Pubbl. Lun, 26 Giu 2017
Contratti non richiesti di energia, maggiori garanzie!
Modifica paginaTesto integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria
Può capitare di trovarsi coinvolti nell'attivazione di un contratto di energia mai richiesto del quale si scopre l'esistenza solo con l'arrivo di una lettera di “benvenuto”, di una fattura/bolletta o di una richiesta di pagamento più o meno minacciosa. Accade soprattutto con i cosiddetti “contratti a distanza” attivabili senza la presenza fisica delle parti, via internet, per telefono, via fax, etc. L’ Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), mediante la delibera n. 228/2017/R/com ha approvato il “Testo Integrato per l’adozione di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e la procedura ripristinatoria volontaria (TIRV)” che, in buona sostanza, ridefinisce le regole dell’Autorità a tutela dei consumatori per le nuove attivazioni contrattuali di fornitura di energia o gas che avvengano tramite contratti a distanza o negoziati al di fuori dei locali commerciali del venditore. Recependo le richieste della Commissione europea di rendere ancora più consapevole il cliente domestico della tutela ulteriore, complementare e preventiva, l’Autorità ha stabilito che il cliente, in caso di passaggio ad un nuovo fornitore senza il rispetto delle regole di conferma del contratto, potrà ritornare al vecchio fornitore in modo volontario grazie alla procedura di ripristino, previo reclamo.
Come funziona il TIRV?
Grazie alla procedura ripristinatoria volontaria (TIRV), il cliente domestico dovrà contestare subito la fornitura al nuovo venditore inviando un reclamo entro 40 giorni dall’emissione della prima bolletta (o prima se ne viene a conoscenza con altri mezzi).
Se il venditore accoglie il reclamo (in assenza di evidenze documentali che provino il rispetto delle misure preventive per la conferma del contratto e se ha aderito alla procedura di rispristino) dovrà comunicare al cliente:
- la possibilità di aderire volontariamente alla procedura di ripristino del contratto ancora in essere con il venditore precedente a quello contestato (con le modalità e le rispettive tempistiche), con l’applicazione da parte del venditore contestato delle condizioni economiche definite dall’Autorità;
- la facoltà, nel caso di non adesione alla procedura ripristinatoria, di attivare (come condizione necessaria per poi poter accedere alla giustizia ordinaria) la Conciliazione presso l’Autorità o eventuali altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore si impegna a partecipare;
- il diritto del cliente di accedere in ogni momento (anche in esito alla procedura di ripristino) agli altri mezzi di ricorso amministrativi e/o giudiziari per l’esercizio delle ulteriori azioni previste dall’ordinamento.
Se il venditore rigetta il reclamo dovrà inoltre comunicare al cliente che se aderisce alle misure ripristinatorie il reclamo potrà essere trasmesso allo Sportello del consumatore per una verifica documentale in merito al rispetto da parte del venditore delle misure preventive.
In caso di mancata risposta al reclamo, il cliente si potrà rivolgere direttamente allo Sportello, che fornirà le informazioni opportune per le eventuali azioni a tutela.
Per permettere al consumatore di conoscere tutti i suoi diritti, in fase di reclamo sono previsti nuovi obblighi informativi dei venditori, in modo da rendere i clienti consapevoli del carattere volontario e supplementare delle misure ripristinatorie rispetto a quanto previsto dal Codice del consumo (art. 66 quinquies) ed al ricorso giudiziario.
Per i clienti non domestici, come esercizi commerciali e partite iva, in caso di accoglimento del reclamo per una fornitura non richiesta, si continuerà ad applicare in automatico il ripristino. Le novità integrano le regole preventive già previste per i venditori per garantire la piena consapevolezza, nelle modalità di acquisizione e conferma, della volontà negoziale dei clienti nel sottoscrivere un contratto fuori dai locali commerciali o per telefono.
Nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o con comunicazione a distanza, le regole preventive dell’Autorità prevedono esplicitamente l’obbligo per il venditore di inviare una lettera di conferma o di effettuare una telefonata di conferma.
Nel caso di clienti domestici, il venditore prima dell’attivazione deve rispettare precise misure preventive in materia di conferma del contratto:
- conferma del contratto concluso su supporto durevole, nel caso di contratti conclusi attraverso forme di comunicazione a distanza.
- rilascio della copia del contratto firmato o della conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il cliente è d’accordo, su altro supporto durevole, in caso di contratti conclusi in un luogo diverso dai locali commerciali.
Mediante tale deliebra il disposto dell'Autorità di settore in materia di contratti/attivazioni non richiesti va ad armonizzarsi con quanto previsto dal Codice del Consumo, ponendo, dunque, fine a quel conflitto tra normativa primaria e settoriale che ha in passato generato verifiche e sanzioni da parte dell'Antitrust.