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Pubbl. Lun, 12 Mar 2018

Alcoltest: non è rifiuto il non volersi sottoporre a verifica a causa di una patologia respiratoria

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Raffaele Iannone


Le condizioni psicofisiche alterate come scriminanti del reato di cui all´ art 186, comma 7, del Codice della Strada.


Cos'è l'alcol test?

L'Alcooltest è uno strumento attraverso il quale si determina il valore di alcool presente nel sangue di un soggetto al fine di verificare se esso ecceda o meno i limiti fissati dalla legge per potersi mettere alla guida di un veicolo in condizioni di lucidità e con la necessaria prontezza di riflessi.

L’accertamento di misurazione del livello di alcool può essere attuato con diverse modalità pratiche, ovvero: sia mediante prelievo ematico, da effettuarsi presso strutture sanitarie mobili o fisse come ad esempio gli ospedali e sia mediante apparecchio portatile noto comunemente come etilometro.

Purtroppo, nel linguaggio quotidiano, quando si parla di alcoltest ci si riferisce impropriamente all'accertamento tecnico praticato mediante etilometro dalle forze di polizia e non anche all’atto tecnico ed irripetibile consistente nel prelievo ematico. L'etilometro si basa sul rapporto tra concentrazione di alcool nel sangue e nell'aria espirata fornendo così una proporzione che deve rientrare, per essere lecita, nei valori stabiliti dal Ministero della Salute e dal Codice della strada.

Varie sono le tipologie di misuratore alcolico in uso, ad esempio vi è l’etilometro chimico, ovverosia quello composto da un palloncino con il quale si incamera una certa quantità di aria espirata e da una fiala all'interno dove è contenuto un preparato che reagisce in un determinato modo in relazione al quantitativo di etanolo contenuto nell'espirato; l’etilometro elettronico costituito da un boccaglio nel quale soffiare, un display ed una macchina che include dei sensori di gas capaci di rilevare la presenza e le quantità di alcool; ed in ultimo l’etilometro salivare costituito da un tampone con il quale viene raccolta la saliva e da una striscia chimica reattiva.

La normativa italiana

La normativa vigente che disciplina le concentrazioni di alcool nel sangue, le modalità di rilevazione e le sanzioni da applicare è il Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) agli art 186 e 186 bis. Nel dettaglio è possibile riassumere così lo schema normativo:

LIMITE LEGALE
- tra 0,00 g/l e 0,50 g/l: nessuna sanzione prevista

SANZIONE AMMINISTRATIVA:
- tra 0,5 g/l e 0,8 g/l: sanzione amministrativa ordinaria da Euro 532 a Euro 2.127 ed accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

SANZIONE PENALE:
- tra 0,8 g/l e 1,5 g/l: ammenda da Euro 800 a Euro 3.200, arresto fino a sei mesi e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno;
- superiore a 1,5 g/l: ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000, arresto da sei mesi a un anno, sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni (o da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato) e sequestro preventivo del veicolo e sua confisca (salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato).

Tutte le sanzioni indicate sono raddoppiate nel caso in cui il conducente che versi in stato di ebbrezza provocasse un incidente stradale, tale circostanza comporta anche il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea all'illecito.
Appare, dunque, evidente che le sanzioni in cui si incorre nell’ipotesi di rilevazione del tasso alcolemico sono notevolmente consistenti specie se si pensi che il legislatore, salvo casi particolari, non abbia contemplato in sede normativa la possibilità, quale esimente, del rifiuto a sottoporsi ad esame alcolico.

Il rifiuto del test

Il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e con l'arresto da sei mesi ad un anno.
È inoltre prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Tuttavia, stando al tenore letterale della norma de qua, nessuno potrebbe scampare al pericolo di sottoporsi test alcolico in quanto penalmente sanzionabile in caso di rifiuto.
Appare evidente, però, che si porrebbe, in alcune circostanze, un problema di compatibilità tra esigenze di esecuzione dell’atto di rilevazione alcolica e lo stato di salute di un soggetto.

A tal proposito, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, del 21 settembre 2017, n. 43501 (allegata sulla destra dell'articolo), ha ritenuto fondato il ricorso proposto dalla difesa attraverso una ricostruzione logico giuridica che consente di valutare il bilanciamento degli interessi legittimi e di tutela al diritto alla salute.

La difesa dell’imputato affetto da patologie respiratorie dipese da ernia iatale, ricorre in Cassazione per erronea valutazione nel merito dei fatti e dunque erronea applicazione della legge penale, lamentando tra le doglianze principalmente la mancata valutazione dello stato psicofisico impeditivo dell’assistito al momento del controllo e dunque il nesso di causalità tra il rifiuto e la sanzione penale ex art. 186, comma 7, del Codice della Strada.

Dunque, stante il ragionamento del difensore, che merita una piena condivisione, non solo vi sarebbe mancanza del nesso causale tra il rifiuto di sottoporsi al test alcolico e la sanzione - in quanto l’assistito non avrebbe operato un vero e proprio rifiuto di sottoporsi al test - ma ha semplicemente evitato che lo sforzo fisico di emettere ingenti quantità di aria gli avrebbe potuto determinare un peggioramento dello stato di salute già precario.

In conclusione la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso ed annullando la sentenza della Corte di Appello di Bologna senza rinvio, afferma che laddove il rifiuto, a patto che vi sia, si concretizzi in una implicita azione di tutela della propria salute personale, come in tal caso, non può essere contestato alcun addebito in sede penale in quanto l’alcool test è una prova che potrebbe risultare dannosa per chi soffre di determinate patologie che colpiscono anche l'apparato respiratorio; e l'emotività potrebbe così giocare un ruolo fondamentale quale scriminante per giungere ad una sentenza di assoluzione con formula piena.