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Pubbl. Mer, 11 Mar 2020

Tirocini ex art. 73 D.L. 69/2013 e coronavirus: il CSM autorizza lo svolgimento da remoto

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Riccardo Samperi
Dottorando di ricerca



Con delibera dell´11 marzo 2020, il CSM ha adottato “Ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 (8 marzo 2020)”, ritenendo opportuno che i dirigenti degli uffici giudiziari consentano l’espletamento delle attività del tirocinio ex D.L. 69/2013, con modalità “da remoto”.


Sommario: 1. Il Decreto legge n. 11/2020 e le “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”. - 2. Le indicazioni del CSM ai dirigenti degli uffici giudiziari - 3. Lo smartworking quale misura per soddisfare le due opposte esigenze di contenimento del COVID-19 e prosecuzione dell’attività giudiziaria.

1. Il Decreto legge n. 11/2020

L’8 marzo 2020, il Governo ha adottato il Decreto legge n. 11/2020, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.

Nella duplice prospettiva di contenere il rischio di diffusione dell’epidemia che lo svolgimento ordinario dell’attività giudiziaria può determinare e, nel contempo, di salvaguardare “per quanto possibile, continuità ed efficienza” di quest’ultima, il Decreto ha individuato due diverse fasi:

  • la prima fase, fino al 22 marzo 2020, per la quale sono dettate disposizioni destinate a fare fronte alle esigenze di immediato intervento per contrastare la diffusione del contagio, consistenti nel differimento d’ufficio delle udienze e nella sospensione dei termini, salvi i procedimenti di cui all’art. 2 comma 2 lett. g) del citato D.L.;
  • la seconda fase, dal 23 marzo 2020 al 31 maggio 2020, per la quale è rimessa ai dirigenti degli uffici l’adozione, secondo un iter procedimentalizzato (art. 2, comma 1), “di misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle autorità al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone” (art. 2, comma 2).

2. Le indicazioni del CSM ai dirigenti degli uffici giudiziari

A tal fine, sono state fornite alcune indicazioni ai dirigenti degli uffici giudiziari:

  1. quanto alle misure organizzative loro demandate dall’art. 2 comma 2 lettere d) e g) del D.L. in argomento, per il periodo a decorrere dal 23 marzo 2020, appare necessario raccomandare ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti previsti dalla norma attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere – con modalità compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte - in funzione consultiva i componenti dell’ufficio, l’avvocatura ed il personale amministrativo, in armonia con i principi consolidati che governano a livello ordinamentale l’organizzazione degli uffici;
  2. inoltre, sempre con riguardo alle predette misure organizzative, si richiede ai dirigenti degli uffici, al fine di consentire al Consiglio Superiore di acquisire una pronta conoscenza dello stato e delle modalità di organizzazione degli stessi nel periodo emergenziale, di trasmettere al Consiglio (settima-emergenzacovid@cosmag.it) i provvedimenti da loro assunti ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere d) ed f) del citato D.L., nonché, ove contenenti disposizioni di carattere generale, quelli di cui alla lettera g) del medesimo art. 2, comma 2; fermo restando che, quando i provvedimenti emessi comportino anche una variazione tabellare (escluse le mere modifiche dei calendari di udienza) ovvero una modifica dei progetti organizzativi, i dirigenti degli uffici giudiziari provvederanno con le forme ordinarie;
  3. quanto ai rinvii delle udienze penali e della sorveglianza, da disporsi successivamente al 22.3.2020, appare opportuno invitare i dirigenti a valutare la possibilità di individuare, anche attraverso le interlocuzioni con gli organismi dell’avvocatura previste dallo stesso DL, modalità di rinvio utili a contenere l’aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio; nel caso in cui i rinvii siano disposti in udienza, appare opportuno favorire la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell’Ordine, all’unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale; 4)
  4. quanto alla celebrazione delle udienze penali ai sensi della lettera g) dell’art. 2, comma 2, n. 2 del D.L., secondo cui devono essere tenute le udienze richiamate dalla norma in questione quando i detenuti, gli imputati, i proposti e i loro difensori espressamente chiedono che si proceda, può valutarsi la possibilità di acquisire, tramite interlocuzione con il foro, la richiesta con anticipo rispetto alla data fissata in modo da poter organizzare la videoconferenza di cui al comma 7; 5)
  5. quanto alle udienze civili, si raccomanda di invitare i magistrati a disporre il rinvio con provvedimento telematico e non cartaceo, utilizzando i corretti modelli di differimento, eventualmente avvalendosi dei MAGRIF per la realizzazione o importazione in consolle del modello e del profilo corretto (un possibile modello di differimento verrà inserito sul sito web del Consiglio);
  6. quanto alle modalità di celebrazione delle udienze civili, si raccomanda, ove possibile, di consentire l’esercizio da parte dei giudici della facoltà di cui all’art. 2, comma 2 lett. h);
  7. quanto alle udienze dei Tribunali per i Minorenni, potranno essere seguite le medesime indicazioni sopra riportate, rispettivamente per gli affari penali e civili.

Inoltre, considerato che, quanto agli adempimenti organizzativi degli uffici giudiziari, la particolare emergenza consiglia di rivedere alcune scadenze organizzative disponendo:

  1. la sospensione dei termini relativi ai programmi di gestione, che andranno valutati avuto riguardo alle condizioni esistenti al momento della relativa predisposizione, salvi i correttivi che terranno conto dell'attuale fase di emergenza e che saranno valutati in sede centrale in secondo momento;
  2. la sospensione delle applicazioni extra distrettuali per le quali è in corso interpello con termini non scaduti (termini per la comunicazione della disponibilità e per la formulazione del parere del consiglio giudiziario);
  3. la proroga dei termini per la predisposizione delle tabelle feriali: il termine del 20 aprile 2020, già fissato per i dirigenti degli Uffici, è prorogato al 20 maggio, il termine dell’11 maggio 2020, già stabilito per i consigli giudiziari, è prorogato al 10 giugno;
  4. la proroga di 30 giorni del termine per il deposito dei pareri dei Consigli Giudiziari sulla proposta di distribuzione dell’aumento della pianta organica.

3. Lo smartworking quale misura per soddisfare le due opposte esigenze di contenimento del COVID-19 e prosecuzione dell’attività giudiziaria

Infine, considerato che, nella contingente emergenza, il lavoro da remoto o telematico dei magistrati deve essere incentivato quale modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie, salva l’assoluta impossibilità tecnica, sicché appare necessario invitare il Ministero della Giustizia, la Scuola Superiore della Magistratura e la DGSIA, i RID e MAGRIF, per quanto di rispettiva competenza, a voler valutare:

  • la modifica delle norme processuali allo scopo necessaria, in continuità con quanto già deliberato in data 5 marzo 2020;
  • l’approntamento urgente di formazione e-learning, in collaborazione con il CSM ed in particolare con la STO;
  • ogni intervento utile ad assicurare ai magistrati e al personale di cancelleria gli applicativi necessari e l’assistenza tecnica dedicata, con effettività e urgenza;
  • l’attivazione urgente ai fini della predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L. e, in particolare, di quelle indicate dall’art. 2, comma 2 lett. f) e comma 7, che hanno ricevuto una prima attuazione con il provvedimento del Direttore Generale S.I.A. in data 10 marzo 2020.

Infine, nell’attuale contingenza, il CSM ha ritenuto che i dirigenti consentano l’espletamento del tirocinio, ex art. 73 D.L. 69/2013 con modalità da remoto; ove ciò non sia possibile, favoriscano il recupero delle ore di tirocinio non svolte in un momento successivo alla piena ripresa delle attività, sì da evitare che ne venga posticipata la conclusione[1].

[1] Fonte: www.csm.it.