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Pubbl. Ven, 30 Gen 2015

Separazione e divorzio ”facile”: ecco le novità

Ambra Di Muro


Tutte le novità introdotte con la riforma della giustizia in tema di separazione e divorzio "semplificato".


Per il diritto di famiglia quello che si sta consumando è un autunno caldo, rivoluzionato com'è da importanti riforme. Lo scorso 6 novembre è stato convertito in legge il cd. "decreto giustizia" (d.l. n. 132/2014) che ha, tra le altre novità, introdotto sostanziali semplificazioni nelle procedure di separazione e divorzio. Evidente è la funzione deflattiva del carico giudiziario cui intende assolvere la riforma di tali procedure che, sino all'adozione del suindicato decreto, hanno contribuito ad incrementare il numero dei contenziosi cui i giudici sono stati chiamati a dare soluzione. Quanto alle semplificazioni procedurali introdotte, esse consentiranno, in presenza del consenso dei coniugi ed in assenza di figli minori, di bypassare l'intervento del Tribunale.

Per il diritto di famiglia quello che si sta consumando è un autunno caldo, rivoluzionato com'è da importanti riforme.
Lo scorso 6 novembre è stato convertito in legge il cd. "decreto giustizia" (d.l. n. 132/2014) che ha, tra le altre novità, introdotto sostanziali semplificazioni nelle procedure di separazione e divorzio.
Evidente è la funzione deflattiva del carico giudiziario cui intende assolvere la riforma di tali procedure che, sino all'adozione del suindicato decreto, hanno contribuito ad incrementare il numero dei contenziosi cui i giudici sono stati chiamati a dare soluzione.
Quanto alle semplificazioni procedurali introdotte, esse consentiranno, in presenza del consenso dei coniugi ed in assenza di figli minori, di bypassare l'intervento del Tribunale.

L'art.12 del "decreto giustizia" ha infatti previsto la possibilità che i due coniugi, innanzi al sindaco del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, possano concludere - con l'assistenza facoltativa dell'avvocato - un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
Il legislatore ha previsto che il sindaco, ricevute le dichiarazioni rese personalmente da ciascuno dei coniugi, in ordine alla reciproca volontà di separarsi o divorziare, faccia loro firmare un atto, recante l'accordo che avrà valore di provvedimento giudiziale ("tiene luogo" dell'analogo provvedimento di definizione di separazione e divorzio per via giudiziale). Al fine di consentire poi eventuali ripensamenti, il sindaco dovrà concedere un termine non inferiore a trenta giorni alla coppia, decorso il quale essa dovrà ripresentarsi in municipio per confermare l'accordo (in mancanza, esso non acquisterà efficacia).
Diversamente, nell'ipotesi di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio l'accordo concluso acquisisce immediatamente efficacia.
Il presupposto per poter accedere a tali procedure semplificate è dato dall'assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave od economicamente non autosufficienti.

Oltre a quella appena descritta, il "decreto giustizia" ha introdotto con l'art. 6 un'ulteriore procedura"semplificata", quella della "convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (..)", che non bypassa del tutto l'intervento dell'autorità giudiziaria.
In presenza del consenso dei coniugi, laddove non vi siano figli minori, "(...) l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente (...). Questi, nel caso in cui non ravvisi irregolarità nell'atto, comunica agli avvocati il "nullaosta" a che l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita produca i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione e divorzio.
Invece, in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave od economicamente non autosufficienti, è previsto un ulteriore passaggio procedurale al fine di tutelare tutte le parti coinvolte. Infatti, se il procuratore ritenga che l'accordo risponda agli interessi dei figli, lo autorizza; altrimenti entro cinque giorni lo trasmette al Presidente del Tribunale, perchè fissi nei successivi trenta giorni la comparizione delle parti.

Un terremoto si appresta a sollevare, poi, l'approvazione in Commissione Giustizia del Senato lo scorso 19 novembre del ddl n. 1504/2014, recante la disciplina del cd. divorzio breve.
Due sono le forme "rivoluzionarie", che modificano l' attuale disciplina recata dalla L. n. 898/1970, con le quali si potrà porre fine all'unione coniugale.
La prima, di portata più dirompente, è quella del divorzio immediato, prevedendo il quale il legislatore consentirà a coniugi che abbiano preventivamente raggiunto un accordo, in assenza di figli minoridi presentarsi direttamente dinanzi al Presidente del Tribunale chiedendo la cessazione degli effetti del matrimonio.
La seconda è quella del divorzio breve, prevedendo la quale vengono sensibilmente ridotti i tempi per ottenere la sentenza di divorzio.
I coniugi che, in presenza di figli minori, intendano divorziare  dovranno attendere solo sei mesi dall'avvenuta separazione consensuale ovvero un anno dall'avvenuta separazione giudiziale (in luogo dell'attuale termine di tre anni).

Tuttavia, trattandosi di materia molto spinosa, seguirà senz'altro un serrato dibattito parlamentare prima che si giunga all'approvazione di un testo di legge definitivo. Vi daremo conto dei futuri sviluppi.