Pubbl. Mer, 4 Mar 2015
La natura della responsabilità del medico: contrattuale o extracontrattuale? Le ultime novità
Modifica paginaUn´analisi della natura della responsabilità del medico per il suo operato, alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali. Cosa è cambiato dopo il decreto Balduzzi e come la giurisprudenza ha recepito tali novità normative.
La sentenza del Dicembre scorso del Tribunale di Milano (n. 1430/14), inserendosi in un annoso dibattito, ha ritenuto di natura extracontrattuale la responsabilità del medico ospedaliero autore della condotta che ha causato un danno al paziente.
Nel caso in esame il Giudice adito ha valutato la condotta dei sanitari convenuti dipendenti di struttura medica, cui collegare l’eventuale responsabilità risarcitoria nei confronti del paziente danneggiato dall’operato del medico.
Su tale tema, l’orientamento risalente richiamava l’art. 1218 c.c. rifacendosi al concetto di contatto sociale e classificando quindi l’obbligazione risarcitoria in capo al medico in caso di danno al paziente come di natura contrattuale (Cass. 19/04/2006 n. 9085, Sezioni Unite della Cassazione, sent. 577/2008).
L’art. 3 della l. n. 189/12 (decreto Balduzzi) ha profondamente rivoluzionato tali schemi, disponendo come “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
La sentenza in esame segue l’orientamento di una precedente pronuncia dello stesso Tribunale lombardo (n. 9693/14) secondo il quale l’art. 3 del decreto Balduzzi non giustifica un’interpretazione semplicistica e riduttiva della norma, sulla scorta della quale, oltre ad introdurre restrizioni alla responsabilità penale, prevedendo una parziale abolitio criminis degli artt. 589 e 590 (Cass. pen. 29/1/2013 n. 16237), vengono anche regolati aspetti della “responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie”. compresa quella risarcitoria di cui si occupa espressamente non solo nel comma 1, ma anche nel comma 3, e, in qualche modo, nel comma 5.
Il Tribunale di Milano ha ripreso gli orientamenti della Suprema Corte (sentenza n. 8940/2014) secondo la quale “è escluso che la legge 189/2012 abbia inteso esprimere un’opzione a favore della qualificazione della responsabilità medica “necessariamente” come responsabilità extracontrattuale”. Assume rilievo anche la pronuncia della Cassazione n. 7909/2014 in cui la Suprema Corte ha specificato, che in caso di qualificazione di una domanda risarcitoria da errato trattamento medico, essa non possa essere ritenuta contrattuale, escludendo che possa assumersi tale natura dal “contatto sociale”, concetto nato dalla elaborazione giurisprudenziale italiana.
Da un punto di vista tecnico, secondo la sentenza in esame, sia il tenore letterale dell'articolo 3, comma 1, della legge Balduzzi che l'intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex articolo 2043 c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare).
La responsabilità della struttura sanitaria avrà quindi diversa natura, ricollegata all’art. 1218 c.c., con le differenze in termini di regime probatorio e di prescrizione che questa andrà a comportare.