Pubbl. Mer, 13 Dic 2017
Parere di Diritto Penale: la seconda traccia sul furto in abitazione e la truffa aggravata
Modifica paginaFocus Esame Avvocato: la soluzione proposta per la seconda traccia della prova di diritto penale.
Traccia
Tizio, dopo aver lungamente osservato le abitudini del pensionato Mevio, di anni 75, un giorno lo avvicina mentre questi sta rientrando a casa. Spacciandosi per un amico di vecchia data del di lui figlio Caio e carpitone in tale modo la fiducia lo convince a consentirgli di entrare nell'appartamento. Qui, rappresenta di vantare un credito di euro 500,00 nei confronti di Caio, di trovarsi in momentanee ristrettezze economiche e di essere pertanto intenzionato ad agire in giudizio nei confronti del predetto per ottenere la soddisfazione del proprio credito, Tizio convince Mevio a consegnargli tale somma; inoltre, approfittando di una momentanea distrazione di Mevio, fruga in un cassetto del soggiorno e si impossessa della ulteriore somma di euro 300,00 ivi rinvenuta, dandosi poi alla fuga. Nell'uscire Tizio si accorge però della presenza di telecamere di sicurezza nel palazzo e temendo essere in tal modo identificato, essendo pluripregiudicato per reati specifici: decide dunque di recarsi dal proprio legale per un consulto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio rediga motivato parere individuando i reati configurabili nel caso di specie e la relativa disciplina in ordine alla procedibilità dell'azione penale e alla possibilità di applicazione di misure cautelari.
Svolgimento
Nel caso di specie, Tizio, fintosi amico di lunga data di Caio, è riuscito a farsi consegnare dal padre di quest’ultimo, Mevio, la somma di Euro 500,00, avendogli riferito di essere creditore nei riguardi dell’amico di tale somma e di essere intenzionato ad avviare un’azione civile per ottenerne la ripetizione; dopo essersi fatto consegnare la somma, approfittando di un momento di distrazione dell’anziano Mevio, Tizio è anche riuscito ad impossessarsi della somma di Euro 300,00, rinvenuta in un cassetto; una volta uscito dall’abitazione di Mevio si è, però, accorto della presenza di telecamere di sicurezza nel palazzo e teme, essendo un pluripregiudicato, di essere riconosciuto.
La condotta di Tizio risulta essere stata realizzata con due azioni, esecutive di un medesimo di criminoso, con le quali sono state violate più disposizioni di legge. In particolare, con la prima azione, convincendo Mevio di essere creditore verso il figlio (con raggiri), lo ha indotto in errore, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, identificabile nella consegna della somma pari ad Euro 500,00; con la seconda azione, approfittando di un momento di distrazione dell’anziano, si è impossessato dell’ulteriore somma di Euro 300,00, rinvenuta in un cassetto dell’abitazione di Mevio.
Risultano, dunque, integrate le fattispecie delittuose di furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen. – che come ritenuto, costantemente, dalla giurisprudenza di legittimità costituisce fattispecie autonoma di reato (ex plurimis, si segnala la sentenza del 5 maggio 2010, n. 22725) – e di truffa ex art. 640 cod. pen., aggravata dalla minorata difesa, di cui all’art. 640, comma II, cod. pen., per effetto della quale disposizione di legge è operato un rinvio alla circostanza aggravante comune di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. in quanto il fatto è stato commesso approfittando dell’età avanzata di Mevio.
Quest’ultima conclusione risulta confermata da un recente orientamento della Suprema Corte, che ha ritenuto che la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, opera anche in riferimento all'età senile, avendo inteso il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (si veda, sul punto, la sentenza della Corte di Cassazione del 10 novembre 2016, n. 47545).
Tanto chiarito, merita preliminarmente interrogarsi se il delitto di furto in abitazione vada considerato aggravato dall’aver commesso il fatto con destrezza ex art. 625, comma I, n. 4 cod. pen., pur considerandosi che Tizio, nel caso di specie, non ha compiuto alcuna azione per creare condizioni che potessero favorire la sottrazione del bene, essendosi limitato ad approfittare della distrazione, non provocata, di Mevio per sottrarre la somma di denaro.
In merito ai presupposti applicativi della circostanza aggravante della destrezza si è registrato, negli ultimi anni, un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento, più risalente, si sarebbe dovuta riconoscere la circostanza aggravante citata in ogni situazione nella quale l'agente avesse colto l'occasione che avrebbe favorito la realizzazione dell'impossessamento, inclusa la momentanea sospensione da parte della disattenta persona offesa dal reato del controllo sul bene, non richiedendo la disposizione di cui all'art. 625 cod. pen., comma I, n. 4, cod. pen. «l'impiego di doti eccezionali applicate nella sottrazione e tali da impedire al derubato di averne contezza» (si veda, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione in data 18/02/2015, n. 20954).
Altra tesi, invece, ha escluso la destrezza nella condotta di chi si sia avvalso di un momento di distrazione o del temporaneo allontanamento dal bene del suo detentore, in entrambi i casi non provocato dall'attività dell'autore del furto, non presentando l'azione tratti di abilità esecutiva o di scaltrezza nell'elusione del controllo dell'avente diritto, ma al più l'audacia e la temerarietà di sfidare il rischio di essere sorpresi (ex plurimis, si segnala la sentenza della Suprema Corte del 10/11/2015, n. 46997).
A dirimere il contrasto giurisprudenziale, sono intervenute le Sezioni Unite di Cassazione con sentenza in data 12/07/2017, n. 34090. In particolare, i giudici di legittimità, nell’aderire al secondo orientamento illustrato, hanno affermato che la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, comma I, n. 4, cod. pen., richieda un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da una particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso.
Va, peraltro, esclusa l’applicabilità al delitto di furto in abitazione della circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 cod. pen., posto che Tizio, che era entrato nella casa di Mevio rappresentandosi il solo fatto di compiere la truffa, ha approfittato di un momento di normale distrazione, che non è determinata dall’anzianità di Mevio, per impossessarsi della somma di denaro.
Chiarito, dunque, che non risultano integrate le appena illustrate circostanze aggravanti nel caso di specie, essendosi Tizio limitato, nel commettere il furto, ad approfittare di una situazione, dallo stesso non provocata, di disattenzione di Mevio, va ulteriormente rilevato che sia il reato di truffa, perché aggravata, è procedibile ex officio, sia la fattispecie delittuosa di furto in abitazione è perseguibile d’ufficio, a nulla rilevando, ai fini della procedibilità, la circostanza che Tizio sia un pluripregiudicato: qualora, infatti, il P.M. contestasse la recidiva per fatto della stessa indole ex art. 99, comma II, n. 2 cod. pen. e il giudice la ritenesse, va considerato che la recidiva, quale aggravante soggettiva del reato, non rientra tra le circostanze aggravanti che rendono perseguibile d’ufficio il reato di truffa (in tal senso, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione del 17 giugno 2014, n. 16029).
Per quel che concerne, da ultimo, il quesito se Tizio possa essere destinatario di misure cautelari, la risposta va resa in senso affermativo.
Oltre, infatti, a risultare integrati i gravi indizi di colpevolezza, stante la presenza di telecamere di sicurezza nel palazzo ed in considerazione della possibile identificazione di Tizio, sussiste un concreto pericolo che Tizio possa darsi alla fuga e, in ragione della personalità dello stesso, sussiste, anche, un concreto pericolo di reiterazione di condotte della medesima indole.
Considerato, infine, che per effetto della Legge 23 giugno 2017, n. 103, è stato previsto un aggravamento del trattamento sanzionatorio per chi commette il delitto di furto in abitazione, con innalzamento della forbice edittale dell’art. 624-bis., comma I, cod. pen., oggi, da anni tre ad anni sette di reclusione e considerato che, nella migliore ipotesi, il giudice, accertata la penale responsabilità di Tizio, dovrebbe partire, ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare, da una pena base di anni tre di reclusione, aumentata ex art. 81, comma II, cod. pen. per la truffa aggravata, ipotesi meno grave punita con pena della reclusione da anni uno ad anni cinque ex art. 640, comma II, cod. pen., non si può non escludere l’applicazione, in capo a Tizio, di una misura cautelare in carcere: l’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., come novellato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 117, infatti, prevede l’applicazione di tale misura solo qualora la pena detentiva, alla quale sia stato condannato il soggetto, sia superiore ad anni tre di reclusione.
Alla stregua di quanto esposto, Tizio potrebbe essere chiamato a rispondere in ordine ai reati di furto in abitazione e truffa aggravata, avvinti dal vincolo della continuazione, e, di conseguenza potrebbe essere destinatario di una misura cautelare personale.