Pubbl. Dom, 25 Feb 2018
Concorso pubblico per 399 giudici onorari di pace e vice procuratori onorari
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Procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.
Il 13 febbraio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso pubblico per l'assunzione di 399 unità, per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario, presso le Corti di appello.
Art.1
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneità fisica e psichica;
e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data della delibera di nomina del Consiglio Superiore della Magistratura;
f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.
Non può essere conferito l’incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che:
a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall’ordinamento di appartenenza;
d) sono stati collocati in quiescenza;
e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;
f) non sono stati confermati nell’incarico di magistrato onorario o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell’incarico;
g) non hanno una condotta incensurabile di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio, salvo quanto previsto al comma 1, lettera e) , e devono permanere al momento della nomina.
Art.2
Modalità e termine per la presentazione
1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il candidato deve collegarsi al portale internet del Consiglio Superiore della Magistratura «www.csm.it», seguendo il percorso «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso», per accedere al portale dedicato al concorso, nel quale l’utente potrà procedere a registrarsi.
Nella home page sarà presente anche un collegamento diretto al portale. Per effettuare la registrazione, occorre inserire: - codice fiscale; - posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec).
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l’apposito modulo (FORM), disponibile sul sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso.
Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati personali, il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione ed invierà all’indirizzo di posta elettronica indicato una e-mail di risposta contenente il codice di sicurezza ed il collegamento al link per il completamento della «domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario». — 2 — 13-2-2018 — Supplemento Ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 4a Serie speciale — n. 13 Il candidato, collegandosi al link «domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario», completerà la domanda inserendo i dati richiesti. Completata la fase di inserimento dei dati, il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf.
Per completare la procedura occorre inviare la domanda con la seguente modalità: il candidato deve effettuare l’upload, sul sito, della domanda scansionata; la ricevuta dell’avvenuta trasmissione della domanda sarà disponibile dal momento in cui la domanda stessa viene trasmessa. Nella ricevuta è presente anche un «codice identificativo». Tale codice identificativo deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato.
La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda è irricevibile. In caso di più invii, l’Amministrazione prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l’accesso al FORM né l’invio della domanda. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito «www.csm.it» a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale .
2. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate.
3. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.
4. L’aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
f) i numeri telefonici e l’indirizzo e-mail di reperibilità;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di avere l’idoneità fisica e psichica;
l) l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
p) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall’art. 5, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all’art. 9 del presente decreto;
r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall’art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all’art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
s) di non esercitare l’attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l’attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l’esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale.
5. Nella domanda stessa l’aspirante deve dichiarare di impegnarsi:
a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;
b) a non esercitare l’attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l’attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;
c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall’autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie;
d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione.
6. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all’art. 2 ed ai commi 4 e 5 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell’aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.
7. In calce alle dichiarazioni rese, l’aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. L’aspirante nella domanda deve indicare, altresì, i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui è in possesso fra quelli elencati nell'art. 4.
Scadenze
La possibilità di inviare la domanda di partecipazione scade il 15 marzo 2018.