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Pubbl. Ven, 3 Nov 2017

Vaccini: per la Cassazione non c´è nesso con autismo, respinta richiesta indennizzo

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Simona Rossi


La Corte di Cassazione, VI Sez. Civ., con ordinanza n. 24959, depositata il 23 ottobre 2017, ha bocciato il ricorso presentato dai genitori di un bambino affetto da autismo contro il Ministero della Salute, indicando importanti principi di diritto in materia di prova scientifica. Il fatto e la decisione della Suprema Corte.


Sommario: 1. Il fatto; 2. La decisione della Cassazione; 3. Osservazioni.

1. Il fatto.

I genitori esercenti la potestà sul figlio minore si rivolgevano al Tribunale di Pesaro per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 agli artt. 1-2 sostenendo che il proprio figlio avesse contratto sindrome autistica a causa della somministrazione dei vaccini (antipoliomielite di tipo Sabin, DTP - antidifterica, antitetanica e antipertossica - e MPR - morbillo parotite e rosolia) a lui praticati tra il 1998 e il 2003. Difatti, la legge n. 210/1992 prevede all’art. 1 che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”. Tuttavia la Corte d’Appello di Ancona, in riforma della sentenza resa dal Giudice di prime cure, rigettava la domanda sulla base delle conclusioni del c.t.u. il quale aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e le vaccinazioni. I genitori proponevano allora ricorso per Cassazione sostenendo che fossero state ignorate le critiche tecniche mosse alla c.t.u., in relazione alla diagnosi formulata ed alla validità sul piano scientifico delle conclusioni.

2. La decisione della Cassazione.

I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato, con ordinanza, inammissibile il ricorso osservando come la Corte territoriale avesse sì recepito le analisi e le conclusioni del c.t.u. nominato in grado di appello che aveva fornito una valutazione complessiva degli elementi acquisiti in giudizio in relazione alla storia clinica del periziato ma si fosse basata, nell’assumere la propria decisione, sullo “stato delle acquisizioni della scienza medica ed epidmiologica, superando nella sostanza le osservazioni critiche del c.t.u.”. Giungendo, quindi, al convincimento che per cui sussiste la mera possibilità di una correlazione eziologica tra le vaccinazioni e la malattia, e non un rilevante grado di probabilità scientifica”.

Tenuto conto che i ricorrenti avevano lamentato che fossero state ignorate le critiche tecniche mosse alla c.t.u., nell’ordinanza la Suprema Corte ha ribadito che “il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. n. 1652 del 2012, Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124).”

Nel caso de quo, i ricorrenti avevano apposto alle argomentazioni del c.t.u. di secondo grado che si sono avvalse anche della letteratura scientifica, argomentazioni desunte da diversa ed ulteriore lettura scientifica che, tuttavia, manifestavano sì l’acceso dibattito che da anni si registra sulla questione senza però essere supportato da acquisizioni ed elementi decisivi al fine di confutare le considerazioni del c.t.u.

La Corte territoriale, in osservanza dei principi dettati dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 753/2005; Cass. n. 1135/2011; Cass. ord. n. 27449/2016), ha giustamente ritenuto che la prova del nesso di causalità tra l’effettuazione della somministrazione vaccinale ed il verificarsi dei danni fosse a carico dell’interessato e che tale nesso causale andasse valutato secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica (e non solo come “ipotesi possibile”). Inoltre i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l’eziologia dell’autismo, così come per la stragrande maggioranza dei disturbi mentali, risulti ancora in gran parte sconosciuta.

Pertanto la Cassazione, conforme ai suoi precedenti orientamenti (Cass. 17 gennaio 2005, n. 753; Cass. 19 gennaio 2001, n. 1135; Cass. 29 dicembre 2016, n. 27449; Cass. 25 luglio 2017, n. 18358), ha ritenuto che non sia sufficiente per il riconoscimento del risarcimento ex art. 1 e 2 L. n. 210/1992 la mera possibilità di una correlazione tra vaccino e malattia, specie in relazione a una possibile successione temporale tra il primo e la seconda, in quanto la dimostrazione di un nesso causale tra i medesimi necessita del riscontro di criteri scientifici, i quali – secondo letteratura scientifica costante – non comprovano siffatta causalità.

Difatti anche nello scorso luglio, la Cassazione (ord. n. 18358 del 25 luglio 2017) si era espressa nello stesso modo su un caso analogo, evidenziando quale sia il principio sancito dalla stessa Cassazione sul punto (es. cfr. Cass. 29 dicembre 2016 n. 27449) per cui “la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile”.

Contrariamente, quindi, alla pronuncia della Corte Europea di Giustizia (n. C‑621/15 emessa dalla II sezione il 21.06.2017) che in tema di vaccini difettosi sembrava addirittura proporre (seppur con rigorosi limiti[1]!) un accantonamento “parziale” della scienza qualora vi siano prove che, anche in assenza di consenso scientifico, da sole siano in grado di dimostrare non solo il nesso di causalità ma anche il difetto del vaccino ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno, la Cassazione rimane ferma nel ritenere che in assenza di ragionevole probabilità scientifica il nesso causale tra somministrazione del vaccino e manifestarsi della malattia (nel caso de quo, dell’autismo) resti un’ipotesi possibile ma insufficiente al riconoscimento del risarcimento del danno.

3. Osservazioni.

In merito alla dibattuta questione sulla sussistenza della correlazione tra somministrazione del vaccino e manifestazione dell’autismo, vi sono delle osservazioni da porre.

Innanzitutto: la difficoltà nel rinvenire il “nesso causale” è sicuramente imputabile anche al tipo di disturbo. Difatti, il disturbo dello spettro dell’autismo è accertato sulla base di differenti “criteri diagnostici” ma la sua  diagnosi è afferente la sintomologia e non test biologici o strumentali per cui le cause (cd. eziopatogenesi) è fonte di molte congetture ma ancora di nessuna prova scientifica[2].

Con riguardo alla presunta relazione di causalità tra somministrazione di vaccino trivalente per morbillo, parotite e rosolia va tenuto conto che la “popolare convinzione” della sussistenza di tale nesso causale risale ad uno studio del 1998 condotto dal dott. Wakefield[3]. In suddetto studio condotto su pazienti pediatrici si ipotizzò che la diagnosi di disturbo autistico comparsa successivamente alla somministrazione del predetto vaccino (cd. vaccino MPR) fosse da questo causata e la notizia fu ben presto diffusa, tanto da comportare l’insorgenza di gruppi anti­-vax nonché un crollo delle vaccinazioni a Londra. Tuttavia dal 2004 iniziarono smentite e ritrattazioni da parte degli stessi collaboratori del dott. Wakefield ed emersero non solo una serie di errori metodologici ma anche sospetti circa i finanziamenti della ricerca (arrivati da un avvocato che intendeva proporre causa verso le aziende produttrici di vaccini). Si giunse, quindi, a stabilire l’indipendenza tra gli eventi e, nonostante il dibattito sia ancora acceso, ad oggi non vi sono ancora prove scientifiche a suffragio del contrario.

Per quanto concerne il risarcimento, nel nostro ordinamento la l. 210/1992, come si è evidenziato, aveva previsto la possibilità di risarcimento per i “danni” che fossero stati causati dalle vaccinazioni obbligatorie. Orbene, la ratio di tale previsione normativa risiede nella circostanza per cui lo Stato, se da un lato impone l’obbligatorietà di talune vaccinazioni andando a limitare la libera autodeterminazione per tutelare l’intera collettività, debba occuparsi anche delle conseguenze di tale scelta e quindi provvedere al risarcimento di coloro che vengano danneggiati dalla somministrazione di tali vaccini (in virtù dell’inderogabile dovere di solidarietà). Sul punto, si è avuto modo di appurare come la Corte di Cassazione, con varie pronunce, abbia stabilito che l’applicazione di tale normativa possa aversi solo nei casi in cui sia provato il nesso causale tra la vaccinazione ed il successivo manifestarsi della patologia. A tal proposito, la giurisprudenza ha ritenuto che non rileva né la circostanza del ritiro dal mercato del vaccino, né l’allegata mancata anamnesi preventiva del minore da parte dei medici al fine probatorio della ricorrenza del nesso causale. Dunque, perché sia considerata provata la sussistenza del nesso causale è necessario che vi siano prove scientifiche in quanto il risarcimento non può essere concesso “seguendo la suggestione di teorie non scientificamente suffragate, o addirittura sconfessate dalla comunità scientifica[4].  

Senza dubbio va anche osservato che vi è una notevole difficoltà nella prova di tale nesso di causalità. Il giudice, da uomo di legge, non ha le competenze scientifiche adeguate ragion per cui si avvale di un consulente tecnico: per i casi attinenti a danni alla salute, la figura del consulente tecnico viene rivestita dal medico legale il quale, in virtù della sua professione, conosce la causalità generale (es. che fumare tabacco causa neoplasie polmonari) ma in assenza di prove scientifiche sul punto come può suddetta figura dimostrare il nesso causale tra vaccini ed autismo? Sarebbe auspicabile che la figura del medico-legale fosse affiancata, nell’espletamento della consulenza tecnica, da esperti nel settore. Eppure, considerando le diatribe sull’argomento, neanche questa soluzione appare risolutiva in quanto esperti diversi potrebbero dare opinioni differenti in assenza di inconfutabili prove scientifiche. Alla luce di ciò, per quanto sia auspicabile che nella risoluzione di casi simili ci si avvalga degli esperti del settore e non solo della figura del medico-legale, è opinione di chi scrive che debba ritenersi coerente e corretto l’orientamento della Suprema Corte nell’affermare la necessità della prova del nesso causale (e non della mera probabilità) quale presupposto per la condanna al risarcimento dei danni, onde evitare che ci si basi su mere supposizioni non suffragate da prove scientifiche. Eppure, sempre ricordando la già citata sentenza della Corte di Giustizia, bisognerebbe interrogarsi se, perlomeno in presenza di un’elevata casistica (ossia prove sufficientemente rigorose, così come precisato nella citata sentenza della CGUE), non si debba propendere per un parziale accantonamento delle prove scientifiche quando manchi un “consenso scientifico” e considerare provato il nesso causale anche in assenza di prove scientifiche incontrovertibili.

 

Note e riferimenti bibliografici

[1] La stessa Corte nella pronuncia in questione sottolinea che “un simile mezzo di prova può solo riguardare presunzioni che: a) siano basate su prove sia rilevanti sia sufficientemente rigorose per sostenere quanto dedotto, b) siano relative, c) non limitino indebitamente la libera valutazione delle prove da parte del giudice nazionale […], d) non impediscano a i giudici nazionali di tenere in debita considerazione qualsiasi ricerca medica rilevante […]”.
[2] AA.VV. “Manuale diagnositco e statistico dei disturbi mentali” – V ed. Milano, 2014
[3] S. D’Errico, “Autismo e vaccinazioni. Un pericoloso passo indietro della giurisprudenza di merito e un monito per il ctu” in Rivista italiana di medicina legale, n. 32/2010
[4] AA.VV. “Vaccini e autismo: scienza e giurisprudenza a confronto” in Danno e Responsabilitò, 5/2016, pp. 513-523.