Pubbl. Ven, 15 Giu 2018
Assegno di divorzio: il mero mutamento di giurisprudenza non è sufficiente per ottenere la revisione
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Matteo Bottino
Va respinta la richiesta di revisione delle disposizioni in merito alla misura dei contributi da corrispondere all´ex coniuge, nel caso in cui - in assenza di elementi di fatto che incidano sulle condizioni economiche - venga dedotto quale giustificato motivo il mutamento dell´orientamento giurisprudenziale.
"Non può qualificarsi come giustificato motivo ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970 il mero mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve attualmente essere commisurato l'assegno di divorzio"
È quanto sancito dal Tribunale di Mantova in una sentenza del 24 aprile 2018, con la quale ha respinto il ricorso dell'ex coniuge che richiedeva la revisione dell'assegno di divorzio, adducendo - oltre all'asserito mutamento delle condizioni economiche - la variazione dell'orientamento giurisprudenziale in merito ai criteri sulla base dei quali deve essere commisurato il relativo importo.
Nel caso in esame il Tribunale ha accertato l'assenza di una significativa variazione della situazione economica degli ex coniugi e, dunque, ha successivamente rilevato come il mutamento dell'orientamento giurisprudenzale inaugurato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza 11504/2017, non potesse essere valutato quale "giustificato motivo" sopravvenuto al fine modificare quanto stabilito nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il presupposto necessario onde ottenere la revisione
L'art. 9 della Legge 01 dicembre 1970, n. 898 prevede che il Tribunale possa modificare - nel caso in cui vi siano giustificati motivi - le disposizioni contenute nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale presupposto - potenzialmente aperto ad ogni tipo di interpretazione - è stato circoscritto dalla giurisprudenza di legittimià (cfr. ex plurimis, Cass. civ. Sez. I, 13/01/2017, n. 787) alla sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, che devono essere raffrontate con le condizioni di entrambe le parti.
In assenza, quindi, di un apprezzabile mutamento della situazione patrimoniale e reddituale - circostanza che deve essere in ogni caso supportata da rilevanze probatorie - non è possibile ottenere una revisione dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile.
"La revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti" (Cass. civ. Sez. I, 13/01/2017, n. 787)
La Cassazione a Sezioni Unite sui criteri al fine di stabilire an e quantum dell'assegno divorzile: la svolta della giurisprudenza.
La Suprema Corte nel maggio 2017, ha rivoluzionato i criteri a cui i Giudici di merito devono attenersi, onde stabilire se l'ex coniuge abbia il diritto di ricevere l'assegno divorzile o meno e - in caso valutazione positiva - il relativo importo.
In particolare - con la Sentenza del 10 maggio 2017, n. 11504 - veniva definitivamente eliminato il criterio del "tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio", dovendosi accertare la sussitenza dei requisiti di legge, che possano giustificare la corresponsione di emolumenti in favore dell'ex coniuge.
Veniva quindi evidenziato come tale accertamento dovesse avvenire in due fasi distinte:
- La fase dell'an debeatur, nella quale il Giudice deve verificare la mancanza di mezzi adeguati al proprio sostentamento - o comunque l'oggettiva impossibilità di procurarseli - in capo al richiedente.
- La fase del quantum debetaur, nella quale - in caso di esito positivo della prima fase - deve essere valutata la sussistenza di tutti gli elementi indicati dalla norma (cfr. art.5 co.VI L. 898/1970), anche in rapporto alla durata del matrimonio.
La suddetta pronuncia, ha dunque completamente rivoluzionato la disciplina dell'assegno divorzile che - in precedenza - veniva assegnato ogni qualvolta l'ex coniuge non fosse in grado di mantenere il medesimo stile di vita tenuto in costanza di matrimonio.
L'irrilevanza del mutamento giurisprudenziale
Nella Sentenza in commento, il Tribunale di Mantova ha rilevato come in assenza di circostanze che modifichino l'assetto patrimoniale-reddituale tali da incidere sulla condizione economica delle parti, la richiesta di modifica dell'assegno divorzile deve essere respinta.
Tale assunto muove dal principio della "cosa giudicata" (vedi art. 2909 c.c.), che deve essere applicato necessariamente anche alle statuizioni presenti nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In ossequio al suddetto principio, il Giudice non può nuovamente valutare in autonomia i presupposti e l'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche degli ex coniugi.
"In materia di revisione dell'assegno divorzile, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale" (Cass. civ. Sez. VI - Ordinanza, 20/06/2014, n. 14143)
In caso contrario, il Giudice procederebbe ad una interpretazione differente della norma giuridica applicata al tempo della pronuncia di divorzio, con l'effetto sostanziale di dare efficacia retroattiva al nuovo orientamento giurisprudenziale. Un effetto simile sarebbe inconcepibile nel nostro ordinamento giuridico, fondato sulla certezza dei rapporti giuridici e sulla precisa individuazione delle fonti del diritto.
L'applicazione retroattiva dell'orientamento giurisprudenziale infatti, avrebbe gli effetti sostanziali di una legge di interpretazione autentica, unica eccezione al generale principio enunciato dall'art. 11 disp. prel. del codice civile. Tale prerogativa è in ogni caso affidata esclusivamente al Parlamento.
La non applicabilità del c.d. "prospective overruling"
La Sentenza in commento accerta inoltre la non applicabilità del c.d. "prospective overruling" in quanto il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale ha avuto effetti su una norma di diritto sostanziale e non meramente processuale.
"non può neppure essere invocato il principio del c.d. "prospective overruling" atteso che il mutamento di giurisprudenza ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale (cfr. Cass. 24-3-2014 n. 6862; Cass. 3-9-2013 n. 20172; Cass. 1-3-2013 n. 5962)"
Quanto statuito è quindi in linea con l'orientamento della Suprema Corte, la quale ammette unìapplicazione più ampia nei casi in cui vi sia un mutamento di una norma di carattere processuale.
Pare dunque condivisibile quanto sancito da Tribunale di Mantova, il quale ha analizzato il caso di specie, procedendo ad un'interpretazione sistematica della normativa applicabile e della giurisprudenza di legittimità.