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Pubbl. Ven, 8 Set 2017

La persona lesa può agire direttamente contro l´assicuratore del responsabile di un incidente

Simona Rossi


La Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-368 del 13 luglio scorso, ha stabilito che l’articolo 13 del Regolamento CE n. 44/2001 “deve essere interpretato nel senso che una persona lesa che dispone di un’azione diretta contro l’assicuratore dell’autore del danno da essa subito non è vincolata dalla clausola attributiva di competenza conclusa tra tale assicuratore e detto autore”.


Sommario: 1. La questione giuridica. – 2. Il caso di specie. – 3. La decisione della Corte di Giustizia europea

Sommario: 1. La questione giuridica. – 2. Il caso di specie. – 3. La decisione della Corte di Giustizia europea

1. La questione giuridica

La questione sottoposta al vaglio della Corte UE da parte della Corte Suprema di Danimarca riguardava l’interpretazione dell’articolo 13, punto 5, del Regolamento CE n. 44/2001 (“competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”) onde chiarire se tale norma debba essere interpretata nel senso che una persona lesa che dispone di un’azione diretta contro l’assicuratore dell’autore del danno da essa subita possa o meno essere vincolata da una clausola attributiva di competenza conclusa tra assicuratore ed autore.

2. Il caso di specie

Una società svedese, Skane Entrepenad, faceva eseguire un trasporto di barbabietole da zucchero verso una fabbrica danese e per tale trasporto si avvaleva di una serie di rimorchiatori tra cui la Sea Endeavour e sottoscriveva un’assicurazione di responsabilità con la compagnia assicurativa Navigators Management che conteneva una clausola che indicava quale legge competente quella inglese nonché quale foro competente quello del Galles.

Qualche mese dopo, nel novembre 2007, il rimorchiatore Sea Endeavour, nel mentre attraversava il porto di Assens, causava danni alle installazioni del porto.

Tuttavia essendo la Skane Entrepenad, intanto, sottoposta a procedura fallimentare, la Assens Havn aveva proposto, dinanzi al Tribunale marittimo e commerciale della Danimarca, un’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa Navigators Management che risultava aver assicurato il presunto autore del danno.

Nel 2014, però, tale ricorso veniva respinto per difetto di giurisdizione in virtù della clausola assicurativa riguardante la competenza: la questione sottoposta alla Corte Suprema di Danimarca veniva, dunque, rimessa alla Corte di Giustizia Europea.

3. La decisione della Corte di Giustizia Europea

La Corte UE ha richiamato la giurisprudenza comunitaria che appare costante nel ritenere che il Regolamento CE n. 44/2001, alla sezione 3 del capo II, “stabilisce un sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni”.

I giudici europei hanno, infatti, ricordato che “l’azione in materia di assicurazioni è caratterizzata da un certo squilibrio che le norme previste dall’articolo 8 sezione 3 del capo II del Regolamento CE n. 44/2001 sono volte correggere facendo beneficiare la parte più debole di norme sulla competenza più favorevoli rispetto alle regole generali”.

Va osservato che “dette disposizioni facilitano la situazione della persona lesa da un danno assicurato consentendole di citare l’assicuratore di cui trattasi, in particolare, dinanzi al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, a condizione che il diritto nazionale preveda una siffatta azione diretta”.

Pertanto, può aversi l’esperibilità dell’azione diretta della persona lesa contro il presunto responsabile di un incidente a condizione che lo preveda il diritto nazionale.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio a cui spetta interpretare il proprio diritto nazionale aveva ritenuto che la legge sui contratti di assicurazione (in particolare, con riferimento all’articolo 95 paragrafo II) istituisse il diritto della persona lesa a proporre un’azione diretta contro l’assicuratore, ai sensi del Regolamento CE n. 44/2001.

Per quanto riguarda, poi, l’opponibilità di una clausola attributiva di competenza, la Corte UE ha ritenuto non applicabile l’estensione dell’efficacia vincolante della clausola attributiva di competenza fondata sul Regolamento CE n. 44/2001 alle persone lese.

Conseguentemente “si deve ritenere che una clausola attributiva di competenza stipulata tra un assicuratore e un contraente dell’assicurazione non è opponibile alla persona lesa da un danno assicurato che intende agire direttamente contro l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (…) o dinanzi al giudice del luogo in cui essa è domiciliata” (questa ultima possibilità è stata riconosciuta dalla Corte UE con la sentenza del 13 dicembre 2017, FTBO Schadeverzekeringen).

Del resto, l’estensione di tale clausola vanificherebbe l’obiettivo della sezione 3 del capo II di suddetto Regolamento che mira a tutelare la parte economicamente e giuridicamente più debole e, pertanto, la Corte UE ha stabilito che l’art. 13 di tale Regolamento “deve essere interpretato nel senso che una persona lesa che dispone di un’azione diretta contro l’assicuratore dell’autore del danno da essa subito non è vincolata dalla clausola attributiva di competenza conclusa tra tale assicuratore e detto autore”.