Pubbl. Mer, 26 Set 2018
Riforma del diritto di famiglia: addio assegno di mantenimento ed aumento dei costi della separazione
Modifica paginaAnalisi del Disegno di Legge n. 735 che propone diverse novità in tema di diritto di famiglia. Vediamo quali.
Fin dai primi giorni è stato chiaro che uno dei principali temi a cuore del nuovissimo governo giallo-verde fosse la famiglia, intesa come l'istituzione per eccellenza, nonchè, come l'art. 2 Cost. insegna, formazione sociale ove si svolge la personalità di ogni individuo.
Per la prima volta, infatti, si è assistito alla creazione di un Ministero ad hoc che, a distanza di pochissimi anni dalla Legge Cirinnà, vuole rendere nuovamente centrale la famiglia fondata sul matrimonio.
In quest'ottica, pregnante importanza acquista il Disegno di Legge n. 735, d'iniziativa del senatore leghista Pillon e, attualmente, all'esame del Senato.
La riforma in esame, intervenendo soprattutto in materia di separazioni che coinvolgono figli minori, si propone, invero, di accompagnare il diritto di famiglia verso una progressiva de-giurisdizionalizzazione.
I genitori devono essere liberi in ogni momento di decidere del futuro dei loro figli; il giudice può intervenire soltanto in via residuale qualora non vi sia accordo fra i due,verificando che le decisioni assunte non siano in contrasto con l'interesse del piccolo.
Le novità introdotte riguardano essenzialmente quattro aspetti differenti della crisi della famiglia:
- mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui sono coinvolti figli minorenni;
- equilibrio fra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari;
- mantenimento in forma diretta e senza automatismi;
- contrasto dell'alienazione genitoriale.
Il primo punto è la naturale evoluzione della mediazione civile prevista in tante ipotesi dal codice civile.
Infatti, non si comprende la ragione per cui la mediazione civile fosse prevista per settori assai meno personali del diritto e poi mancasse in materia familiare, posto che meccanismi di Alternative dispute resolution (ADR) costituirebbero una validissima alternativa ad un percorso giudiziario che si rivela, in molti casi, lungo, triste e svilente.
Gli articoli 1-4 provvedono, quindi, a curare la figura del mediatore familiare; ne stabiliscono con puntualità i requisiti, evidenziandone l'obbligo di riservatezza. Condizione di procedibilità è il coinvolgimento diretto o indiretto di un minore.
Il secondo punto posto all'attenzione del Senato potrebbe essere definito come il coronamento di un cammino lungo e tortuoso che dà la stura ad un sistema cd. "minoricentrico".
Il nuovo modello di cogenitorialità rappresenta, infatti, un progresso del classico affidamento condiviso.
Viene introdotta la figura del coordinatore genitoriale. Si tratta di un soggetto altamente qualificato, che opera come terzo imparziale; ha infatti il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne circa le decisioni assunte nel piano genitoriale. Esso è la vera grande novità di questo Disegno di Legge.
Se è vero che, come sottolineato in relazione, la Legge n. 54/2006 si è rivelata un fallimento di proporzioni immani, dato che, nonostante le migliori intenzioni, non ha garantito al minore una tutela adeguata, la riforma in commento introduce a pieno titolo la formula della cogenitorialità. Si intende per tale la possibilità che il minore conservi rapporti significativi con entrambi i genitori. Il piccolo non risulterà, quindi, affidato alle cure di un singolo individuo meritevole, ma le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo riguardano dovranno essere prese di comune accordo sia attraverso la predisposizione del piano genitoriale sia tenendo conto, di volta in volta, delle esigenze concrete.
Infatti, nelle intenzioni del legislatore, non esiste il diritto di visita al genitore presso il quale il figlio non è collocato. Il minore, salvo casi di serio pericolo tassativamente indicati dal giudice, potrà trascorrere le settimane sia presso la madre che il padre. E' la stessa coppia a prospettare questa possibilità al momento della sottoscrizione del piano.
In quest'ottica, si comprende la funzione del mantenimento diretto, terzo punto della riforma, nonchè concreta novità.
Se, invero, il figlio vive alternativamente con il padre o con la madre, ciò significa il genitore presso cui si trova al momento potrà provvedere direttamente e al momento alle sue esigenze concrete. L'assegno di mantenimento perde dunque la propria egemonia e la funzione di tamponamento che per anni ha rivestito.
Tutto quanto prospettato, vorrebbe de-giurisdizionalizzare il settore familiare; in una situazione così delicata quale la crisi della famiglia, diventa importante una gestione diretta, fondata sul calore umano e lontana dagli schemi più rigorosi del diritto che sono, in molti casi, freddi e asettici.
Note e riferimenti bibliografici
- Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè Editore, 2017;
- Francesco Caringella, Luca Buffoni, Manuale di diritto civile, Dike Giuridica Editore, 2015;
- Maurizio Santise, Coordinate ermeneutiche di diritto civile, terza edizione, Giappichelli Editore, 2017.