Pubbl. Sab, 17 Feb 2018
Giudizio di Cassazione: i presupposti per l´annullamento senza rinvio dopo la Riforma Orlando
Modifica paginaLa Cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto.
L’art. 620 c.p.p. prevede i casi in cui la Corte di Cassazione, nell’ambito della sua competenza funzionale, procede all’annullamento senza rinvio; casi, questi, che, come puntualmente osservato in dottrina, vanno raccordati non tanto alla natura delle quaestiones affrontate dalla Corte - così ragionando rimarrebbe fuori l’ipotesi sub lett. l), art. 620 c.p.p. - quanto, più esattamente, alla tecnica adottabile in Cassazione che, a seconda dei casi, può rendere superfluo il rinvio e consentire l’emanazione dei provvedimenti necessari (1).
Con particolare riferimento all’ipotesi di cui alla recente pronuncia delle Sezioni Unite, in rassegna, l’art. 620 c.p.p. lett. l), come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede l’annullamento senza rinvio “se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio”.
Ma quali sono i limiti e le condizioni in cui i giudici di legittimità possono pronunciare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata?
Su tale quesito si sono pronunciate recentemente, con sentenza del 24 gennaio 2018 n. 3464, le Sezioni Unite della Cassazione affermando, alla luce di articolate e diffuse argomentazioni, il principio di diritto secondo cui “la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto”.
Il nuovo testo della norma in esame si pone, quindi, in una prospettiva estensiva in cui, come si legge nella suddetta sentenza, possono rinvenirsi elementi che orientino effettivamente la discrezionalità riconosciuta al giudice di legittimità.
Ed è proprio l’espresso affidamento al giudice di legittimità di compiere, se del caso, valutazioni discrezionali a costituire il principale elemento di novità rispetto alla previgente formulazione dell’art. 620, comma 1, lett. l).
Trattasi, evidentemente, come precisato dalle Sezioni Unite, di una “discrezionalità vincolata” il cui esercizio è, appunto, vincolato alle statuizioni dl giudice di merito e, quindi, “in primo luogo, dallo loro effettiva esistenza, intesa in senso processuale quale desumibili dal provvedimento di merito; in secondo luogo, dalla loro adeguatezza a sostenere una decisione senza rinvio in sede di legittimità; inoltre, dal delimitare le stesse il perimetro del materiale utilizzabile per la decisione della Corte di cassazione; infine, dal determinare entro questi limiti il contenuto di tale decisione”.
Pertanto, osservano le Sezioni Unite, “le statuizioni di cui si parla non possono essere identificate restrittivamente nelle sole decisioni assunte dai giudici di merito su singoli punti controversi; il significato denotativo del termine deve invece essere esteso fino a comprendere i passaggi argomentativi posti a sostegno di tali decisioni ed accertamenti in fatto che li giustificano”.
Per altro verso, i criteri dettati dalla nuova formulazione dell’art. 620, comma 1, lett. l), evidenziano, sulla ricorrenza della superfluità del rinvio, la sostanziale unitarietà delle ipotesi residuali di annullamento senza rinvio in essa previste.
Alla portata estensiva della norma in esame, secondo la sua nuova formulazione come valorizzata dalle Sezioni Unite con la pronuncia in rassegna, sottendono esigenze di razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure di impugnazione, in coerenza all’analoga previsione per il giudizio civile di cassazione, come previsto e disciplinato dall’art. 383 c.p.c..
Tali esigenze, invero, così rappresentate già nei lavori preparatori nonché nella relazione conclusiva della legge 103/2017, accomunano i giudizi di legittimità sia che si svolgano in sede penale, sia che si svolgano in sede civile, con l’effetto di ampliare, se pur nei limiti previsti dalle rispettive normative, le ipotesi di annullamento senza rinvio.
Al tempo stesso, le finalità deflative proprie della nuova normativa, “con particolare riguardo al contenimento dei rinvii della cassazione e dei conseguenti ulteriori giudizi”, come rappresentato dalle Sezioni Unite con la pronuncia in rassegna, pongono a carico del giudice di merito “un onere di chiarezza e completezza delle motivazioni dei provvedimenti, sotto il profilo della puntuale indicazione di tutti gli elementi sui quali si fondano le decisioni”.
Sotto tale ultimo profilo, è appena il caso di rilevare che anche in un paese come la Francia in cui, com’è noto, le sentenze sono caratterizzate da schemi ben precisi con la tecnica della frase unica punteggiata dagli “attendu” (visto), è da tempo rappresentata, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza francese, l’esigenza di miglior chiarezza delle motivazioni, esigenza, questa, che non può che assurgere a valore fondamentale del sistema giudiziario.
In conclusione, il recente intervento delle Sezioni Unite individua il punto di equilibrio nel contemperamento delle apparenti contrapposte esigenze, laddove una compiuta e chiara motivazione non può, nonostante una contraria apparenza, tornare anche a tutto vantaggio della ragionevole durata di svolgimento del processo, inteso, questo, come punto finale rappresentato dalla sentenza definitiva.
Note
1) D. Siracusano, A. Galati, G. Tranchina, E. Zappalà, Diritto processuale penale, Milano, 2011, pag. 559.