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Pubbl. Ven, 30 Gen 2015

Contravvenzioni da ZTL, niente multa senza colpa

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Giuseppe Ferlisi
AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno


Il Tribunale di Reggio Emilia ha riconosciuto la necessità dell´elemento soggettivo per l´irrogazione di una serie di sanzioni amministrative.


Il Tribunale Reggio Emilia (Sentenza, Sez. II, 14/10/2014) , ha respinto l'appello avanzato da un Comune avverso una pronuncia del giudice di pace, con cui era stata parzialmente accolta la tesi di un cittadino colpito da una serie di sanzioni amministrative a causa di diversi accessi in ZTL per motivi di lavoro con il permesso scaduto.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che l'Amministrazione non aveva provveduto a comunicare ,da prassi, l'imminente scadenza del permesso all'automobilista, facendo venire meno il requisito soggettivo della “colpa”, quale elemento necessario per l’applicazione di tutte le contravvenzioni successive alla prima infrazione notificata.

Il giudice emiliano ha chiarito che presupposto per l’erogazione di una sanzione amministrativa “è non solo la sussistenza dell’elemento oggettivo della violazione, ma anche la configurabilità di un elemento soggettivo quanto meno di colpa”.
Ha ritenuto quindi sfornite del necessario elemento soggettivo, dolo o colpa, tutte le successive violazioni consistite nei singoli accessi alla ZTL poiché avevano tratto origine unicamente dalla precedente omissione, senza che, prese singolarmente, esse avessero evidenziato una esplicita coscienza e volontà dell’automobilista di porsi in contrasto con le norme vigenti.

In conclusione, pertanto, il Tribunale di Reggio Emilia ha enunciato il seguente principio di diritto: “laddove l’automobilista, pur avendone diritto, abbia dimenticato di rinnovare il permesso di acceso alla zona a traffico limitato e laddove l’imminente scadenza del permesso non sia stata previamente comunicata dall’Amministrazione, non possono ritenersi assistite dal necessario elemento soggettivo, e non sono quindi sanzionabili, le contravvenzioni successive alla prima infrazione e precedenti alla notifica di tale prima infrazione”.