Dom, 6 Set 2026 · anno XIII · fascicolo n. 9 ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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GIUR-12/ADIRITTO PROCESSUALE CIVILE Modifica

Non ha diritto al risarcimento colui che ha generato un figlio confidando su una menzogna.

Identificativo
ISSN 2421-7123
Contributo n. 2220
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Abstract

Secondo la Cassazione, se una persona non desidera divenire genitore, dovrebbe, secondo l’ordinaria diligenza, utilizzare metodi contraccettivi sicuri e non affidarsi alle dichiarazioni altrui.

Parole chiave diritto · risarcimento · generato

La Corte di Cassazione, mediante la recente sentenza n. 10906/17, rigetta la richiesta di risarcimento danno formulata da un uomo, divenuto padre, dopo aver avuto con la propria compagna un rapporto sessuale non protetto, con l’assicurazione che, in quel determinato periodo, lei non era fertile. Sentendosi raggirato, l’uomo aveva agito in giudizio nei confronti della donna che, a suo dire, lo aveva ingannato con una menzogna e “premeditato” la gravidanza.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto infondate le pretese dell’uomo perché, in relazione ad un rapporto sessuale consensuale, non si configura una responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di buona fede e solidarietà e non si configurerebbe nemmeno l’abuso di diritto. Viene, inoltre, rigettato anche il motivo della violazione del diritto ad “una procreazione cosciente e responsabile” (con il richiamo ai principi generali della L.194/78), diritto che deve essere garantito dalla Stato e non ascritto come obbligo alla compagna, la quale, non aveva alcun obbligo giuridico di informare il proprio compagno circa la sua fertilità, o meno, posto che tale aspetto ben può essere ricondotto nel diritto di riservatezza della persona.

Ebbene, la Corte di Cassazione seppur ammetta che “condursi in un rapporto giuridico senza rispettare correttezza e buona fede può integrare proprio la plasmabile fattispecie dell’abuso del diritto, poiché il diritto di chi in tal modo si comporta non viene esercitato tenendo in conto la solidarietà dovuta agli interessi della controparte”, afferma che non è, comunque, possibile traslare tale orientamento a quanto addotto dal ricorrente, stante il fatto che “non si comprende come un rapporto sessuale possa essere sussunto nell’esercizio del diritto e nell’adempimento del corrispondente obbligo di solidarietà”.

Sottolineano, inoltre, gli Ermellini che non sussiste nemmeno l’ipotesi di illecito penale prospettato quale la truffa ex art. 640 c.p.,( in quanto trattasi di reato contro il patrimonio) poiché la paternità indesiderata non ha procurato all’asserito reo o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Sempre in ambito civilistico, è da escludersi anche la responsabilità extracontrattuale.

Secondo i giudici di legittimità, il rapporto sessuale consensuale non può assimilarsi ad un rapporto contrattuale, né, come nel caso di specie, ad un’attività di prostituzione, e non si può nemmeno contestare la violazione dell’obbligo di informare l’altro del suo stato di fertilità o meno. In conclusione statuisce così la Cassazione: “non può, logicamente, assimilarsi ad un rapporto contrattuale un rapporto sessuale tra due persone ad esso consenzienti, ed inserire in esso l’obbligo di ciascuno di informare l’altro del suo stato di fertilità o meno”. Per cui se una persona fornisce informazioni non veritiere sul suo stato di fertilità al partner, nulla quest’ultimo potrà pretendere in termini risarcitori. E ciò sulla base del fatto che il ricorrente quale: “persona in grado di svolgere un atto sessuale completo, non può, alla luce del notorio, ignorare l’esistenza di mezzi contraccettivi, il cui reperimento ed utilizzo sono di tale agevolezza che non possono non essere ascritti alla “ordinaria diligenza” per chi, appunto, in quel determinato caso intende esclusivamente soddisfare un suo desiderio sessuale e nn vuole invece avvalersi del sue potenzialità procreative”; pertantoin quanto portatore di un così forte ed intenso desiderio di non procreare, avrebbe dovuto adottare sicure misure precauzionali” quindi, non facendolo, egli stesso ha “assunto il rischio delle conseguenze dell’azione”.

Fonti:

Cassazione n.10906/2017.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-05-05/nessun-risarcimento-il-padre-bambino-concepito-l-inganno-180509.shtml?uuid=AEilxEHB.
http://www.responsabilecivile.it/tag/sentenza-n-1090617/.
http://www.masterlex.it/diritto-civile/gravidanza-indesiderata-si-puo-chiedere-risarcimento/.

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Come citare questo contributo

GRAZIELLA SOLURI, "Non ha diritto al risarcimento colui che ha generato un figlio confidando su una menzogna." in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

ISSN 2421-7123 · accesso aperto
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