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Pubbl. Ven, 8 Dic 2017

Atto di diritto civile: la comparsa di costituzione e risposta in tema di responsabilità medica

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Claudia Carioti


Focus Esame Avvocato: esempio di comparsa di costituzione e risposta in tema di responsabilità medica per l´atto di diritto civile.


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Traccia

Alle prime ore del mattino del 2/10/2008, Caia aveva avvertito dei disturbi che non le consentivano di esprimersi e di comprendere il linguaggio parlato; nell’immediatezza, Caia era stata soccorsa da Tizio, medico del Pronto Intervento del 118 che, a seguito di esame clinico, aveva riscontrato un’afasia. Caia, subito dopo, veniva trasportata in ambulanza presso il vicino Ospedale di X, dove, dopo accertamenti disposti dal dott. Sempronio, siccome non funzionava, in quel momento, la TAC, veniva disposto il trasferimento presso l’Ospedale di Y dove, una volta espletato l’accertamento neurologico, veniva disposto il ritrasferimento della paziente presso l’Ospedale di X in quanto non c’erano posti letto disponibili.

Con atto di citazione notificato il 14/07/2017, Caia ha convenuto in giudizio Tizio, Sempronio e la struttura ospedaliera di X per sentirli condannare, in solido, al risarcimento del danno permanente patito, da quantificarsi,  come da depositata consulenza tecnico di parte nella quale viene fatta applicazione delle tabelle milanesi. Con riferimento alla posizione di Tizio, secondo la citata consulenza non sono state rispettate le linee guida in quanto Tizio avrebbe dovuto, subito dopo il primo soccorso, provvedere al trasporto di Caia presso la struttura più attrezzata, quale era l’Ospedale di Y.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più opportuno.

Svolgimento

 

TRIBUNALE DI …

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON
CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO
ex
ARTT. 167 e 269 C.P.C.

Nell’interesse di Tizio, nato a …, in data …, cod. fiscale …, residente in …, alla via … ed al n. … e domiciliato in … alla via …, presso lo studio dell’avv. …, cod. fiscale …, che lo rappresenta e difende, in forza di procura in calce al presente atto, nella causa n. …

PROMOSSA

da Caia, rappresentata e difesa da …

PREMESSO CHE

- con atto di citazione notificato in data 14/07/2017 (doc. n. 1) è stato convenuto in giudizio Tizio, con altri, per l’udienza del 10 gennaio 2017, al fine di sentire accertare e dichiarare se risultino integrati profili di responsabilità medica in capo, al medico del Pronto Intervento del 118, Tizio, e, per l’effetto, sentirlo condannare al risarcimento del danno patito da Caia da quantificarsi secondo le tabelle milanesi;
- più in particolare, per quel che interessa la sola posizione di Tizio, parte attrice ha esposto di essere stata soccorsa, in data 2/10/2008, da Tizio, medico di Pronto Intervento del 118 che, a seguito di esame clinico, aveva riscontrato un’afasia;
- era seguito l’immediato trasporto presso l’Ospedale di X;
- dopo accertamenti eseguiti da Sempronio era stato disposto il trasferimento della paziente all’Ospedale di Y in quanto, temporaneamente, la TAC era fuori uso;
- dall’Ospedale di Y la pazienta era stata nuovamente trasportata presso l’Ospedale di X in quanto non vi erano presso la struttura ospedaliera posti letto a disposizione;
- secondo l’espletata consulenza tecnico di parte, il medico del 118  non avrebbe rispettato le linee guida nella parte in cui che prevedono che i sanitari del 118 siano tenuti a trasportare la paziente presso la struttura più attrezzata.

Con la presente comparsa, si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore Tizio, chiedendo la reiezione della domanda attorea per le ragioni che seguono.

IN DIRITTO

1) In via preliminare di rito: sulla chiamata in causa della società di Assicurazioni Axa ex artt. 106 e 269, comma II, cod. proc. civ.

Il convenuto, nonostante l’evidente infondatezza della domanda, intende comunque sia chiamare in causa, ex artt. 106 e 269 cod. proc. civ., la Società di Assicurazioni Beta, avente sede legale e direzione generale in …, alla via …, n. …, con la quale il convenuto ha stipulato la polizza n. …, con decorrenza dall'anno …, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile relativa al pregresso biennio (doc. n. 2);

La chiamata in garanzia della Società di Assicurazioni Beta è, pertanto, finalizzata a far sì che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la medesima Società tenga indenne il convenuto del risarcimento del danno da corrispondere a parti attrici.

2) In via preliminare di merito: si rileva l’intervenuta prescrizione dell’azione di risarcimento del danno.

Merita preliminarmente rilevare che essendo stato il giudizio incardinato (atto di citazione notificato in data 14/07/2017) nella vigenza della c.d. Legge Bianco – Gelli  (L. 8 marzo 2017, n. 24), entrata in vigore in data 1 aprile 2017, è da ritenersi prescritta l’azione di risarcimento del danno subìto dalla paziente.

Com’è noto, l’art. 7, comma III, della predetta legge ha incluso la responsabilità civile del medico, dipendente della struttura sanitaria o comunque sia inquadrato nella struttura, come nel caso di specie,  nell’alveo dell’art. 2043 cod. civ., lasciando invece inalterata la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e dei medici liberi professionisti.

Non può, dunque, revocarsi in dubbio che – in applicazione del principio del tempus regit actum, in forza del quale ogni attività processuale è regolata dalla legge vigente al momento nel quale l’atto introduttivo del giudizio è compiuto (in particolare, si veda l’atto di citazione notificato il 14/07/2017) – operi, nel caso di specie, il regime del c.d. doppio binario di cui alla Legge Bianco – Gelli citata, segnando la proposizione della domanda attorea, successiva all’entrata in vigore della normativa de qua, il momento di operatività della legge vigente. Con la conseguenza che l’azione di risarcimento del danno va ritenuta prescritta ai sensi dell’art. 2947 cod. civ., essendo ormai spirato il termine per l’esperimento dell’azione risarcitoria, risalendo il fatto al 2/10/2008 ed operando un regime prescrizionale di anni cinque; viceversa, qualora l’ odierna parte attrice avesse incardinato il giudizio prima dell’1 aprile 2017, data di entrata in vigore della novella di legge, si sarebbe potuto considerare il termine di prescrizione decennale, operando la figura giurisprudenziale del c.d. contatto sociale, avente natura contrattuale.

Alla stregua di quanto esposto, il diritto di azione può ritenersi ampiamente prescritto.

3) In via subordinata, nel merito: sull’infondatezza della domanda. Insussistenza della dedotta responsabilità.

Ferme le eccezioni suesposte, di per sé assorbenti di ogni valutazione nel merito della presente controversia, si chiede il rigetto delle domande in quanto infondate.

Per effetto della L. 8 marzo 2017, n. 24, la paziente avrebbe dovuto dimostrare di avere subìto un danno, provando la natura, l’entità della lesione patita e il nesso di causalità tra la condotta e il danno.

Nel caso di specie, l’onere probatorio, gravante su parte attrice, non risulta essere stato assolto: non è stato, in particolare, provato né il nesso di causalità tra la condotta e il danno (quest’ultimo risulta solamente stimato) né la natura del danno né l’entità della lesione patita. I fatti più che provati risultano allegati, secondo il precedente regime di responsabilità.

Qualora l’Autorità Giudiziaria adita non ravvisasse l’operatività della Legge n. 24 del 2017, va rilevato - con riserva di depositare consulenza tecnica di parte ai sensi dell’art. 183, comma VI, n. 2) cod. proc. civ. – che il dott. Tizio, nel soccorrere la paziente, abbia agito con perizia, prudenza e diligenza: è stata, infatti, rispettata  la celerità del soccorso; la paziente è stata monitorata e trasportata sull’ambulanza.

Da quanto esposto, appare evidente come non si possa rimproverare al dott. Tizio alcuna condotta colposa, il quale non avrebbe potuto intraprendere alcuna iniziativa (personale) in ordine alla sintomatologia ancora in via di accertamento. Non può, dunque, integrarsi alcun nesso di causalità tra la condotta attiva del dott. Tizio ed il danno, tutto da accertare, lamentato da parti attrici.

Tanto considerato, in fatto e in diritto, il dott. Tizio, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, confida nell’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

- In via preliminare di rito, nel caso di mancato accoglimento della rilevata eccezione preliminare di merito, differire la prima udienza allo scopo di consentire all’odierna parte convenuta di citare in giudizio,  ai sensi degli artt. 106 e 269, comma II, cod. proc. civ., la Società di assicurazioni Beta, avente sede legale e direzione generale in …, alla via …, nel rispetto dei termini di cui all’art.163 bis cod. proc. civ., obbligata a manlevare e tenere integralmente indenne il convenuto da qualsivoglia pretesa pecuniaria avanzata dalle parti attrici, in ragione della polizza assicurativa professionale stipulata dal convenuto;

- in via preliminare di merito, dichiarare la prescrizione dell’azione di risarcimento del danno, avente natura extracontrattuale, essendo la risoluzione di tale questione di merito, avente carattere preliminare ed assorbente, idonea a definire il giudizio per la posizione del presente convenuto e, per l’effetto, pronunciarsi ai sensi dell’art. 187, comma II, cod. proc. civ., con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- in subordine, nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;

- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare il terzo, Società Assicurazioni Beta, tenuto a manlevare l’odierno convenuto e, per l'effetto, condannare la Società Assicurazioni Beta, al risarcimento del danno conseguenza per l’intero;

- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.

Si offrono in comunicazione, i seguenti atti e documenti:

  1. Atto di citazione, notificato in data 14/07/2017 (All. n. 1);
  2. Polizza assicurativa professionale n. … (All. n. 2).

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro …

Con riserva di meglio precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, di produrre documenti (tra i quali, il deposito di consulenza tecnica di parte) e indicare nuovi mezzi di prova, di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate da parte attrice, così come previsto dall’art. 183 cod. proc. civ.

Si riserva, peraltro, all’esito della costituzione della chiamata, ogni ulteriore e consentita difesa.

…, lì …

Avv. …

PROCURA

Il sottoscritto Tizio, informato ai sensi dell’art. 4, comma III, del D. Lgs n. 28 del 2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché, ai sensi dell’art. 2, comma VII, del D.L. n. 132 del 2014, convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162, della possibilità di ricorrere alla convenzione di mediazione assistita usufruendo degli incentivi fiscali previsti, delega l’avv. …, del Foro di …, cod. fiscale …, p. iva …, a rappresentarlo e a difenderlo nel giudizio di cui al presente atto, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, chiamare in causa terzi e nominare sostituti in udienza.

Dichiara, inoltre, di essere stato informato delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico; dichiara di avere ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura della prestazione del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Elegge domicilio presso lo studio dello stesso avv., in …, alla via … ed al n. …

Acconsente, inoltre, al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003.

Luogo, data

Firma di Tizio …

È autentica

Firma avv. …

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