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Pubbl. Gio, 26 Feb 2015

Riforma del lavoro: il datore di lavoro potrà assegnare il lavoratore a mansioni inferiori

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Giuseppe Ferlisi
AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno


Il Governo, all´interno della riforma del lavoro che sta portando avanti, ha stabilito che in in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore lo stesso potrà essere assegnato a "mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore".


Lo scorso 20 Febbraio, il Governo ha emanato i primi due decreti attuativi previsti dalla legge delega n. 183 del 2014, noto come Jobs Act, rivoluzionando il nostro ordinamento giuslavoristico attraverso la modifica della precedente disciplina relativa alla tutela in caso di licenziamento illegittimo e la introduzione dei contratti a tutele crescenti.

Tuttavia, oltre alle suddette innovazioni, analizzate in altri articoli del nostro portale, il Governo ha approvato gli schemi di decreto sul riordino delle tipologie contrattuali, con una radicale riformulazione dell'art. 2103 del codice civile, perseguendo la  via di una generale flessibilità del mercato del lavoro.
 
Infatti, è stato eliminato del tutto il limite dell' "equivalenza" al potere unilaterale del datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore, con la possibilità di adibirlo a tutte le mansioni "riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte".
La portata di tale riforma è rivoluzionaria, se pensiamo che il mantenimento delle stesse mansioni lavorative è stato a lungo un vero e proprio totem del diritto del lavoro italiano.
 
Adesso l'unico arbitro dell'estensione della mobilità orizzontale è la contrattazione collettiva messa in atto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, attraverso la costruzione delle scale professionali e dei relativi livelli di inquadramento.
 
Al datore di lavoro viene riconosciuto un ampissimo potere di spostare il lavoratore a mansioni del livello di inquadramento inferiore, con gli unici limiti rappresentati dalla conservazione del livello retributivo in godimento e dall'obbligo di accompagnare il mutamento con una apposita formazione.
La stessa modifica a mansioni inferiori può essere prevista da contratti aziendali o territoriali, stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, a patto che vengano rispettati i limiti appena indicati.
 
La previsione della temporaneità di tale spostamento di inquadramento si rivela inutile allorquando il Governo ha previsto la possibilità che essi possano diventare definitivi attraverso la stipula di patti individuali "assistiti" sulla base di tre presupposti quali l'interesse del lavoratore all'occupazione, miglioramento condizioni di vita o acquisizione di una nuova professionalità.
 
E' evidente come il rischio sia, con tale ultima previsione, che la volontà del lavoratore venga in realtà coartata dal maggiore potere contrattuale del datore di lavoro. E' stata infatti totalmente ribaltata l'ottica del vecchio art 2013 c.c., sacrificando la protezione della professionalità verso la flessibilizzazione, probabilmente indiscriminata, del lavoratore.

Ora la palla passa alle commissioni parlamentari per l'approvazione definitiva, ma sembra che non ci siano molti margini di modifica di questa impostazione.