adducendo che il decorso della prescrizione fosse stata interrotto mediante invio tempestivo di raccomandata A/R. Tuttavia la convenuta contestava la valenza interruttiva di tale missiva inviata dal procuratore legale per conto della società sull’assunto per cui l’atto riconducibile ad un soggetto qualificato rappresentante della stessa che fosse fornito il conferimento a suo favore della procura e, pertanto, non potesse esplicare alcuna efficacia in tal senso.

Su punto, il Tribunale di Roma, richiamandosi al principio espresso a più riprese dalla Cassazione, ha ribadito come “ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti”.

Conseguentemente, il Giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di prescrizione avanzata dalla Banca convenuta.

A tal proposito, appare d’uopo richiamare anche la Corte d’Appello di Campobasso che, con la pronuncia resa il 21.09.2017, ha dichiarato come in materia di prescrizione, affinché un atto possa validamente esplicare efficacia interruttiva, sia necessario che provenga dal titolare del diritto ovvero da soggetto che agisca quale suo valido rappresentante e chiarendo che “la forma scritta prevista per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non può ritenersi prescritta anche per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto, in tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, dall'art. 1324 c.c., alla disciplina propria dei contratti.”

Analoghe statuizioni sono state pronunciate anche dalla Corte d’Appello di Roma (II Sez., sent. del 23.06.2011[1]) e dal Tribunale di Bologna (sent. 17.02.2012[2]).

Alla luce di quanto illustrato, appare evidente come l’orientamento giurisprudenziale richiamato risulti oltremodo consolidato nel ritenere che la necessaria forma scritta riguardi esclusivamente l’intimazione ad adempiere e non anche la procura per la costituzione in mora e, pertanto, risulta valida anche la diffida ad adempiere svolta da un incaricato della parte, se il beneficiario intenda approfittarne.

Note

[1]  “L'atto di costituzione in mora, idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione, richiede la forma scritta, analoga formalità non è imposta per il conferimento della relativa procura, non operando nella menzionata circostanza il richiamo fatto dall'art. 1324 c.c. alla disciplina propria dei contratti per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. In tal senso, pertanto, la esistenza di un potere rappresentativo a detti fini può essere provato con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante presunzioni, così come può risultare da comportamento univoco e concludente del mandatario, idoneo, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al Giudice del merito, a rappresentare al terzo che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.” Così la Corte d’Appello di Roma, sez. II, sent. del 23.06.2011
[2] “Anche se l'atto di costituzione in mora - idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione - richiede la forma scritta, tuttavia analoga formalità non è imposta per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall'art. 1324 cod. civ. alla disciplina propria dei contratti per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Pertanto, l'esistenza di un potere rappresentativo a detti fini può essere provato con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante presunzioni. Nella fattispecie in esame, il conferimento della procura al legale per la formulazione dell'atto di messa in mora può presumersi in ragione del rilascio della procura alla lite per l'introduzione della causa.” Così il Tribunale di Bologna con la pronuncia del 17.02.2012