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Pubbl. Lun, 23 Mar 2020

Focus sul decreto legge Cura-Italia: tutte le principali misure

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Editoriale a cura di



Quali sono le misure più importanti del decreto Cura Italia? Per ora questo è il provvedimento più vasto in materia economica per fronteggiare le conseguenze del coronavirus, ma ne seguiranno altri altrettanto importanti. Con questo articolo raccogliamo tutte le osservazioni e tutte le principali novità.


 

I. Introduzione (di Alessio Giaquinto)

La proliferazione normativa dedicata al contrasto del COVID 19 (il c.d. “coronavirus”) sta mettendo a dura prova gli osservatori del diritto, nel tentativo quotidiano di comprendere e trasmettere le intenzioni del legislatore.

Gli operatori non sono nuovi a frequenti e, al limite del patologico, sovrabbondanti interventi normativi, ma l’eccezionalità della situazione sembra giustificare anche questo straordinario numero di provvedimenti in rapida successione.

Uno dei più rilevanti ad oggi, tanto da meritarsi un nome proprio, è il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), che interviene come principale provvedimento di supporto all’economia nazionale.

Tale decreto, come già avvenuto con uno precedente, il n. 6 del 23 febbraio 2020 (converto con L. 5 marzo 2020, n. 13) in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - richiederà la conversione in legge da parte delle Camere e, per gran parte delle previsioni in esso contenute, la concreta attuazione attraverso decreti ministeriali mirati.

Dopo il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 sempre in materia di economia, questo provvedimento interviene in quattro ambiti ritenuti strategici per far fronte all’emergenza: misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale per il contrasto al COVID-19; sostegno all’occupazione e al reddito; supporto al credito per famiglie e imprese; sospensione degli obblighi fiscali.

Di seguito abbiamo provato a sintetizzare le misure più importanti, che attengono anche alla giustizia, all’ordinamento penitenziario, al sistema postale, e ci auguriamo che questo documento, redatto a più mani con la collaborazione di alcuni componenti del Comitato dei Revisori di Cammino Diritto, possa essere una guida utile anche in vista dei successivi provvedimenti attuativi.

Alla data di pubblicazione di questo contributo, infatti, sono già attive nuove misure (introdotte con DPCM 22 marzo 2020, G.U. n. 75 del 22-3-2020) che sospendono fino al 3 aprile tutte le attività industriali e commerciali non incluse nell'allegato al decreto stesso.

Tutto da verificare se il decreto “Cura Italia” sia sufficiente a controbilanciare l’attesa riduzione del Pil nazionale (fino al 3% secondo alcune stime[1]) o se saranno necessari ulteriori interventi per la tenuta degli equilibri economici. È inconfutabile, comunque, l'impegno del Governo e delle Autorità locali per mettere al riparo la salute dei cittadini e l'economia dalle conseguenze di un'epidemia che nessun esecutivo occidentale si è mai trovato ad affrontare negli ultimi decenni.

In conclusione, l’attuale situazione si presta ad una facile metafora: come il corpo umano si adatta per reagire ad improvvise situazioni di emergenza - si pensi a quando si è esposti al freddo, il sangue defluisce dagli arti per concentrarsi sul funzionamento di cuore e polmoni - così il nostro Paese sta reagendo per proteggere le attività essenziali come sanità e sicurezza.

Non resta allora che augurarci di non rimanere troppo al freddo.

II. Misure di sostegno al sistema sanitario (di Ilaria Taccola)

I primi articoli del decreto riguardano le misure di sostegno al sistema sanitario per fronteggiare l’emergenza sanitaria createsi con la diffusione del virus covid-19. Innanzitutto, al primo comma viene autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Per potenziare il personale sanitario, al secondo comma del decreto il Ministero della salute viene autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.

Inoltre, si prevede al terzo comma che per fronteggiare la carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell’emergenza dovuta alla diffusione del virus COVID-19, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento o Bolzano le strutture private, accreditate e non, mettano a disposizione il proprio personale e i propri locali con le relative apparecchiature. Si stabilisce altresì il conseguente indennizzo per tale messa a disposizione.

I contratti citati e la relativa messa a disposizione avranno durata fino alla fine dell’emergenza sanitaria nazionale a seguito della diffusione del virus covid-19.

Particolarmente interessante è la previsione all’art. 6 della facoltà in capo alla Protezione Civile di disporre la requisizione di presidi medico-chirurgici e di bene mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria appartenenti sia a soggetti pubblici che privati. Infatti, all’art. 6 si prevede la requisizione in uso o in proprietà anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere e per aumentare il numero di posti letto specializzati nei reparti predisposti per questa malattia, comunemente denominato coronavirus.

Brevemente, si ricorda che la requisizione costituisce un provvedimento ablatorio reale mediante il quale la Pubblica Amministrazione utilizza dei beni appartenenti ai privati per realizzare interessi pubblici. Tale strumento ha origine nel periodo bellico, poiché era finalizzato all’acquisizione di alloggi, alimenti e ogni altro bene utile per potenziare le forze armate. Si deve, innanzitutto, precisare che tale strumento deve essere previsto con un termine e l’eventuale proroga deve essere accompagnata da una motivazione che delinei specificamente la necessità e l’urgenza. Parte della dottrina ritiene che la requisizione abbia fondamento nell’art. 7 L.A.C. costituendo così un generale potere ablatorio extra ordinem, al contrario un’altra interpretazione sostiene che il fondamento di tale potere debba essere trovato nelle specifiche disposizioni previste nell’ordinamento che legittimino tale potere.

Per quanto riguarda le differenze con la procedura di espropriazione, si deve ricordare che la requisizione può avere ad oggetto anche beni mobili e beni consumabili oltre che beni immobili, a differenza dell’espropriazione che può avere ad oggetto solo beni immobili e inoltre la particolarità sta nel fatto che con la requisizione si realizza un acquisto a titolo derivativo e non a titolo originario come nell’espropriazione. Infatti, la requisizione può essere in proprietà ossia quando ha ad oggetto beni consumabili e una volta acquisiti nel patrimonio della Pubblica Amministrazione non possono più essere restituiti, mentre al contrario si definisce in uso quando ha ad oggetto beni inconsumabili che possono essere oggetto di restituzione. Invero, una volta venuta meno la situazione di necessità e urgenza nel caso di requisizione in uso, la restituzione avviene con l’emanazione di un apposito provvedimento.

Per quanto concerne gli effetti, il provvedimento di requisizione ha efficacia dalla data della notifica come infatti è previsto all’art. 21 bis L. n. 241/90, visto che si tratta di un provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati. Ricordiamo anche la requisizione civile deve essere distinta da quella militare prevista dalla Legge. 1741/90 e dalla requisizione di servizi che viene ricompresa all’interno dei provvedimenti ablatori obbligatori visto che ha ad oggetto delle prestazioni di opera.

Per quanto riguarda l’indennizzo, il citato art. 6 prevede anche la determinazione dell’indennizzo, così determinata:

Tale somma è liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta, come segue: a) in caso di requisizione in proprietà, l’indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore; b) in caso di requisizione in uso, l’indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.”

Inoltre, sempre in merito alla requisizione si prevede in capo al Prefetto su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, la facoltà di predisporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare nell’ipotesi in cui non si possano eseguire tali misure nella propria dimora.

In caso di impugnazione del provvedimento di requisizione, su cui permangono dubbi se sia affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si prevede anche che non possa essere disposta la sospensione dell’esecutorietà dei citati provvedimenti.

Per quanto riguarda altre misure, viene disposto l’arruolamento eccezionale a domanda di militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo, di cittadini italiani in possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale o della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, di età non superiore a 45 anni e dei requisiti morali richiesti per ogni procedura pubblica come non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Inoltre, si prevede anche l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare una professione sanitaria conseguita all’estero conforme però alle direttive dell’Unione europea. Invero, i soggetti devono presentano un’istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti

Per fronteggiare l’emergenza si prevede anche la possibilità di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori sociosanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il trattamento pensionistico.

Per quanto riguarda la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, carenti in tutto il territorio nazionale, viene consentita la produzione, importazione e messa in commercio dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. Tuttavia, viene pur sempre previsto una procedura di validazione da parte dell’INAIL. Infatti, i produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio devono inviare all’INAIL una autocertificazione per attestare le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Successivamente, entro il termine di tre giorni dalla presentazione della citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale In seguito a ciò, l’INAIL, nel termine di tre giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

Da ultimo si evidenzia che il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi e viene previsto anche l’istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni.

 

III. Misure a sostegno dell’occupazione e del reddito (di Federica Prato)

Le riflessioni che seguono mirano ad analizzare e a tradurre in termini pratici le principali misure adottate a sostegno del reddito e dell’occupazione dal Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18.

Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa: Nel Titolo II del decreto in esame vengono analizzare le misure adibite al sostegno del lavoro e dei lavoratori, non solo in contesti nei quali si è sospeso o ridotto l’attività, ma anche nei casi in cui già vi erano regimi straordinari.

Viene prevista a sostegno di datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività per l’emergenza COVID-19, la possibilità di accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale o all’assegno ordinari[2].

L’accesso a tali strumenti è consentito entro il mese di agosto 2020, ma l’istanza deve essere presentata nei quattro mesi successivi all’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa, potendo poi usufruire del beneficio per un periodo non superiore a nove mesi. Al fine di facilitare la trasmissione delle domande, la procedura viene semplificata e con essa anche le formalità normalmente richieste, consentendo di effettuare tutto per via telematica.

Anche i datori di lavoro, che risultano iscritti al Fondo di integrazione salariale (da ora in avanti, FIS), che avevano in corso un assegno di solidarietà, potranno presentare l’istanza per ottenere l’assegno ordinario, la cui concessione andrà a sostituire il trattamento in corso[3].

Appare superfluo precisare che alla concessione dell’assegno ordinario potranno accedere anche i lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

Del trattamento di integrazione salariare ordinario potranno usufruire anche quelle aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano già in corso un trattamento di Cassa Integrazione straordinaria[4], ovviamente sospendendo lo stesso e operandone una sostituzione. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche gli stessi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

È previsto infatti che, le Regioni e le Province autonome, possano riconoscere del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per il periodo di sospensione dell’attività o comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Di tale misura ne potranno usufruire i datori di lavoro nel settore privato (tranne quelli di lavoro domestico), compreso il settore agricolo, della pesca e del terzo settore tra cui anche enti religiosi riconosciuti, per i per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Ciò può avvenire però previo accordo, concluso preferibilmente via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (tale accordo non è richiesto nei casi in cui vi siano non più di cinque lavoratori dipendenti).

Si precisa che ai lavoratori è comunque riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Per i lavoratori del settore agricolo, tale misura risulta equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Per dovere di completezza, si precisa che tutte queste misure sono assoggettate al monitoraggio da parte dell’INPS, che supervisionerà anche sull’eventuale sforamento del tetto massimo stanziato.

Lavoratori dipendenti pubblici o privati: Il decreto in esame interviene a tutela dei lavoratori con una serie di norme contenute nel Capo II, utilizzando prevalentemente indennità e congedi.

In seguito ai provvedimenti adottati che hanno richiesto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, nonché la sospensione dei servizi per l’infanzia (chiusura asili nido), i genitori (o gli affidatari) - con figli di età non superiore ai 12 anni[5] - lavoratori dipendenti sia del settore privato che pubblico[6] hanno diritto ad usufruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari alla metà della retribuzione, mantenendo un trattamento contributivo figurativo.

Anche i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335[7], hanno diritto a fruire, sempre per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, grazie al quale gli viene riconosciuta un’indennità giornaliera, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Tale congedo[8] è diretto a garantire al genitore lavoratore di potersi assentare dal lavoro per badare ai figli dal momento che per ragioni di sicurezza vi è stata la sospensione dei servizi scolastici e dell’infanzia, per questo, a tale congedo potranno accedere entrambi i genitori, alternativamente, per un periodo non superiore a quindici giorni, a condizione che l’altro genitore non benefici già di strumenti a sostegno del reddito o sia disoccupato o non lavoratore.

In alternativa a tale congedo, in presenza degli stessi requisiti, è possibile ottenere un bonus di massimo € 600,00 per l’acquisto dei servizi di baby-sitting (nel periodo di chiusura delle strutture educative per emergenza sanitaria); il decreto specifica che tale opportunità è concessa anche alla categoria dei lavoratori autonomi non iscritto all’INPS.

Infine, è riconosciuto un congedo speciale ma non retribuito, anche in presenza di figli tra 12 e 16 anni.

In tale ambito viene fatta eccezione per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tutti gli appartenenti a questa categoria, che per ovvie ragioni non sarebbe stato opportuno far assentare dai luoghi di lavoro, avranno diritto ad un bonus di massimo € 1000,00 per far fronte alle spese adibite a garantire la sorveglianza dei figli fino a 12 anni.

Sempre a tutela dei prestatori di lavoro (per le attività non sospese) e della salute pubblica in generale[9], fino al termine dello stato di emergenza dichiarato, per i lavoratori che continueranno a svolgere la loro attività vengono previste una serie di misure di prevenzione adibite ad evitare il contagio. Precisamente, soprattutto per coloro che non hanno modo di mantenere la distanza di sicurezza (1 metro), viene richiesta l’utilizzazione di strumenti protettivi come le mascherine chirurgiche filtranti, anche quelle prive del marchio CE e prodotte in deroga alle normative vigenti.

L’art. 26 del decreto in esame, mira a tutelare tutti quei lavoratori che per varie ragioni si sono trovati costretti ad osservare una quarantena obbligatoria o permanenza domiciliare fiduciaria, prevedendo che tale periodo venga equiparato a malattia ai fini del trattamento economico. Diversamente per quei dipendenti, sia pubblici che privati, con patologie pregresse o immunodepressi, sino al 30 aprile il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Per i dipendenti pubblici e privati (con un reddito annuo non superiore a € 40.000,00), viene prevista l’erogazione del bonus presenza, ovvero un bonus di € 100,00, attribuito in automatico dal datore di lavoro sulla retribuzione di aprile e comunque nei termini delle operazioni di conguaglio. Tale cifra, s precisa, non concorre alla formazione della base imponibile ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è restato nella sede ordinaria. I sostituti di imposta recupereranno il premio erogato tramite compensazione.

Fondo per il reddito di ultima istanza: A tutela di quei lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica, che hanno cessato, ridotto o sospeso la lavoro attività lavorativa, viene istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” adibito a riconoscere a tali soggetti un’indennità. Nei prossimi giorni saranno meglio definiti i confini e i criteri di attribuzione di tale creazione tramite uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze[10].

Lavoratori autonomi, stagionali e partite IVA: Veniamo alle misure adottate per i lavoratori autonomi e le partite IVA, che in pochi giorni hanno già sollevato molte critiche e malcontenti, generando piccole insurrezioni da parte delle varie associazioni di professionisti in tutta Italia, prevalentemente della categoria degli avvocati.

Per questi lavoratori viene prevista un’indennità per il mese di marzo di € 600,00 che non concorrerà alla determinazione del reddito. Rientrano in tale misura: professionisti e collaboratori, lavoratori stagionali, i lavoratori del turismo e delle terme, dell'agricoltura e lavoratori dello spettacolo[11].

Inoltre, a titolo informativo, nell’ambito delle misure a sostegno del credito a imprese e famiglie, viene prevista l’estensione ai lavoratori autonomi e la semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa.

Misure particolari per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari e in materia di trasporto aereo

Il decreto, a seguito di una poco chiara valutazione delle priorità, regola all’art. 121 l’ambito dell’occupazione di docenti supplenti o salutari e del personale ATA.

Nello specifico, al fine di favorire la continuità occupazionale di docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche il Ministero dell’Istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per far fronte agli impegni assunti per tali contratti di supplenza. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale ATA e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

Vengono, inoltre, varate particolari misure in materia di trasporto aereo, principalmente viene riconosciuta una compensazione per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, nonché un incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore.

È altresì prevista la costituzione di una nuova società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (o controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica - anche indiretta), a seguito della situazione venutasi a creare per l’emergenza epidemiologica sull’attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., entrambe, allo stato, in regime di amministrazione straordinaria.

Proroga e sospensione di termini: In considerazione dell’emergenza epidemiologica, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola per l’anno 2020 e per le domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL.

Viene invece sospeso il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Sono sospesi, inoltre, anche i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020; dovranno effettuarsi però entro il 10 giugno senza ovviamente il pagamento di alcuna sanzione o interesse.

Di particolare importanza è la previsione dell’art. 46, con il quale si prevede che per sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto, vengono sospese tutte le procedure relative ad impugnazioni di licenziamenti, incluse le procedure pendenti; soprattutto, al fine di evitare raggiri della normativa vigente, il datore di lavoro non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Le principali misure fiscali: Viene prevista la sospensione dell’applicazione degli interessi di mora per ritardo dell’adempimento di un obbligo tributario relativamente al versamento dell’IVA e dell’IRPEF, per le quali era prevista una scadenza al 16 marzo 2020.

Sono altresì sospesi i versamenti tributari, i pagamenti di ritenute e addizionali regionali/comunali a carico dei titolari di partite Iva per il periodo che va fino al 31 maggio, tale misura però varia in base al fatturato annuo. Infatti, coloro che nel periodo d’imposta precedente o nel mese precedente non hanno sostenuto alcun costo relativo al lavoro dipendente o assimilato, non dovranno versare alcuna somma né a titolo di ritenuta d’acconto, né di imposta o acconto relativamente ai ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del provvedimento esaminato e il 30 aprile del corrente anno.

 

IV. Le principali misure di sostegno al credito per imprese e famiglie (di Angela Cuofano)

Il decreto cura Italia tocca molteplici aspetti del sistema, investendo dunque anche i settori del finanziamento e del credito.

La questione è semplice: davanti ad un paese che si ferma in cui le persone non possono più lavorare, nasce l’esigenza di sfalsare tutte le scadenze che normalmente incombono sul singolo cittadino.

Il sostegno al credito di imprese e famiglie: La disposizione introduce prescrizioni per i Fondi di garanzia che per nove mesi, a partire dalla data di ieri, sono concessi a titolo gratuito; l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro; per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito; sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione; per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo.

La durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza, fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019.

Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Al fine di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione nel settore turistico in settori interessati dall’emergenza sanitaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all’articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti delle risorse disponibili.

Il fondo permette allo Stato ad offrire ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto - ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica - di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa. In base al decreto, il fondo può essere accessibile anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Per quanto concerne le piccole e medie imprese, poiché l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del TUE, esse possono avvalersi dietro comunicazione di alcune misure di sostegno finanziario: per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 202.

Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

L’Impresa deve autocertificare ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle predette misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce prestiti e finanziamenti la cui scadenza è prorogata; per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

Tale garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell’importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

Per supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia.

Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Le chiusure: È inoltre prevista la chiusura di ulteriori soggetti come federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; coloro gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; chi gestisce ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.

 

V. Interventi in materia di giustizia (di Olga Paola Greco)

Veniamo alla parte riguardante la giustizia:

Il D.L. 17.03.2020 n. 18, accanto alle previsioni di natura economica, contiene anche norme che incidono sulla giustizia e sulla disciplina processuale, modificando o chiarendo quanto già previsto dai decreti-legge n. 9 e 11 del 2020 che non erano apparsi molto chiari nella loro formulazione.

Per quanto concerne le disposizioni in materia penale e civile e processuale Il decreto-legge, all’art. 83, abroga gli artt. 1 e 2 del precedente decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e detta nuove disposizioni.

Esso, in particolare, regola l’emergenza distinguendo due fasi:

  1. Periodo dal 9 marzo al 15 aprile di blocco totale delle udienze con determinate eccezioni;
  2. Periodo dal 16 aprile al 30 giugno fase di gestione discrezionale dell’emergenza, in cui sono rimessi poteri organizzativi ai dirigenti degli uffici giudiziari e, cioè, presidente della Corte di Appello, presidenti degli Ordini, capo della procura.

Rinvio udienze: L’art. 83, 1° co., prevede, nel periodo dal marzo al 15 aprile, che le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari siano rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Sospensione dei termini: Vengono chiariti i dubbi sorti in seguito al precedente decreto in materia di sospensione. Ex art. 83, 2° co., dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (38 giorni).

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata:

  • i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari,
  • per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione,
  • per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, 1
  • per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

È previsto, inoltre, che “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. In caso di termini computati a ritroso ricadenti in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti “(art. 83, 20° co.).

Eccezioni alla sospensione delle udienze

A) In materia civile

1) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

2) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità. Nella Relazione viene precisato che per la nozione di cause di “alimenti o ad obbligazioni alimentari” si deve aver riguardo al Regolamento europeo 4 del 2009 art. 1);

3) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

4) procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

5) procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, cioè, procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);

6) procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (richiesta di interruzione della gravidanza);

7) procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;

8) procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del Codice di procedura civile;

9) tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile); Per queste cause può essere disposto lo svolgimento delle udienze, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

In materia penale:

1) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo;

2) procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale;

3) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

4) quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nei casi di: a - procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b - procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; c - procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione

5) procedimenti a carico di imputati minorenni

6) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. Sono prorogate le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, in quanto altrimenti la scadenza imminente avrebbe comportato l’attivazione di incombenze che avrebbero richiesto la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari per la selezione dei giudici popolari.

Disposizioni sui termini non processuali: È prevista la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per i diritti che possono essere esercitati solo mediante presentazione della domanda giudiziale (art. 83, 8° co.);

Con riguardo ai termini di impugnazione dei licenziamenti nel lavoro, il DL prevede il blocco delle procedure di cui agli art. 4 e 24 L. n. 223/91 e all’art. 3 L. n. 604/66 (licenziamento per motivi oggettivi). Dunque, oggi è preferibile procedere all’ impugnazione nei termini di legge dei licenziamenti, da qualunque motivo determinati; Il termine di decadenza dall’azione appare compreso, invece, nella previsione del comma 8.

Il comma 9° dell’art. 83 prevede la sospensione della prescrizione nei processi penali, per il tempo in cui il processo è rinviato di seguito alla adozione dei provvedimenti autorizzati ai sensi del decreto legge recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”; nonché la sospensione della prescrizione penale e dei termini fissati per la decisione nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti cautelari e in materia di procedimenti di prevenzione;

È previsto, inoltre, che ai fini del computo dei tempi previsti dalla c.d. legge Pinto non si tenga conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell’udienza sino al 30 giugno (art. 83, 10° co.).

Deposito telematico degli atti: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”.

Ex art. 83 co. 11 fino al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Notificazioni penali (art. 83, co. 13, 14 e 15): Il decreto-legge prevede deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni previsto dal codice di procedura penale, per consentire agli uffici giudiziari di comunicare celermente, e senza la necessità di servirsi di organi notificatori, i provvedimenti destinati alle parti processuali con riguardo alle date fissate per le udienze a seguito dei rinvii d’ufficio o a qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge sopraindicati.

Si prevede, infatti, il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche, di cui al decreto-legge n. 179 del 2012, quale modalità di trasmissione dei provvedimenti e degli avvisi ad essi inerenti. Inoltre, al fine di agevolare la funzionalità dei sistemi e l’efficienza dei servizi è necessario prevedere la possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. È, inoltre, prevista la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali all’adozione dei decreti ministeriali previsti dall’articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del decreto-legge n. 179 del 2012. Per rendere gestibile il carico di lavoro delle cancellerie, per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio e degli altri provvedimenti, si deroga, poi, al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali e si introduce, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti legge adottati per far fronte all’emergenza sanitaria, la notifica ex lege presso il difensore di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema. Nel caso di difensore d’ufficio continua ad applicarsi, invece, il regime codicistico ordinario.

Misure organizzative per evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario: I capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti. Tra le misure previste:

  1. limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti
  2.  limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico
  3.  regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento
  4. l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze
  5.  la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del Codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche
  6. la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. DGSIA, in proposito, ha indicato come sistemi Team MSN e Skype Business.

Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

  1. la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3 dell’art. 83;
  2.  lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Misure in materia di giustizia amministrativa (art. 84)

Sospensione dei termini: È prevista la sospensione dall’8 marzo al 15 aprile di tutti i termini del processo amministrativo, secondo la disciplina della sospensione feriale.

Differimento delle udienze: Le udienze camerali e pubbliche già calendarizzate all’interno del periodo di sospensione sono rinviate d’ufficio a data successiva.

Passaggio in decisione delle controversie e deposito di note. È prevista una doppia calendarizzazione:

  1. dal 6 aprile al 15 aprile 2020, in deroga alla sospensione, le controversie già fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 56, comma 4, c.p.a., a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020
  2. dal 16 aprile al 30 giugno 2020, tutte le controversie già fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, anche da remoto. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto della sospensione dei termini, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all’articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario. 2.4. Procedimenti cautelari I procedimenti cautelari promossi o pendenti all’interno del periodo di sospensione sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato nelle forme di cui all’art. 56 c.p.a., ma nei termini consueti dell’art. 55, comma 5, salvo che non ricorrano i presupposti di estrema gravità ed urgenza previsti dallo stesso art. 56 c.p.a. I decreti così adottati rimangono efficaci fino alla trattazione collegiale, da fissarsi in una data immediatamente successiva al 15 aprile. Resta ferma l’applicazione dell’art. 56, comma 4, c.p.a., circa la perdita di efficacia del decreto in caso di mancata trattazione e la revocabilità o modificabilità in ogni momento del decreto su istanza della parte notificata.

Misure organizzative per contrastare l’emergenza e prevenire il contagio: A decorrere dall’8 marzo e fino al 30 giugno, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate adottano le necessarie misure organizzative per evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. In particolare, sono adottabili una o più delle seguenti misure:

1) la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti; 2) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico;

3) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

4) l’adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;

5) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti con decreto non impugnabile.

Rimessione in termini e sospensione della decadenza e della prescrizione: L’assunzione delle misure in materia di prevenzione del contagio comporta:

1) la rimessione in termini ove determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali;

2) la sospensione della decadenza e della prescrizione, ove impediscano l’esercizio dei diritti.

Disposizioni in materia di giurisdizione contabile (art. 85): L’art. 85 del decreto-legge, al 1°comma, richiama le disposizioni di cui agli artt. 83 e 84, in quanto compatibili. Il co.8° dell’art 85, abroga poi l’art. 4, 1° co. D.L. n. 11/2020, e detta una nuova disciplina delle misure emergenziali in tema di Giustizia Contabile. Esse prevedono il potere dei vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, di adottare (in coerenza con le disposizioni di coordinamento del Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti), le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020.

Questi provvedimenti possono prevedere misure quali:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;

e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;

f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Nel caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo. Per il periodo successivo al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, con sentenza depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

Procedimenti amministrativi (art. 103): L’art. 103 disciplina la sospensione di tutti procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte che d’ufficio, con esclusione di quelli inerenti al pagamento di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

È prevista la proroga fino al 15.06.2020 della validità dei certificati già rilasciati e in scadenza nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020.

Il co. 9° comma dell’art. 103 dispone, inoltre, la sospensione fino al 30.06.2020 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

VI. Interventi per l’ordinamento penitenziario (di Ilaria Taccola)

A seguito delle rivolte carcerarie avvenute negli ultimi giorni, in particolare le numerose proteste e i molteplici tentativi di evasione maggiormente avvenuti nelle città di Palermo, Modena e Milano, nel decreto “Cura Italia” è stata autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per garantire la sicurezza e soprattutto la realizzazione degli interventi di ristrutturazione degli impianti danneggiati.

Inoltre, a seguito delle condizioni critiche degli istituti penitenziari è stata disposta la conversione della pena detentiva non superiore a diciotto mesi in detenzione domiciliare, ossia presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Tuttavia, tale conversione non si applica ad alcuni reati più gravi espressamente indicati come ad esempio i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, i reati contro la Pubblica Amministrazione come concussione, corruzione, induzione indebita, i reati di associazione a delinquere mafiosa e anche i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Per maggiore precisione, si fa riferimento:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis c.p.;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 c.p.;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.”

In aggiunta a ciò, si prevede l’aumento della durata delle licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà̀ fino al 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda i magistrati onorari è stato previsto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione, ossia fino al 15 aprile 2020

Come è noto sono molteplici le critiche alle condizioni dei detenuti negli istituti penitenziari, allo stato attuale la situazione attuale non sembra migliorata rispetto alla nota sentenza della Corte EDU[12] che ha condannato l’Italia per sovraffollamento carcerario essendo stato riscontrato che la situazione dei detenuti era incompatibile con il principio della dignità umana ex art. 3 Cost. Come è stato riportato dall’ultimo rapporto dell’associazione Antigone, non sono stati compiuti dei significativi miglioramenti “l’ambiente penitenziario è di per sé patogeno. Sussistono problemi diffusi come la carenza di riscaldamento o di acqua calda, l’igiene non sempre adeguata e la mancanza di spazi che consentano uno stile di vita sano- Tutto ciò diventa causa di patologie[13].” [14]

 

VII. Altre misure rilevanti per la società e l’economia (di Olga Paola Greco)

Nella parte finale, inoltre, il decreto contiene un serie di misure volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria in vari ambiti e tra queste:

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali (Art. 87): Viene previsto che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile sia la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Inoltre, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto. Resta, invece, ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono;

All’art 101 si prevedono misure per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca. In particolare, viene prevista l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;

L’art. 104 prevede la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;

Agli artt. 106 e 107 detta norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022; In particolare è previsto che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co 2 e 2478 bis cc. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. È previsto, inoltre, che con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, le spa, le sapa, le srl, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. È infine differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio fissato normalmente al 30 aprile, al 30 giugno 2020 per gli Enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del d.lgs. 91/2011 e al 21 maggio 2010 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del Titolo I del d.lgs. 118/2011. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2010 e 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta e del Consiglio.

L’art. 108 prevede misure per lo svolgimento del servizio postale, stabilendo che, fino al 30 giugno 2020, per tutelare i lavoratori del servizio postale e i destinatari degli invii, nel caso di servizio postale relativo ad invii raccomandati, invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, gli operatori postali appongono direttamente la firma mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro. È previsto, inoltre, che la somma di cui all’art 202 co 2 D.lgs. 285/1992 è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Questa previsione assume particolare rilievo in quanto essendo costretti in casa, salvi spostamenti necessitati, è ancora più frequente in questo periodo il ricorso alle spedizioni e l’acquisto di beni online.

L’art. 109 prevede disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;

L’art. 115 prevede che le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia dei comuni, delle province e delle città metropolitane, impegnato nel contenimento del fenomeno epidemiologico, non siano soggette ai limiti del trattamento accessorio di cui all’art 23 co 2 d.lgs. 75/2017, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

All’art. 121 sono previste misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari e statuisce che Il Ministero dell’Istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuari.

Note e riferimenti bibliografici

[1] Corriere della Sera, 20 Febbraio 2020

[2] Art. 19

[3] Art. 20

[4] Art. 21

[5] Tale limite anagrafico non si applica in caso di figli con handicap.

[6] Artt. 23 e 25

[7] “…26 A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i  soggetti  che esercitano  per  professione abituale, ancorché' non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività...”

[8] Art. 23

[9] Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) 1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

[10] Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

[11] Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

[12] Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2013 - Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10 - Torreggiani e altri c. Italia

[13] Il carcere secondo Costituzione XV rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione www.antigone.it

[14] Ecco il testo delle norme in merito all’ordinamento penitenziario:

Art. 86 Misure urgenti per il ripristino della funzionalità̀ degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19

1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalità̀ e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché́ per l’attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all’art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020. 2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività̀ degli interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 ai sensi dell’articolo 126.

Art. 119 Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio

1. In favore dei magistrati onorari di cui all’articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e 7 parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all’articolo 83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità̀ comunque denominati erogati a norma del presente decreto.

3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell’anno 2020, nel Programma 1.

4 “Servizi di gestione amministrativa per l’attività̀ giudiziaria” Azione magistratura onoraria” dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 123 Disposizioni in materia di detenzione domiciliare

1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020; f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

 5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d’intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l’esecuzione della pena con le modalità̀ stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità̀ competenti. L’esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell’applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell’istituto penitenziario può̀ omettere la relazione prevista dall’art. 1, comma 4, legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l’espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché́ a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità̀ del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva con le modalità̀ di cui al comma 1, l’ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l’equipe educativa dell’istituto, provvederà̀, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell’avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità̀ indicate dall’articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l’approvazione.

8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

9. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività̀ previste mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 124 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà̀

1. Ferme le ulteriori disposizioni di cui all’art. 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà̀ possono avere durata sino al 30 giugno 2020.