Pubbl. Dom, 22 Mar 2020
Le ordinanze regionali anti coronavirus alla prova dei TAR: accolto un ricorso contro una diffida e messa in quarantena
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Contrasto all´epidemia: il TAR di Napoli si pronuncia su una diffida emessa sulla base dell´ordinanza della Regione Campania più restrittiva rispetto ai provvedimenti governativi. Nota al decreto n. 433/2020.
Il Presidente della Quinta Sezione del TAR della Campania - Napoli, con decreto presidenziale del 20 marzo 2020, è stato il primo magistrato a sospendere in via cautelare un provvedimento di diffida emesso sulla base dell'ordinanza della regione campania dovuta all'emergenza coronavirus, l'Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020.
Il ricorrente era stato colpito da un "atto di diffida e messa in quarantena" che gli proibiva di uscire di casa per 14 giorni. Non è ben chiaro però il motivo dell’intimazione, sicuramente essa non derivava da positività accertata.
Il Tribunale Amministrativo, in sole quarantotto ore e in un periodo in cui i Tribunali sono in funzione solo per questioni estremamente urgenti, ha accolto l’istanza e sospeso l’atto di diffida rilevando che, nella specifica vicissitudine, potesse dirsi “riscontrata, allo stato degli atti, la verosimiglianza di quanto dedotto in esito all’essenzialità del percorso seguito dalla propria abitazione per l’approvvigionamento presso il punto di distribuzione automatico di tabacchi” e, cioè, la necessità di comprare le sigarette.
In questo caso, il giudice ha ritenuto che il ricorrente potesse e possa uscire dalla quarantena per esercitare la propria professione (quella di avvocato), per via della “sussistenza di adeguata prova con riferimento agli impegni professionali relativi ai giudizi pendenti presso il Tribunale di Cassino (comparizione dell’imputato per il 25 marzo 2020) ed il Tribunale di Napoli Nord - Sezione G.I.P. (udienza in camera di consiglio per il 2 aprile 2020)”.
Per tale motivo il TAR ha accolto l'istanza cautelare “con esclusivo riferimento all’atto di diffida e messa in quarantena in relazione agli impegni professionali, nei limiti di quanto ad essi necessariamente connesso e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni note al ricorrente”.
Appena due giorni fa lo stesso Tar, con decreto 41/2020, si è pronunciato sui presupposti legali per l'emanazione dell'ordinanza regionale campana, che limita in maniera più restrittiva la libertà di circolazione a livello regionale rispetto ai provvedimenti valevoli a livello nazionale.
Segnalazione a cura di Olga Paola Greco