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Pubbl. Mar, 9 Mag 2017

Aiuti di Stato e servizi di interesse economico generale (SIEG) nel caso “Saremar”: la decisione del Tribunale UE

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Luigimaria Riccardi
AvvocatoUniversità di Pisa


Il Tribunale dell´Unione europea ha rigettato i ricorsi di Regione Sardegna e della compagnia marittima Saremar contro la decisione della Commissione la quale, nel 2014, stabiliva che le misure di assistenza in favore della compagnia fossero Aiuti di Stato. Ora la società dovrebbe restituire 10,8 milioni di euro.


Il Tribunale dell’Unione europea (il Tribunale) (cause riunite T-219/14 e T-220/14 ha rigettato i ricorsi presentati rispettivamente da Sardegna Regionale Marittima S.p.a. (Saremar) e dalla Regione Autonoma della Sardegna (RAS), volti all’annullamento della decisione della Commissione che, nel 2014, decretava le misure di assistenza, cui la RAS aveva dato esecuzione a favore della Saremar, come aiuti di Stato e non quali misure di compensazione pari ai costi netti per il relativo servizio pubblico, disponendone conseguentemente il recupero in quanto incompatibili con le regole Ue in materia di misure di sostegno pubblico.

L’aiuto è stato di circa 10,8 milioni (“la misura controversa”) decisa con legge regionale n. 15 del 2012 per l’esercizio, tra il 2011 e il 2012, di due rotte di collegamento tra la Sardegna e l’Italia continentale. Inoltre, nello stesso anno, la Saremar è stata beneficiaria di un conferimento di capitale dalla RAS per una somma pari a 6,1 milioni (“l’aumento di capitale controverso”).

Ora, il ricorso conteneva due parti volte entrambe all’annullamento della decisione della Commissione, la prima che qualificava come aiuti e non come compensazione la misura controversa, la seconda, invece, in cui si dichiarava incompatibile con il mercato interno il suddetto aumento di capitale.

A tal riguardo, occorre premettere che l’analisi della Commissione nella decisione impugnata si è svolta in due fasi. In primo luogo, la Commissione ha esaminato se la misura di compensazione controversa costituisse un aiuto ai sensi dell’art.107, p.1, TFUE, e, successivamente, se tale misura conferisse o meno un vantaggio economico alla Saremar, esaminando la sua conformità alle quattro condizioni enunciate dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415, “condizioni Altmark”).

La Commissione ha constatato che la misura di compensazione controversa non soddisfacesse la seconda condizione Altmark (ovvero che, nel momento dell’affidamento del servizio, non era stato preventivamente determinato il meccanismo per la relativa compensazione) implicando un vantaggio economico per la Saremar. Inoltre, negli atti di conferimento, non risultavano chiari gli obblighi di servizio pubblico imposti. In secondo luogo, la Commissione ha verificato se essa potesse essere ritenuta un aiuto compatibile ed esonerato dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, p. 3 TFUE. Ciò anche alla luce dei criteri di cui alla decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011 (“decisione SIEG 2011”), riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106 p. 2 TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. In terzo luogo, la Commissione, considerando Saremar quale impresa “in difficoltà”, ha ritenuto che la compatibilità della misura di compensazione controversa dovesse essere valutata a norma della sua Comunicazione del 1° ottobre 2004, intitolata «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” e dell’articolo 107, p. 3, let. c) TFUE, concludendo però negativamente. In quarto e ultimo luogo, la Commissione ha ribadito l’impossibilità di ritenere le misure de quo compatibili con la decisione SIEG 2011.

Per quanto concerne invece l’aumento di capitale controverso, la Commissione ha considerato che le condizioni per qualificare tale misura come aiuto di Stato fossero state soddisfatte. In particolare, essa ha rilevato che, relativamente alla condizione della sussistenza di un vantaggio economico, tale aumento di capitale non soddisfacesse il criterio dell’investitore privato operante in condizione di mercato, non rispettando, tra l’altro, i criteri previsti dagli orientamenti del 2004.

Premesso ciò, avverso la prima parte, il ricorrente deduceva cinque motivi vertenti, prevalentemente, su errori di diritto, errori manifesti di valutazione, nonché di motivazione e violazione dei diritti di difesa. Il Tribunale ha constatato che la Commissione non ha omesso di instaurare un contraddittorio sulla qualificazione di Saremar come impresa “in difficoltà”, non violando così i suoi diritti di difesa.

In merito all'incompatibilità dell’aiuto pubblico con il mercato interno, il Tribunale ha evidenziato che tale conclusione implica complesse analisi economiche, finanziarie e sociali sulle quali il Tribunale non è competente non potendo in nessun modo sostituirsi alla Commissione che è l’unica ha poter statuire nel merito.

Sulla seconda parte, invece, veniva dedotto un unico motivo vertente su errore di valutazione, motivazione e violazione dell’art. 107 p. 1 e 106 p. 2 TFUE. Sul punto, il Tribunale ha rilevato preliminarmente che la Commissione non era tenuta a dimostrare il successivo utilizzo del capitale e che né la RAS né Saremar hanno soddisfatto l’onere della prova di errori di valutazione sul criterio dell’investitore privato da parte della Commissione.

Tutti i motivi dedotti sono stati ritenuti infondati con conseguente condanna di Saremar e RAS a tutte le spese sostenute dalle parti in causa.

Non resta che attendere l'eventuale impugnazione del provvedimento in esame dinanzi la Corte di Giustizia.