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Pubbl. Mar, 7 Feb 2017

Come rimediare in caso di smarrimento, distruzione o furto di cambiali o assegni.

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Andrea Romaldo


La procedura d’ammortamento dei titoli di credito.


In caso di smarrimento sottrazione o distruzione di un titolo di credito suscettibile di circolazione, si è sottoposti al rischio che questo venga incassato da terzi in mala fede. Per evitare tale spiacevole evenienza, la legge prevede un’apposita procedura volta a privare il titolo di ogni validità, consentendo al beneficiario di ottenerne il pagamento o un duplicato.
E’ questa la procedura di ammortamento dei titoli, applicabile sia ai titoli all’ordine (ex art. 2016 cc) sia ai titoli nominativi (ex art. 2027 c.c.) soggetti a circolazione.

Dopo aver fatto denuncia dello smarrimento/sottrazionea alle autorità competenti, il beneficiario, informato il traente, potrà richiedere l’ammortamento del titolo con apposito ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo ove il titolo è pagabile.
Il Presidente, verificata la veridicità dei fatti posti a base del ricorso, dichiara con ordinanza l’ammortamento del titolo e contestualmente ordina che il titolo venga pagato al ricorrente, trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o dalla data di scadenza del titolo se successiva.

Nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il terzo, detentore del titolo, può proporre opposizione citando il ricorrente e il debitore, a comparire innanzi al Tribunale che ha dichiarato l’ammortamento e contestualmente, a pena di inammissibilità, depositando il titolo  originale in cancelleria. Qualora l’opposizione venga respinta, il titolo verrà consegnato al ricorrente che ha ottenuto l’ammortamento.

Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a cura del ricorrente. In mancanza della notifica il pagamento effettuato in favore di un terzo detentore del titolo è liberatorio per il debitore.

La procedura di ammortamento non è prevista, anzi, è espressamente esclusa, per quei titoli dotati della clausola di non trasferibililità. Tale assunto è disposto dall’art. 73, R.D. 1736/1933 a mente del quale: “Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola "non trasferibile" non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente”.
La ratio della disposizione in esame si fonda sul principio per cui il titolo di credito “non trasferibile” non è soggetto a circolazione e può essere incassato solamente dal beneficiario. Pertanto, la clausola di intrasferibilità esclude la possibilità che il titolo sia nel possesso di terzi in buona fede, sicché, l’esigenza di tutela di quest’ultimi viene meno.

La tutela del debitore è garantita dalla stessa clausola di intrasferibilità e dalla possibilità allo stesso riservata, di giovarsi della revoca dell’ordine di pagamento dell’assegno andato smarrito (disciplinata dall’art. 35 R.D. 1736/33), che lo pone al riparo dal rischio di un doppio pagamento all’ordine di un creditore in mala fede.
Sul punto, quanto statuito a chiare lettere dal legislatore, è confermato dalla giurisprudenza in via unanime. In particolare con sentenza del 09/11/2012, il Tribunale di Miliano, sez. VI, ha ribadito che: “la peculiare disciplina dell’assegno non trasferibile mira a garantire efficacemente che il pagamento del titolo avvenga solo a favore dell’effettivo beneficiario, il che è coerente con l’impossibilità di esperire la procedura di ammortamento in caso di smarrimento o furto”. Tale orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo con sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez I, n. 3405 del 22/02/2016 (allegata).