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Pubbl. Mer, 11 Apr 2018

Quando la convivenza finisce gli oggetti restano a chi ne è effettivo proprietario

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Federica Prato
Dottorando di ricercaUniversità degli Studi di Napoli Federico II


Una breve riflessione sul dibattuto tema delle convivenze more uxorio, dando particolare rilievo all´evoluzione giurisprudenziale avuta in materia di separazione della coppia di fatto. Soprattutto saranno analizzati i diritti e gli obblighi degli ex-conviventi relativi alla restituzione dei beni in precedenza adibiti alla comunione di vita.


Il tema della convivenza more uxorio è, senza dubbio, un argomento che, negli ultimi vent’anni, ha fatto particolarmente discutere dottrina e giurisprudenza.

Innegabilmente, grazie anche all’evoluzione sociale che ha aumentato la propensione verso la famiglia c.d. di fatto al posto di quella tradizionale fondata sul matrimonio, la questione assume maggiore rilevanza, per cui risulta necessario regolarne e stabilirne gli effetti giuridici.

Per dovere di completezza, prima di analizzare gli aspetti più controversi, si ritiene opportuno ridefinire, alla luce anche dei recenti interventi legislativi (come la legge Cirinnà n. 76 del 20 Maggio 2016), il fenomeno della convivenza more uxorio (tradotto letteralmente: ‘secondo il costume matrimoniale’) intendendo una coabitazione, basata su una relazione affettiva, stabile, tra due persone in assenza del vincolo matrimoniale.

 La legge attribuisce ai conviventi una serie di diritti, doveri e obblighi e ciò rende sempre più sottile la linea di demarcazione tra questa forma di rapporto che si sostanzia in una comunione di vita e il legame tra due coniugi (nonostante la famigli di fatto sia, ormai, tutelata anche a livello costituzionale, velatamente l’ordinamento esprime una preferenza per la famiglia c.d. legittima nata dal matrimonio).

I progressi in materia - per quanto favorevoli alla regolamentazione di queste unioni - creano delle zone d’ombra che rendono necessari interventi giurisprudenziali, soprattutto, per comprendere e stabilire le conseguenze giuridiche derivanti da eventi come, ad esempio, la separazione (con tale termine, in questo caso, non si allude alla disciplina ex. artt. 150 ss. c.c. ma ci si riferisce alla mera cessazione della convivenza).

A tal proposito, si ricorda una questione particolarmente delicata affrontata dalla Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 4685 del 2017.

In tal caso, con il ricorso alla S.C. si chiedeva la cassazione di una sentenza emanata dalla Corte d’appello di Roma, che condannava la ex- convivente alla restituzione di una serie di beni - con esclusione di quelli funzionali al sostentamento dei figli ancora conviventi con la donna - al suo ex-compagno, dopo il trasferimento di quest’ultimo dalla loro abitazione.

I motivi adotti dalla parte ricorrente risultarono, però, aleatori, infondati e in parte contraddittori, tanto da indurre la S.C. a rigettare il ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali.

In primis, si ricorreva sostenendo che il giudice di secondo grado non avesse specificato a dovere quali fossero i beni oggetto della restituzione e quali, invece, fossero adibiti al sostentamento della prole, creando quindi un’indeterminatezza. Quest’ultima risultava aggravata dal fatto che il giudice non si fosse pronunciato sull’eccezione volta a contestare la lista dei beni oggetto di domanda restitutoria.

In realtà nel momento in cui una domanda restitutoria viene accolta, è intrinseco l’avvenuto accertamento sulla titolarità del diritto di proprietà e per logica, l’omissione lamentata dalla ricorrente sull’eccezione suindicata, risulta essere un “implicito rigetto”, dato che l’elenco dei beni è alla base dell’accoglimento della domanda restitutoria.

Inoltre, risultano infondate anche le censure relative alla prova del diritto di proprietà vantato dall’ex-coniuge, che risulta, secondo il giudice d’appello, debitamente provato da testimonianze e da dichiarazioni della stessa ricorrente; ciononostante in sede di legittimità, non sarebbe stato comunque possibile tornare su tale valutazione di merito.

È necessario soffermarsi, però, sulla questione principale, ovvero la presunta violazione delle norme sulla comunione dei beni lamentata dalla ricorrente.

La comunione dei beni è il regime che regola i rapporti economici e di spettanza dei beni nelle coppie unite in matrimonio (ex artt. 177 ss. c.c.), diversamente per le coppie di fatto, la comunione non risulta essere automatica (come in passato riteneva parte della dottrina) ma bensì è necessaria la stipula del c.d. contratto di convivenza; questo consiste in un accordo attraverso il quale le parti regolano gli aspetti patrimoniali - anche nell’eventualità di cessazione della convivenza - e in alcuni casi anche personali, come ad esempio, la nomina dell’amministratore di sostegno.

In realtà, risulta inappropriato il riferimento alla comunione dei beni in questa circostanza per una serie di motivazioni storiche e culturali.

La giurisprudenza – concorde con la dottrina maggioritaria – già verso la fine del secolo scorso[1], aveva stabilito che il regime di comunione non poteva applicarsi nelle ipotesi di mera convivenza perché nella nostra cultura giuridica e sociale il concetto di famiglia si basa sull’unione matrimoniale tra uomo e donna; da ciò consegue – come regola generale - che ciascuno dei conviventi potrà effettuare autonomamente acquisti, i quali rientreranno nella sfera patrimoniale del singolo, configurato come esclusivo proprietario (è opportuno, però citare una dottrina minoritaria, la quale sosteneva invece, l’applicabilità in via analogica della disciplina della comunione bei beni tra coniugi prevista nel codice civile. Tale tesi si basava sul principio costituzionale espresso all’art. 3 Cost. a tutela delle disuguaglianze, affermando che non fosse possibile creare discriminazioni in virtù della sola assenza del vincolo matrimoniale).

La stessa disciplina si applica a beni adibiti alla coabitazione, infatti, al momento dell’eventuale separazione, devono essere restituiti al convivente  sempre che riesca a provarne la proprietà esclusiva[2]; in caso contrario verrebbero attribuiti in misura pari al 50% ciascuno ai due ex-conviventi.

Inoltre, la restituzione è prevista anche per gli oggetti preziosi e somme di denaro; per i beni di valore, però, qualora si trattasse di regali non vale tale previsione.

Una questione che ha generato diverse perplessità è quella relativa all’abitazione dove si svolgeva la comunione di vita; nella sentenza oggetto d’esame, si statuisce l’infondatezza della presunta violazione della comunione legale anche perché sull’abitazione sorge “un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente, che assume i connotati tipici di una detenzione qualificata”[3], alla base della quale, risulta esserci un titolo, costituito da un negozio giuridico di tipo familiare[4]."

La giurisprudenza da anni, afferma che lo status del convivente non può essere assimilato a quello di mero ospite - contrariamente, in passato, la stessa giurisprudenza qualificava il convivente come mero ospite e di conseguenza qualsiasi pretesa, avanzata dallo stesso, era irrilevante dal punto di vista giuridico, in virtù dell’irrilevanza del titolo di ospitalità - in quanto, godendo insieme all’altro convivente dell’immobile, lo status appropriato risulta essere quello di detentore, in tal caso, detentore qualificato.

Anche sul concetto di detenzione è necessaria qualche riflessione, anche perché non è rinvenibile alcuna definizione precisa e ciò ha generato posizioni contrastanti in dottrina; “in generale si intende per detenzione la disponibilità materiale, fondata su un titolo giuridico, che un soggetto (detentore) ha di una cosa appartenente ad un altro soggetto."

Si distingue tra detenzione non qualificata e qualificata: nella prima ipotesi il detentore esercita il suo potere sulla cosa sotto il controllo diretto del possessore, il quale può ordinarne sic et simpliciter la restituzione; nella seconda il detentore è titolare di un vero e proprio diritto personale di godimento sul bene o comunque di un potere di gestione. Il detentore qualificato è ammesso ad esercitare l’azione di reintegrazione.[5]

Dunque, in virtù della relazione affettiva tra i conviventi, – che per quanto non sia basata sul vincolo del matrimonio, ha acquisito i tratti di una vera e propria comunità familiare grazie al carattere stabile e duraturo - il coabitante non proprietario non essendo un ospite, non può essere estromesso dall’abitazione, avendo diritto ad un termine congruo per ricercare una sistemazione alternativa post-separazione, in caso inverso, egli avrà diritto a esperire un’azione di spoglio ex art. 1168 c.c.[6]

L’orientamento giurisprudenziale attuale risulta frutto di un preciso e condivisibile iter logico, soprattutto perché la stabilità, la continuità e l’affectio - che caratterizzano la comunione di vita - generano un vero e proprio consorzio familiare, che merita, al pari della famiglia fondata sul matrimonio, rispetto e tutela in tutti gli ambiti; si nota, infatti, che in assenza di una disciplina organica in materia, il legislatore (con l’aiuto della giurisprudenza) ha cercato comunque di fornire una regolamentazione agli aspetti più delicati coinvolgenti la famiglia di fatto, in modo particolare, la tutela dei figli minori o maggiorenni conviventi non economicamente autonomi.

Nel caso di specie, era stato il giudice di merito ad assegnare l’abitazione alla ricorrente, in quanto genitore collocatario, ma oltre all’immobile, le erano stati attribuiti tutti quei beni “strettamente connessi alle necessità dei figli”[7], quindi strumentali al loro sostentamento, consentendo di “usufruire dell’ambiente domestico ove è vissuto” per limitare il più possibile il disagio subito in seguito alla separazione dei genitori.[8]

Come già accennato, la parte ricorrente aveva lamentato l’indeterminatezza di questa rosa di beni sottratti alla restituzione e quindi che il giudice d’appello non avesse colmato tale lacuna sorta in primo grado.

La questione, anche qui, è di natura assiologica – bisogna far sì che determinati valori ed interessi vengano in ogni caso salvaguardati - e di facile risoluzione perché la genericità risulta a tutela della prole.

Risultava, infatti, rimessa alle parti di comune accordo la determinazione dei beni necessari per la crescita dei figli, sulla base di una valutazione che tenesse conto delle variabili legate all’età, alle abitudini di vita degli stessi.

È utile, a tal punto, ricordare una pronuncia antecedente a quella in esame, con la quale la S.C. nel risolvere una questione simile, afferma che l’ex-convivente affidatario dei figli e dunque della casa familiare, risulta titolare di un diritto di godimento sull’immobile, assimilando tale figura a quella del comodatario ex. art. 1809 c.c.[9], tra l’altro, tale situazione risulterebbe, addirittura opponibile ai terzi a conoscenza della convivenza, anche in assenza di trascrizione del provvedimento giudiziale.

Questa breve analisi, consente di affermare che gli effetti giuridici ricollegati ai fenomeni di convivenza more uxorio sono in continua evoluzione e soprattutto, in aumento, grazie agli interventi legislativi, seppur non organici e sporadici, e ai consolidati orientamenti giurisprudenziali degli ultimi anni.

Contemporaneamente, però, i vuoti normativi, possono diventare problematici e potrebbe non essere più sufficiente l’intervento giurisprudenziale, quindi è auspicabile una seria ed esaustiva disciplina positiva, al passo con i tempi e sradicata dalle tradizioni di matrice pseudo-religiosa che prediligono la famiglia fondata sul matrimonio. 

 

Note e riferimenti bibliografici

[1] Tra tutte, Tribunale di Pisa 20 gennaio 1988
[2] Si è espressa in tal senso la C. Cass. sent. n. 28718 del 30 dicembre 2013
[3] C. Cass. 4685/2017
[4] C. Cass 7214/2013; C. Cass. 7/2014
[5] Definizione tratta da: www.treccani.it
[6] C. Cass. sent. n. 7214/2013, C. Cass. sent. n. 9786/2012
[7] C. Cass, sent. n. 4685/2017
[8] In tal senso, Tribunale di Firenze, sent. del 28/6/1998.
[9] C. Cass. sent. n. 17971/2015