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Pubbl. Gio, 11 Ott 2018

La notifica PEC eseguita in violazione dell´art. 3 bis l. 53 del 1994 è solo irrituale e non nulla

Simona Rossi


L’ordinanza n. 15200 del 2018 della Cassazione civile ha precisato la notificazione eseguita a mezzo posta elettronica certificata, quandanche sia eseguita in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 bis, l. 531994, non può mai comportare la nullità della stessa, se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto, e cioè lo scopo della sequenza notificatoria, ma soltanto la mera irritualità.


Sommario: 1. Introduzione; 2. Il caso in esame; 3. La decisione della Suprema Corte; 3. Osservazioni.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Il caso in esame; 3. La decisione della Suprema Corte; 3. Osservazioni.

1. Introduzione.

Con la legge n. 55 del 1994 il legislatore ha regolamentato la facoltà per gli avvocati di notificare in proprio atti civili, amministrativi e stragiudiziali. All’art. 1 fu previsto che le predette notifiche potessero aversi a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.  Fu, altresì, precisato che in presenza dei predetti requisiti, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione potesse essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.

In particolare, l’art. 3 bis della predetta normativa specificava le modalità con cui deve avvenire la notifica a mezzo pec.

Innanzitutto, la notificazione a mezzo pec deve avvenire all’indirizzo che risulta dai pubblichi elenchi.

Difatti, la giurisprudenza ha chiarito che in tema di notificazione a mezzo pec, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro; ne consegue la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, ai sensi dell'art. 160 c.p.c. (così la Cass. civ. Sez. VI - 1 con l’ordinanza n. 11574 del 11.05.2018).

Inoltre, qualora l’atto da notificarsi non consista in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporta analogico di cui poi deve attestare la conformità (ex art. 22 co. 2 del D. Lgs. n. 82 del 2005) e la notifica va eseguita mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. Inoltre, l’avvocato deve provvedere alla relata di notifica che va disposta su documento informatico separato e che va firmato digitalmente nonché allegata al messaggio pec.

Va detto che grazie alla legge di stabilità 2013 e al decreto legge n. 90/2014 sono anche state semplificate le modalità nonché i requisiti necessari per la notifica a mezzo pec: difatti, non è più previsto l’obbligo di ottenimento del consenso del consiglio dell'ordine di appartenenza del legale che, quindi, può provvedere alla notifica in totale autonomia.

Gli atti che è possibile notificare con il ricorso alla posta elettronica sono sia i documenti informatici, creati direttamente in forma elettronica o estratti dai fascicoli telematici, che le copie informatiche scansionate di atti cartacei, da asseverare come conformi agli originali.

Ma cosa accade se la notifica a mezzo pec viene eseguita in violazione delle modalità previste dall’art.  bis della L. 55/1994?

2. Il caso in esame.

La Banca Alfa conveniva in giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo pec, la Società Beta per ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione finanziaria immobiliare.

Il Tribunale di Firenze, nella contumacia della Società Beta, accoglieva la domanda, ordinando il conseguente rilascio dell'immobile.

La Corte di appello di Firenze, pronunciando sul gravame Società Beta, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., confermava la decisione, osservando che la notifica della citazione in prime cure, effettuata via posta elettronica certificata (PEC) dopo un iniziale tentativo senza esito a mezzo del servizio postale, era rituale e, comunque, aveva raggiunto lo scopo (in osservanza al principio generale sancito ex art. 156, co. 3 c.p.c. “la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”).

Del resto la corretta ricezione della notifica dell’atto, formato su supporto cartaceo e poi legittimamente convertito in immagine digitale, non era stata contestata nell'ambito di un processo che, al di fuori della notificazione dell’atto introduttivo, non si era svolto in forma telematica.

Avverso la suindicata decisione della corte di merito ricorreva per Cassazione la Società Beta per tre motivi, il primo dei quali riguardava proprio la notifica dell’atto.

Con il primo motivo, la predetta Società Beta, infatti, prospetta la violazione della L. 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 3 bis e 11, poiché la corte di appello avrebbe errato nell'escludere la nullità della notifica della citazione in considerazione di una serie di violazioni: a) sarebbe stato violato l'art. 3 bis citato, con conseguente nullità stabilita dal seguente art. 11, in quanto la relazione di notifica non era stata redatta su documento informatico separato e sottoscritto digitalmente; b) la relazione non conteneva l'identificazione comprensiva di codice fiscale del soggetto che aveva conferito la procura; c) nella relata della notifica non vi era menzione della notifica via PEC, contenendo essa solo indirizzi anagrafici, e non quelli elettronici come richiesto dalla norma in uno all'indicazione dell'elenco da cui erano stati tratti questi ultimi; d) vi era la  violazione del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 18, in quanto non era stata allegata la procura con atto separato contenente la certificazione autografa; e) altresì, sarebbero state violate le norme regolamentari previste dalla determinazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del 16 aprile 2014 di cui l'art. 19 bis che vietava la scansione per immagini nel caso di notifica di documento informatico.

3. Le decisione della Suprema Corte.

La Suprema Corte ha ritenuto che tale motivo di ricorso fosse “in parte manifestamente inammissibile, in parte manifestamente infondato”.

I giudici hanno, innanzitutto, evidenziato come la Corte d’Appello avesse risposto ai motivi di appello ma che non vi fosse la menzione della questione della mancata indicazione, nella relata della notifica via PEC, degli indirizzi di posta elettronica in uno all'indicazione dell'elenco da cui erano stati tratti.

Sul punto, i giudici di legittimità si sono orientati, coerentemente con la giurisprudenza in materia, nel ritenere che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione d'inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza e dunque specificità del motivo (Cass., 09/04/2013, n. 8569, Cass., 15/07/2015, n. 14784, Cass., 27/07/2017, n. 18679).

Pertanto, hanno osservato come la parte ricorrente avesse indicato e riprodotto quanto necessario in relazione al profilo del divieto di scansione mentre non aveva fatto altrettanto in ordine alla questione inerente agli indirizzi PEC, che, quindi, andava da considerarsi come “nuova” censura.

Quanto al merito, hanno osservato come il motivo fosse manifestamente infondato in ogni suo profilo.

La corte territoriale aveva già evidenziato come soltanto la notifica in questione era stata effettuata via pec mentre il processo si era poi svolto in modalità analogica e che la notifica via pec era avvenuta scansionando l'originale cartaceo come legittimamente poteva procedersi a fare, a mente del regime di cui alla L. n. 53 del 1994.

Inoltre, hanno sottolineato che il provvedimento D.G.S.I.A. 16 aprile 2014, contenente le specifiche tecniche per le notificazioni da farsi in via telematica, dagli avvocati fosse successivo alla notifica in parola nonché come lo stesso art. 19 bis, del provvedimento, invocato dalla ricorrente, fosse riferito, invero, alla diversa ipotesi in cui "l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico" (dunque non potesse trovare applicazione al caso di specie).

Pertanto, tale norma si riferisce documento nativo informatico, e non, come nel caso de quo, a quello nativo analogico - in cui l'originale è cartaceo comprensivo della procura, notificato via pec. A tal proposito, la S.C. ha chiarito che il D.M. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5 con la previsione per cui "la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine" è diretto a stabilire quando la procura si debba considerare "in calce" ovvero riferibile all'atto difensivo, sia nel caso in cui la procura sia un documento nativo digitale sia quando essa sia un documento nativo analogico, poi scansionato e allegato.

Nel caso in esame, invece, la procura, in originale cartaceo con relativa autenticazione, è stata complessivamente scansionata e poi allegato al messaggio pec, sicchè all'originale non si applicano le norme del processo telematico.

In merito alla notifica a mezzo pec, in osservanza alla giurisprudenza consolidatosi, i Giudici hanno ritenuto di confermare che l'irritualità della notificazione via PEC non può mai comportare la nullità della stessa se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto, e cioè lo scopo della sequenza notificatoria (Cass., Sez. U., 18/04/2016, n. 7665, in un caso afferente allo stesso formato elettronico dell'atto; Cass., 31/08/2017, n. 20625).

Il principio di cui all’art. 156 co. 3 c.p.c. per cui la nullità della notifica è sanata se questa raggiunge il suo scopo è applicabile anche alle notifiche telematiche: ciò è confermato, hanno osservato i Supremi Giudici, dall’art. 11 della L. 53/1994 il quale stabilisce che la nullità delle notificazioni telematiche incorre qualora siano violate le relative norme (contenute negli articoli precedenti) "e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica".

Considerato che non era stata contestata né la riferibilità della procura (stante la mancanza del codice fiscale), la sussistenza della procura né la ricezione della notifica, il giudice di prime cure aveva correttamente rilevato come la notifica avesse raggiunto il suo scopo.

Inoltre non risultava censurata in appello, “la (peraltro attestata) conformità dell'atto scansionato a quello analogico, e quindi la sua sussistenza come tale, comprensivo della procura (cartacea) a margine e delle relative (e cartacee) sottoscrizioni”.

Alla luce di ciò, la S.C., ritenuti infondati anche gli altri motivi, ha rigettato il ricorso.

4. Osservazioni.

Appare ormai tetragono l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non può comporta la nullità della notifica se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c..

Di conseguenza, è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa (così la Cass. civ. Sez. V con l’ordinanza n. 3805 del 16.02.2018).

Coerentemente con tali posizioni, la giurisprudenza si è, altresì, orientata nel senso di ritenere che neanche la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporti l'invalidità della notifica quando non vi sia la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale; non si ha, dunque, la nullità bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo (così la Cass. Civ. Sez. VI-5 con l’ordinanza n. 14042 del 01.06.2018).